OLEOTURISMO Decreto Legislativo del 26 gennaio 2022

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualita’ per l’esercizio dell’attivita’ oleoturistica. (22A01009) (GU Serie Generale n.37 del 14-02-2022)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto l’art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», a mente del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualita’ con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l’esercizio dell’attivita’ enoturistica;

Visto l’art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» a mente del quale e’ stato definito l’«oleoturismo» come l’insieme delle «attivita’ di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione» alle quali dal 1° gennaio 2020 si applicano le disposizioni relative all’attivita’ enoturistica;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita’ delle funzioni dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Considerato che ai sensi dell’art. 1, del citato decreto-legge n. 104/2019 le materie afferenti al turismo sono state ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, all’art. 6, istituisce il «Ministero del turismo» al quale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo in materia di turismo;

Considerata l’importanza delle origini e delle potenzialita’ del turismo dell’olio, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunita’ vantaggiose per la crescita del Paese;

Considerata l’importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione olivicola e delle produzioni olivicole del territorio;

Ritenuto opportuno, al fine di qualificare l’accoglienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l’oleoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identita’ e di garantire la valorizzazione delle produzioni olivicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e standard minimi di qualita’ per lo svolgimento dell’attivita’ oleoturistica;

Acquisita in data 3 novembre 2021 l’intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualita’, con particolare riferimento alle produzioni olivicole del territorio, per l’esercizio dell’attivita’ oleoturistica, ai sensi dell’art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. L’attivita’ oleoturistica, di cui all’art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ considerata attivita’ agricola connessa, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile.

3. Coerentemente con la definizione di «oleoturismo», sono considerate attivita’ oleoturistiche, ai fini del presente decreto, le seguenti attivita’ svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione:

a) le attivita’ formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l’attivita’, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell’azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio, della storia e della pratica dell’attivita’ olivicola e della conoscenza e cultura dell’olio in genere;

b) le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;

c) le attivita’ di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, aventi i requisiti e gli standard di cui all’art. 2, commi 1 e 2, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l’erogazione di un servizio di ristorazione.

4. Alle aziende agricole che svolgono attivita’ di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalita’ se intraprendono anche l’attivita’ oleoturistica, continueranno ad applicarsi altresi’ le disposizioni regionali nelle relative materie.

Art. 2

Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualita’ per lo svolgimento dell’attivita’ oleoturistica

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attivita’ oleoturistiche:

a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all’interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l’italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e’ svolta l’attivita’ oleoturistica;

h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attivita’ in concreto svolta dall’operatore oleoturistico;

i) personale addetto competente e dotato di un’adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni;

l) l’attivita’ di degustazione dell’olio all’interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprieta’ organolettiche del prodotto;

m) svolgimento delle attivita’ di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, ivi compresi il titolare dell’azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni.

2. L’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui e’ svolta l’attivita’ oleoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della regione in cui e’ svolta l’attivita’ oleoturistica.

Art. 3

Promozione dell’attivita’ oleoturistica e controlli

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni piu’ rappresentative dei settori olivicolo e agroalimentare, con gli enti preposti o abilitati, nonche’ con le Strade dell’olio e del vino, nei territori dove sono presenti, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di assicurare il miglioramento della qualita’ dei servizi offerti.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire elenchi degli operatori che svolgono attivita’ oleoturistiche, in collaborazione con i comuni che ricevono la segnalazione certificata di inizio attivita’, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ferma l’applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 4

Logo

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, puo’ essere istituito un logo per l’identificazione dei soggetti esercenti l’attivita’ oleoturistica.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 gennaio 2022

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: Patuanelli

Il Ministro del turismo: Garavaglia

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