Il 19 marzo in commissione Agricoltura al Senato fu esaminato l’esame della pdl Bio, già approvata in prima lettura dalla Camera l’11 dicembre 2019. Tuttora ferma al senato la pdl sulle “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività dell’agricoltura e della produzione biologica
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La consapevolezza della crescente rilevanza che assume l’agricoltura biologica nell’ambito dell’economia rurale italiana ed europea, con riguardo alla superficie interessata, al numero degli addetti, unitamente agli aspetti relativi al rispetto della natura, della qualità, della sicurezza e della genuinità dei prodotti agricoli, rende necessaria l’adozione di un testo legislativo organico per disciplinare il settore delle produzioni agricole e agroalimentari biologiche.
Nell’ultimo decennio il mercato dei prodotti biologici ha quadruplicato la sua estensione; le norme devono essere pertanto aggiornate e adeguate per consentire al settore di svilupparsi ulteriormente e di far fronte alle sfide future.
Il futuro del comparto biologico dipende dalla qualità e dall’integrità degli alimenti prodotti e venduti con un logo biologico nazionale. La presente proposta di legge intende ampliare e migliorare l’agricoltura biologica consolidando la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici ed eliminando gli ostacoli allo sviluppo di questo tipo di agricoltura, così da aver maggiori garanzie sugli alimenti biologici prodotti e venduti.
La proposta sui tre obiettivi principali
- mantenere la fiducia dei consumatori,
- mantenere la fiducia dei produttori
- facilitare il passaggio degli agricoltori alla produzione biologica.
L’intento è far sì che l’agricoltura biologica resti fedele ai suoi princìpi e obiettivi, in modo da soddisfare le richieste del pubblico in termini di ambiente e qualità.
L’agricoltura biologica combina le migliori pratiche ambientali, un elevato livello di biodiversità, la salvaguar- dia delle risorse naturali e standard di produzione elevati basati su sostanze e processi naturali.
Essa alimenta un mercato specifico che risponde ad una domanda specifica dei consumatori, fornendo al tempo stesso beni di pubblica utilità in termini di tutela dell’ambiente, benessere degli animali e sviluppo rurale.
Nel merito, il testo che si propone interviene sui seguenti aspetti
al capo I si definiscono le finalità e i princìpi generali della legge, individuando come sue finalità quelle di promuovere e favorire lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, nonché di concorrere alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. A tal fine, la legge disciplina l’uso di indicazioni relative alla produzione biologica nazionale nell’etichettatura con l’uso di marchio nazionale.
al capo II si definiscono, anche ai fini dell’applicazione dei regolamenti dell’Unione europea e in conformità ai princìpi del nostro ordinamento costituzionale, i compiti spettanti allo Stato e alle regioni e province autonome e si istituisce il Tavolo tecnico per l’agricoltura biologica.
Il capo III istituisce il logo nazionale riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale.
Al capo IV si stabilisce un Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici e si prevede inoltre l’istituzione di un fondo per la ricerca e l’innovazione in materia di produzione nel settore dell’agricoltura biologica, denominato Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, promuovendo, inoltre, la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare.
Il capo V reca disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mer- cato e, in particolare, in materia di distretti biologici, intese e protocolli di filiera, nonché organizzazioni dei produttori biologici.
Nell’ambito del capo VI si disciplinano le disposizioni in materia di tutela della produzione biologica e dei consumatori.
Infine, il capo VII reca una norma di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni della legge sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione.
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