I vini a Indicazione Geografica Protetta “Basilicata” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da uno o più vitigni idonei o in osservazione per la regione Basilicata. Quando è indicato il vitigno, questo deve rappresentare almeno l’85% del totale delle uve (sono esclusi i vitigni Aglianico e Montepulciano). Possono concorrere alla produzione di tali vini uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, fino a un massimo del 15%.
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