ARGOMENTO: REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e in particolare gli articoli 14 e seguenti e l’articolo 17-bis;
Visto l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entita’, operare ulteriori semplificazioni procedimentali nonche’ individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, le regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita’, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 7 luglio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 30 agosto 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2017;
Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1 – Definizioni
1. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D» che costituiscono parte integrante del presente decreto:
- a) «Codice» e’ il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) «Ministero» e’ il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
- c) «amministrazione procedente» e’ la regione, ovvero l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
- d) «Soprintendenza» e’ l’ufficio periferico del Ministero competente al rilascio dei pareri in materia di autorizzazioni paesaggistiche;
- e) «accordi di collaborazione» sono gli accordi stipulati tra il Ministero, la regione e gli enti locali di cui all’articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- f) «vincolo paesaggistico» e’ quello imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti norme, ovvero quello previsto dall’articolo 142 del Codice.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212: «Art. 25 (Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale).
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 14-ter, dopo il comma 8, e’ aggiunto il seguente: “8-bis. I termini di validita’ di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall’adozione del provvedimento finale.”;
b) all’art. 14-quater, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: “rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che” sono inserite le seguenti: “ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei ministri;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, motivando un’eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso”;
b-bis) all’art. 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono aggiunte le seguenti: “, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo”;
b-ter) all’art. 21-quinquies, comma 1, le parole da: “Per sopravvenuti” fino a: “pubblico originario” sono sostituite dalle seguenti: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”;
b-quater) all’art. 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: “dell’art. 21-octies” sono inserite le seguenti: “, esclusi i casi di cui al medesimo art. 21-octies, comma 2,”;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Rimangono ferme le responsabilita’ connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”
2. All’art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo regolamento sono altresi’ individuate:
a) le tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non e’ richiesta, ai sensi dell’art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell’ambito degli interventi di lieve entita’ gia’ compresi nell’allegato 1 al suddetto regolamento di cui all’art. 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entita’ che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.
3. All’art. 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.”.
4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.».
– Si riporta il testo degli articoli 140, 141, 142 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito Codice:
Art. 140 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza).
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all’art. 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 136.
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non e’ suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell’art. 136, comma 1, e’ notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e’ affissa per novanta giorni all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
Art. 141 (Provvedimenti ministeriali).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’art. 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all’art. 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto art. 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell’art. 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’art. 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, e’ fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull’adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall’art. 140, comma 4, e ne da’ comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non e’ adottato nei termini di cui all’art. 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all’art. 146, comma 1.
Art. 142 (Aree tutelate per legge).
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita’ di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita’ di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche’ i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche’ percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita’ agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate ;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresi’, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, puo’ confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e’ sottoposto alle forme di pubblicita’ previste dall’art. 140, comma 4.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’art. 157.
Art. 143 (Piano paesaggistico).
1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
- a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
- b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche’ determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’art. 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
- c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’art. 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche’ determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’art. 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche’ determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’art. 138, comma 1;
- e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita’ del paesaggio, nonche’ comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualita’, a termini dell’art. 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalita’ di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’art. 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa e’ stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano e’ oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresi’ i presupposti, le modalita’ ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’art. 141-bis. Il piano e’ approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e’ approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 e’ vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonche’ quanto previsto dall’art. 146, comma 5.
4. Il piano puo’ prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’art. 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo’ avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita’ degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 146.
5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e’ subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’art. 145, commi 3 e 4.
6. Il piano puo’ anche subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformita’ alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l’accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo’ individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.».
Art. 2 – Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi
e le opere di cui all’Allegato «A» nonche’ quelli di cui all’articolo
4.
Art. 3 – Interventi ed opere di lieve entita’ soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entita’ elencati nell’Allegato «B».
Art. 4 – Esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi
1. Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata:
a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell’Allegato «A», sottoposti al procedimento autorizzatorio semplificato in base al combinato disposto delle corrispondenti voci degli Allegati «A» e «B» nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
b) gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36.
2. La regione e il Ministero danno adeguata pubblicita’ sui rispettivi siti istituzionali della riscontrata condizione di esonero dall’obbligo di cui al comma 1. L’esonero decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali.
3. Nelle regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la regione e gli enti locali di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell’ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36 dell’Allegato «B».
4. Sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di collaborazione gia’ intervenuti tra Ministero e singole regioni, stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Note all’art. 4:
– Si riporta il testo dell’art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125:
«Art. 12 (Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l’imparzialita’ e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici).
1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.”.
1-bis. Al fine di assicurare l’imparzialita’ e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d’ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione di cui all’art. 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell’atto, che e’ trasmesso per via telematica dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell’atto entro tre giorni dalla sua ricezione.
Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l’atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresi’ nell’ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche su iniziativa dell’amministrazione procedente. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma e’ attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti dall’art. 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. Alle attivita’ delle commissioni di cui al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicita’ dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonche’ per favorire le attivita’ di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo nell’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell’organo che ha adottato l’atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all’art. 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entita’, nonche’ allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresi’ individuate:
a) le tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non e’ richiesta, ai sensi dell’art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell’ambito degli interventi di lieve entita’ gia’ compresi nell’allegato 1 al suddetto regolamento di cui all’art. 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entita’ che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’art. 108 dopo la parola “pubblici” sono inserite le seguenti: “o privati” e dopo la parola “valorizzazione” sono inserite le seguenti: “, purche’ attuate senza scopo di lucro”;
b) all’art. 108, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:
“3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita’, svolte senza scopo di lucro, per finalita’ di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalita’ che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne’ l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne’, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.»
4. Al fine di semplificare la consultazione degli archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni:
- a) la lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 122 e’ abrogata;
- b) al comma 1 dell’art. 41, primo periodo, le parole “quarant’anni” sono sostituite dalle seguenti: “trent’anni”.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
– Si riporta il testo dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). –
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita’ di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita’ degli stessi. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione della medesima si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.».
Art. 5 – Disposizioni specificative degli interventi
1. Ferma restando l’applicazione del presente decreto in ogni sua parte fin dalla sua entrata in vigore, i piani paesaggistici di cui agli articoli 135 e 143 del Codice possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all’Allegato «A».
Note all’art. 5:
– Si riporta il testo dell’art. 135 del Codice. Per il testo dell’art. 143 del Codice vedi nota all’art. 1: «Art. 135 (Pianificazione paesaggistica). – 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonche’ le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d’uso, per le finalita’ indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualita’.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
- a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonche’ delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
- d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilita’ con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.».
Art. 6 – Procedimento e contenuti precettivi per la stipula
degli accordi di collaborazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro, con proprio decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata, approva le regole tecniche e di indirizzo di carattere generale relative alla struttura e ai contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero, le singole regioni e gli enti locali di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, e successive modificazioni.
2. Sugli schemi di accordi, predisposti d’intesa dal Ministero, dalla regione interessata e dall’ANCI regionale, e’ acquisito il parere obbligatorio dell’Osservatorio nazionale del paesaggio che ne verifica la conformita’ al Codice, al presente decreto e alle regole tecniche e di indirizzo di carattere generale di cui al comma 1. Il Ministro puo’ altresi’ richiedere il parere del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici.
Note all’art. 6:
– Per quanto riguarda il testo di cui all’art. 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014, si veda nelle note all’art. 4, comma 3.
Art. 7 – Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di
autorizzazioni paesaggistiche
1. Oltre agli interventi di lieve entita’ indicati nell’elenco di cui all’Allegato «B», sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice, scadute da non piu’ di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
2. Qualora con l’istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entita’, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all’articolo 146 del Codice.
3. L’istanza di rinnovo non e’ corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all’articolo 146, comma 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.
Note all’art. 7:
– Si riporta il testa dell’art. 146 del Codice: «Art. 146 (Autorizzazione). –
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’art. 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne’ introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e’ preordinata alla verifica della compatibilita’ fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e’ individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo’ essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’art. 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non puo’ essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione e’ efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.
5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’art. 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche’ della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed e’ reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo’ tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purche’ gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche’ di garantire la differenziazione tra attivita’ di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformita’ dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche’ con una proposta di provvedimento, e da’ comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilita’ paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita’ dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’art. 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformita’.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita’ in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato puo’ richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e’ presentata al soprintendente.
11. L’autorizzazione paesaggistica e’ trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche’, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.
12. L’autorizzazione paesaggistica e’ impugnabile, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e’ istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e’ indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco e’ trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita’ di coltivazione di cave e torbiere nonche’ per le attivita’ minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’art. 134.
16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 8 – Semplificazione documentale
1. L’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entita’ e’ compilata – anche in modalita’ telematica – secondo il modello semplificato di cui all’Allegato «C» ed e’ corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all’Allegato «D».
Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area, e’ descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, e’ attestata la conformita’ del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, e’ descritta la compatibilita’ del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresi’ indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.
2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, recante l’individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilita’ paesaggistica degli interventi proposti.
3. Per gli interventi di lieve entita’ che riguardano immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice medesimo, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest’ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresi’ specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l’area interessata dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.
4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.
Art. 9 – Concentrazione procedimentale e presentazione dell’istanza di
autorizzazione paesaggistica semplificata
1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2, l’istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, secondo le modalita’ ivi indicate, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all’ufficio comunale competente per le attivita’ edilizie.
2. Nei casi in cui l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attivita’ produttive (SUAP).
3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica e’ presentata all’amministrazione procedente.
Art. 10 – Termine per la conclusione del procedimento
1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che e’ immediatamente comunicato al richiedente.
Art. 11 – Semplificazioni procedimentali
1. L’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato «A», ovvero all’articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’articolo 146 del Codice. In tali casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9, ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 2, che l’intervento non e’ soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria.
2. Ove l’intervento o le opere richiedano uno o piu’ atti di assenso comunque denominati, ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all’articolo 9 indicono la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.
3. L’amministrazione procedente valuta la conformita’ dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonche’, eventualmente, la sua compatibilita’ con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.
4. Ove non trovi applicazione il comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. L’amministrazione procedente richiede all’interessato, ove occorrano, in un’unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla
ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza e’ dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l’accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell’istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente e’ positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.
6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, l’amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne da’ comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinche’ sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione e’ sospeso il termine del procedimento ed e’ assegnato il termine di quindici giorni all’interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilita’ delle osservazioni o alla persistente incompatibilita’ paesaggistica del progetto adeguato e ne da’ comunicazione al richiedente.
7. In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e della proposta dell’amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di cio’ venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione e’ sospeso il termine del procedimento ed e’ assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilita’ delle osservazioni o alla persistente incompatibilita’ del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne da’ contestualmente comunicazione all’autorita’ procedente.
8. Il parere del Soprintendente e’ obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta quando l’area interessata dall’intervento di lieve entita’ sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice.
9. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
10. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non e’ obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.
11. L’articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche semplificate.
Note all’art. 11:
– Si riporta il testo dell’art. 149 del Codice:
«Art. 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione).
– 1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 143, comma 4, lettera a), non e’ comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’art. 146, dall’art. 147 e dall’art. 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attivita’ agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita’ ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’art. 142, comma 1, lettera g), purche’ previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.».
– Si riporta il testo degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza di servizi:
«Art. 14 (Conferenza di servizi). –
1. La conferenza di servizi istruttoria puo’ essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu’ procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita’ o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalita’ previste dall’art. 14-bis o con modalita’ diverse, definite dall’amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e’ sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e’ subordinata all’acquisizione di piu’ pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attivita’ del privato sia subordinata a piu’ atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e’ convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita’ e di insediamenti produttivi di beni e servizi l’amministrazione procedente, su motivata richiesta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilita’, puo’ indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L’amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’art. 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta’. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall’interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l’amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalita’ di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalita’ sincrona ai sensi dell’art. 14-ter. La conferenza e’ indetta non oltre dieci giorni dall’esito della verifica documentale di cui all’art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.
5. L’indizione della conferenza e’ comunicata ai soggetti di cui all’art. 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell’art. 9.
Art. 14-bis (Conferenza semplificata). –
1. La conferenza decisoria di cui all’art. 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalita’ asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalita’ previste dall’art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e’ indetta dall’amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del
procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e’ ad iniziativa di parte. A tal fine
l’amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l’oggetto della determinazione da assumere,
l’istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell’art. 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all’art. 2 non prevedano un
termine diverso, il suddetto termine e’ fissato in novanta
giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita’
sincrona di cui all’art. 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita’
dell’amministrazione, nonche’ quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso,
ancorche’ implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’art.
14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di
assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora
ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni
interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente
indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del
superamento del dissenso possano essere accolte senza
necessita’ di apportare modifiche sostanziali alla
decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito
uno o piu’ atti di dissenso che non ritenga superabili,
l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo
termine, la determinazione di conclusione negativa della
conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda.
Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta
determinazione produce gli effetti della comunicazione di
cui all’art. 10-bis. L’amministrazione procedente trasmette
alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali
osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto
articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell’eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni e’ data ragione
nell’ulteriore determinazione di conclusione della
conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l’amministrazione
procedente, ai fini dell’esame contestuale degli interessi
coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
lettera d), la riunione della conferenza in modalita’
sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita’ della determinazione da assumere,
l’amministrazione procedente puo’ comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita’ sincrona,
ai sensi dell’art. 14-ter. In tal caso indice la conferenza
comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la
riunione entro i successivi quarantacinque giorni.
L’amministrazione procedente puo’ altresi’ procedere in
forma simultanea e in modalita’ sincrona su richiesta
motivata delle altre amministrazioni o del privato
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al
comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e’ convocata
nei successivi quarantacinque giorni 2.
Art. 14-ter (Conferenza simultanea). – 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita’ sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera d),
ovvero nella data fissata ai sensi dell’art. 14-bis, comma
7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche
in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni
competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all’art. 14-bis, comma
7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali e della salute dei cittadini, il termine e’
fissato in novanta giorni. Resta fermo l’obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e’ rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell’assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l’attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all’art. 14-quinquies,
comma 1, prima della conclusione dei lavori della
conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il
proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita’ di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche’ l’eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre
il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente
adotta la determinazione motivata di conclusione della
conferenza, con gli effetti di cui all’art. 14-quater,
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle
amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i
rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.
Art. 14-quater (Decisione della conferenza di servizi).
– 1. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza, adottata dall’amministrazione procedente
all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla
determinazione motivata di conclusione della conferenza
possono sollecitare con congrua motivazione
l’amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies. Possono altresi’
sollecitarla, purche’ abbiano partecipato, anche per il
tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell’art.
14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei
termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai
sensi dell’art. 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e’ immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l’efficacia della determinazione e’ sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell’art.
14-quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). – 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’ dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l’opposizione e’ proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi’ proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell’opposizione sospende
l’efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per
una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo
alla ricezione dell’opposizione, una riunione con la
partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il
dissenso e delle altre amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l’individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l’intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo’ essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita’ e allo
stesso fine.
6. Qualora all’esito delle riunioni di cui ai commi 4 e
5 sia raggiunta un’intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l’amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all’esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l’intesa non sia raggiunta, la questione e’ rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e’ posta, di norma,
all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l’intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l’opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo’
accogliere parzialmente l’opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
– Si riporta il testo dell’art. 141-bis del Codice:
«Art. 141-bis (Integrazione del contenuto delle
dichiarazioni di notevole interesse pubblico). – 1. Il
Ministero e le regioni provvedono ad integrare le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico
rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui
all’art. 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni
di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero
provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione
e’ avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale
e’ adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato
tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei
commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo
periodo del comma 2 dell’art. 140 e sono sottoposti al
regime di pubblicita’ stabilito dai commi 3 e 4 del
medesimo articolo.».
– Si riporta il testo dell’art. 17-bis della citata
legge n. 241 del 1990:
«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici). – 1. Nei casi in cui e’ prevista
l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di
beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla
osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell’amministrazione procedente. Il termine e’
interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve
rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta
rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica,
motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta e’ reso
nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; non sono
ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo
stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di
cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide
sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
ai casi in cui e’ prevista l’acquisizione di assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i
provvedimenti di cui all’art. 2 non prevedano un termine
diverso, il termine entro il quale le amministrazioni
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla
osta e’ di novanta giorni dal ricevimento della richiesta
da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i
suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso,
il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende
acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi in cui disposizioni del diritto
dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti
espressi.».
Art. 12
Semplificazione organizzativa
1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di
autorizzazione semplificata presso ciascuna Soprintendenza sono
individuati uno o piu’ funzionari responsabili dei relativi
procedimenti.
2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo,
promuovono le iniziative organizzative da adottarsi dalle
amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche, in particolare per quanto concerne l’individuazione
del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.
Art. 13
Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni
semplificate
1. Ai sensi dell’articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni
del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a
statuto ordinario.
2. In ragione dell’attinenza delle disposizioni del presente
decreto alla tutela del paesaggio, ai livelli essenziali delle
prestazioni amministrative, di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, nonche’ della natura di grande
riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione
procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni
regionali vigenti.
3. L’esonero dall’obbligo di autorizzazione delle categorie di
opere e di interventi di cui all’Allegato «A» si applica
immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo restando il
rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Note all’art. 13:
– Si riporta il testo dell’art. 131, comma 3, del
Codice:
«Art. 131 (Paesaggio). – 1. Per paesaggio si intende il
territorio espressivo di identita’, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro
interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente
a quegli aspetti e caratteri che costituiscono
rappresentazione materiale e visibile dell’identita’
nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potesta’ esclusiva dello Stato di tutela
del paesaggio quale limite all’esercizio delle attribuzioni
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice
definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni
paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente
Codice, e’ volta a riconoscere, salvaguardare e, ove
necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.
I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul
paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e
caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a
promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le
amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per
quanto di rispettiva competenza, apposite attivita’ di
conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e
fruizione del paesaggio nonche’, ove possibile, la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati. La valorizzazione e’ attuata nel rispetto delle
esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali nonche’ tutti i soggetti che, nell’esercizio
di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio
nazionale, informano la loro attivita’ ai principi di uso
consapevole del territorio e di salvaguardia delle
caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi
valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a
criteri di qualita’ e sostenibilita’.».
– Si riporta il testo dell’art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. – La potesta’ legislativa e’ esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta’
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta’ legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta’
metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo’
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
Art. 14
Prevalenza del regolamento di delegificazione
e rapporti con gli strumenti di pianificazione
1. L’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per gli
interventi di cui all’Allegato «A» prevale su eventuali disposizioni
contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi,
contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione
ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d’uso
dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e
143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.
Art. 15
Rinvio a normative di settore
1. L’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica degli
interventi di cui all’Allegato «A» non produce alcun effetto sulla
disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in
base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore,
in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i
provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l’esercizio di
attivita’ commerciali in area pubblica.
Art. 16
Coordinamento con la tutela dei beni culturali
1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica
semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad oggetto
edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica,
ai sensi della Parte II del Codice, l’interessato presenta un’unica
istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza
competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi
recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le
determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica
di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.
Note all’art. 16:
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). – 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva
ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’art. 13, nonche’ lo scarto di
materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l’eccezione prevista all’art. 10, comma 2, lettera c), e
delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche’ di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’art. 13.
Art. 22 (Procedimento di autorizzazione per interventi
di edilizia). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli
25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’art. 21, comma 4,
relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e
privata e’ rilasciata entro il termine di centoventi giorni
dalla ricezione della richiesta da parte della
soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al
comma 1 e’ sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta.
3. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di
natura tecnica, la soprintendenza ne da’ preventiva
comunicazione al richiedente ed il termine indicato al
comma 1 e’ sospeso fino all’acquisizione delle risultanze
degli accertamenti d’ufficio e comunque per non piu’ di
trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il
richiedente puo’ diffidare l’amministrazione a provvedere.
Se l’amministrazione non provvede nei trenta giorni
successivi al ricevimento della diffida, il richiedente
puo’ agire ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e’
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo’
prescrivere le misure necessarie perche’ i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e’ soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l’obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita’ di cui all’art. 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e’ subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei beni
medesimi e’ comunicato al soprintendente per le finalita’
di cui all’art. 20, comma 1.
5. L’autorizzazione e’ resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento,
presentati dal richiedente, e puo’ contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell’autorizzazione, il soprintendente puo’ dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia’ date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».
Art. 17 – Rinvio all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42
1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 181 del Codice, si applica l’articolo 167 del Codice. In tali casi l’autorita’ preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 167, comma 4, del Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilita’ paesaggistica dell’intervento e delle opere.
2. Non puo’ disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica.
Note all’art. 17:
– Si riporta il testo degli articoli 167 e 181 del Codice:
«Art. 167 (Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennita’ pecuniaria). –
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e’ sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l’ordine di rimessione in pristino e’ assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l’autorita’ amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l’autorita’ amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d’ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorita’ amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorita’ competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell’apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalita’ previste dall’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che puo’ essere stipulata d’intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
4. L’autorita’ amministrativa competente accerta la compatibilita’ paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l’impiego di materiali in difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorita’ preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilita’ paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorita’ competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilita’ paesaggistica, il trasgressore e’ tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo
della sanzione pecuniaria e’ determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilita’ paesaggistica presentata ai sensi dell’art. 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 5, nonche’ per effetto dell’art. 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l’esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalita’ di salvaguardia nonche’ per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalita’ possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a cio’ destinate dalle amministrazioni competenti.”
«Art. 181 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita’ da essa). –
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita’ di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e’ punito con le pene previste dall’art. 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-bis. La pena e’ della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
1-ter. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 167, qualora l’autorita’ amministrativa competente accerti la compatibilita’ paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorita’ preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilita’ paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorita’ competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorita’ amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza e’ trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e’ stata commessa la violazione.».
Art. 18 – Specificazioni e rettificazioni
1. Sulla base dell’esperienza attuativa del presente decreto, il Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, puo’ apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati «A» e «B», fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonche’ variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell’autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all’Allegato «D».
Art. 19 – Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, e’ abrogato.
Note all’art. 19:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, abrogato dal presente regolamento, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2010, n. 199.
Art. 20 – Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 febbraio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2017
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 273
Allegato A
(di cui all’art. 2, comma 1)
Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
- A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;
- A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purche’ eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attivita’ economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non e’ altresi’ soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purche’ tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
- A.3. interventi che abbiano finalita’ di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purche’ non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;
- A.4. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonche’ la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
- A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unita’ esterna, caldaie, parabole, antenne, purche’ effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purche’ si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
- A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purche’ integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
- A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonche’ interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocita’, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;
- A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
- A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purche’ eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
- A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi gia’ valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
- A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonche’, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
- A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
- A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purche’ tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
- A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonche’ le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati e’ consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
- A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;
- A.17. installazioni esterne poste a corredo di attivita’ economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attivita’ commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
- A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attivita’ di ricerca di idrocarburi;
- A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attivita’ ittica; interventi di manutenzione della viabilita’ vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attivita’ agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attivita’ didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attivita’ agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorita’ competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;
- A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilita’ pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilita’ forestale al servizio delle attivita’ agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilita’ forestale;
- A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;
- A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
- A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attivita’ economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a cio’ preordinata; sostituzione di insegne esistenti, gia’ legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosita’ variabile;
- A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonche’ smantellamento di reti elettriche aeree;
- A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
- A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;
- A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta gia’ munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;
- A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamita’ naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purche’ sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
- A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
- A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.
Allegato B (di cui all’art. 3, comma 1)
Elenco interventi di lieve entita’ soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
- B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori e’ sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;
- B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purche’ tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attivita’ economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
- B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;
- B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
- B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
- B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unita’ esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
- B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purche’ integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
- B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
- B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;
- B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilita’ esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilita’ del suolo;
- B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
- B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi gia’ valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
- B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
- B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;
- B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;
- B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su piu’ lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;
- B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;
- B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attivita’ produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;
- B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;
- B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
- B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
- B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
- B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;
- B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare;
- B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attivita’ economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attivita’ commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
- B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
- B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua;
- B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
- B.30. realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attivita’ ittica con superficie non superiore a 30 mq;
- B.31. interventi di adeguamento della viabilita’ vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
- B.32. interventi di ripristino delle attivita’ agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorita’ competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;
- B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
- B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purche’ preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
- B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilita’ forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilita’ forestale;
- B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosita’ variabile, nonche’ l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a cio’ preordinate;
- B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
- B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
- B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
- B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;
- B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamita’ naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
- B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
ALLEGATO C in formato grafico
ALLEGATO D in formato grafico