4. Regolamento (UE) sul ripristino della NATURA Ripristino degli ecosistemi marini

REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2024
sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869

OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO

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CAPO II
OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO
Articolo 5

Ripristino degli ecosistemi marini
  1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all’allegato II che non lo sono. Tali misure di ripristino sono attuate:
    • a) entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie totale dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all’allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all’articolo 15;
    • b) entro il 2040 su almeno il 60 % e entro il 2050 su almeno il 90 % della superficie di ciascuno dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all’allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all’articolo 15;
    • c) entro il 2040 su almeno due terzi della percentuale di cui alla lettera d) del presente paragrafo della superficie del gruppo
      7 dei tipi di habitat di cui all’allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all’articolo 15; e
    • d) entro il 2050 su una percentuale, individuata a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, della superficie del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all’allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all’articolo 15
      • La percentuale di cui al primo comma, lettera d), del presente articolo è fissata in modo da non impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ecologico quale determinato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.
  2. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 elencati all’allegato II nelle zone che non ospitano tali tipi di habitat al fine di raggiungere la superficie di riferimento favorevole per tali tipi di habitat. Queste misure sono attuate entro il 2030 in zone che rappresentano almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di ciascun gruppo di tipi di habitat, quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all’articolo 15, entro il 2040 in zone che rappresentano almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 sul 100 % di tale superficie.
  3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se uno Stato membro ritiene che non sia possibile attuare entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole per uno specifico tipo di habitat sul 100 % della superficie, lo Stato membro interessato può fissare una percentuale inferiore, a un livello compreso tra il 90 % e il 100 %, nel suo piano nazionale di ripristino di cui all’articolo 15 e fornire una giustificazione adeguata. In tal caso, lo Stato membro mette in atto gradualmente le misure di ripristino necessarie per conseguire tale percentuale inferiore entro il 2050. Entro il 2030 tali misure di ripristino coprono almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050 e, entro il 2040, coprono almeno il 60 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050.
  4. Se uno Stato membro applica la deroga di cui al paragrafo 3 a specifici tipi di habitat, l’obbligo di cui al paragrafo 2 si applica alla superficie supplementare restante necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all’allegato II a cui appartengono tali tipi di habitat specifici.
  5. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat marini delle specie di cui all’allegato III del presente regolamento e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat marini degli uccelli selvatici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE che sono necessarie, oltre alle misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.
  6. La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sui progressi tecnici e scientifici più recenti che determinano lo stato dei tipi di habitat di cui all’allegato II del presente regolamento nonché la qualità e la quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 5 del presente articolo, utilizzando le informazioni comunicate a norma dell’articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell’articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell’articolo 17 della direttiva 2008/56/CE.
  7. Gli Stati membri provvedono affinché lo stato delle seguenti zone sia conosciuto:
    • a) entro il 2030, per almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat
      elencati all’allegato II;
    • b) entro il 2040, per tutte le zone dei tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat elencati all’allegato II;
    • c) entro il 2040, per almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat nel gruppo 7 dei tipi di habitat elencati
      all’allegato II;
    • d) entro il 2050, per tutte le zone dei tipi di habitat nel gruppo 7 dei tipi elencati all’allegato II.
  8. Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la coerenza ecologica e la connettività tra i tipi di habitat di cui all’allegato II e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 5 presenti in tali tipi di habitat.
  9. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 5 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all’allegato II fino al raggiungimento di un buono stato e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 5, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat. Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone in cui è stato raggiunto un buono stato e una qualità sufficiente degli habitat delle specie non si deteriorino in misura rilevante.
  10. Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, entro la data di pubblicazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma dell’articolo 17, paragrafo 6, del presente regolamento gli Stati membri si adoperano per mettere in atto le misure necessarie al fine di prevenire il deterioramento significativo di zone che ospitano i tipi di habitat di cui all’allegato II del presente regolamento e che sono in buono stato o sono necessari per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui al paragrafo 14 del
    presente articolo.
  11. Al di fuori dei siti Natura 2000, l’obbligo di cui al paragrafo 9 non si applica al deterioramento dovuto a:
    • a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
    • b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;
    • c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso; o
    • d) un’azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.
  12. Al di fuori dei siti Natura 2000, l’obbligo di cui al paragrafo 10 non si applica al deterioramento dovuto a:
    • a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
    • b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;
    • c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; o
    • d) un’azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.
  13. All’interno dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 9 e 10 è giustificato se è dovuto a:
    • a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
    • b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o
    • c) un piano o progetto autorizzato a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.
  14. Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:
    • a) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all’allegato II fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;
    • b) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all’allegato II fino a quando almeno la percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;
    • c) una tendenza crescente verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat marini delle specie di cui all’allegato III del presente regolamento e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE.

Regolamento (UE) sul ripristino della NATURA – PARTE PRIMA – MOTIVAZIONI

2. Regolamento (UE) sul ripristino della NATURA OGGETTO – AMBITO GEOGRAFICO – DEFINIZIONI

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