REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2024
sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869
OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO
Scarica il Regolamento in formato PDF
CAPO II
OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO
Articolo 10
Ripristino delle popolazioni di impollinatori
1. Gli Stati membri, mettendo in atto tempestivamente misure efficaci e appropriate, migliorano la diversità degli impollinatori e invertono la diminuzione delle popolazioni di impollinatori al più tardi entro il 2030 e conseguono successivamente una tendenza all’aumento di queste popolazioni, misurata almeno ogni sei anni a decorrere dal 2030, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti di cui all’articolo 14, paragrafo 5.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo e aggiornando un metodo scientifico di monitoraggio della diversità degli impollinatori e delle popolazioni di impollinatori. La Commissione adotta il primo di tali atti delegati che stabiliscono tale metodo entro il 19 agosto 2025.
3. Il metodo di cui al paragrafo 2 fornisce un approccio standardizzato per rilevare i dati annuali sull’abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici per tutti gli ecosistemi, per valutare l’evoluzione della popolazione degli impollinatori e l’efficacia delle misure di ripristino adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1.
4. Quando utilizzano il metodo di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i dati di monitoraggio provengano da un numero adeguato di siti onde garantire la rappresentatività in tutto il loro territorio. Gli Stati membri promuovono la scienza dei cittadini nella raccolta dei dati di monitoraggio, ove opportuno, e forniscono risorse adeguate per lo svolgimento di tali compiti.
5. La Commissione e le pertinenti agenzie dell’Unione, in particolare l’AEA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, coordinano, conformemente ai rispettivi mandati, le loro attività relative agli impollinatori e forniscono informazioni agli Stati membri, su richiesta, per sostenerli nell’adempimento dei rispettivi obblighi a norma del presente articolo. A tal fine la Commissione istituisce, tra l’altro, un’apposita unità operativa e diffonde le informazioni e le competenze pertinenti agli Stati membri in modo coordinato.
- Regolamento (UE) sul ripristino della NATURA – Motivazioni
- Art. 1,2,3 OGGETTO AMBITO GEOGRAFICO e DEFINIZIONI
- Art. 4 Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce
- Art. 5 Ripristino degli ecosistemi marini
- Art. 6 Energia da fonti rinnovabili
- Art. 7 Difesa Nazionale
- Art. 8 Ripristino degli ecosistemi urbani
- Art. 9 Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali
- Art. 10 Ripristino delle popolazioni di impollinatori
- Art. 11 Ripristino degli ecosistemi agricoli
- Art. 12 Ripristino degli ecosistemi forestali
- Art. 13 Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi
Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità
Nella sua proposta per il piano europeo di ripresa, la Commissione considera le materie prime critiche come uno dei settori in cui l’Europa deve essere più resiliente al fine di prepararsi a shock futuri e disporre di una maggiore autonomia strategica aperta. Tale obiettivo può essere raggiunto diversificando e rafforzando le catene di approvvigionamento globali,…
1.5.2A Il design biophilic-friendly
Il design biophilic-friendly è un approccio all’architettura che si ispira al concetto di biophilia, cioè l’innato legame tra gli esseri umani e il mondo naturale. Gli edifici progettati con principi biophilic incorporano elementi naturali in modo creativo e funzionale, con l’obiettivo di creare ambienti che promuovano il benessere, la produttività e la sostenibilità.
Four Leaves Villa – Una casa “green”
La villa si trova in una foresta a Karuizawa, nella prefettura di Nagano in Giappone. La villa di proprietà privata è stata progettata per ospitare il suo proprietario ei loro amici nel ricco ambiente naturale in un rifugio di montagna a 150 km da Tokyo.