Art. 13 Regolamento (UE) sul ripristino della NATURA Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi

REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2024
sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869

OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO

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CAPO II
OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO

Articolo 13
Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi

1. In sede di individuazione e attuazione delle misure di ripristino per conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 4 e agli articoli da 8 a 12, gli Stati membri mirano a contribuire all’impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello dell’Unione.

2, Gli Stati membri provvedono affinché il loro contributo all’adempimento dell’impegno di cui al paragrafo 1 sia conseguito nel pieno rispetto dei principi ecologici, anche garantendo la diversità delle specie e la diversità in termini di struttura di età, dando priorità alle specie arboree autoctone, ad eccezione, in casi e condizioni molto specifici, delle specie non autoctone adattate al suolo, al contesto climatico ed ecologico e alle condizioni degli habitat locali, che contribuiscono a promuovere una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici. Le misure volte a realizzare tale impegno mirano ad aumentare la connettività ecologica e sono basate sull’imboschimento sostenibile, il rimboschimento sostenibile e l’impianto di alberi sostenibile e sull’aumento degli spazi verdi urbani.

Il Green deal Europeo.
2.1.7.Preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità

Gli ecosistemi forniscono servizi essenziali quali cibo, acqua dolce, aria pulita e riparo. Attenuano le catastrofi naturali, contrastano parassiti e malattie e contribuiscono alla regolazione del clima. Tuttavia, l’UE rischia di non conseguire alcuni dei suoi obiettivi ambientali più importanti per il 2020, come gli obiettivi di Aichi stabiliti nell’ambito della convenzione sulla diversità biologica.

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