REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2024
sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869
OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO
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CAPO II
OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO
Articolo 11
Ripristino degli ecosistemi agricoli
1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 4 e 7, tenendo conto dei cambiamenti climatici, delle esigenze sociali ed economiche delle zone rurali e della necessità di garantire la produzione agricola sostenibile nell’Unione.
2. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a conseguire una tendenza all’aumento a livello nazionale per almeno due dei tre indicatori seguenti per gli ecosistemi agricoli, illustrati nell’allegato IV, misurata nel periodo compreso tra il 18 agosto 2024 e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati a norma dell’articolo 14, paragrafo 5:
- a) indice delle farfalle comuni;
- b) stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati;
- c) percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.
Indice avifauna
3. Gli Stati membri mettono in atto misure di ripristino volte a far sì che l’indice dell’avifauna comune in habitat agricolo a livello nazionale basato sulle specie indicate nell’allegato V, indicizzato il 1° settembre 2025 = 100, raggiunga i seguenti livelli:
- a) per gli Stati membri che figurano nell’allegato V con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più depauperate: 110 entro il 2030, 120 entro il 2040 e 130 entro il 2050;
- b) per gli Stati membri che figurano nell’allegato V con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente meno depauperate: 105 entro il 2030, 110 entro il 2040 e 115 entro il 2050.
4. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a ripristinare i suoli organici a uso agricolo che costituiscono torbiere drenate. Queste misure sono messe in atto su almeno:
- a) il 30 % di tali superfici entro il 2030, di cui almeno un quarto è riumidificato;
- b) il 40 % di tali superfici entro il 2040, di cui almeno un terzo è riumidificato;
- c) il 50 % di tali superfici entro il 2050, di cui almeno un terzo è riumidificato.
Gli Stati membri possono mettere in atto misure di ripristino, compresa la riumidificazione, nelle zone dei siti di estrazione della torba e conteggiarle come zone che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c).
Riumidificare i suoli organici
Inoltre, gli Stati membri possono mettere in atto misure di ripristino per riumidificare i suoli organici che costituiscono torbiere drenate destinate a usi del suolo diversi dall’uso agricolo e dall’estrazione della torba e conteggiare tali zone riumidificate come zone che contribuiscono, fino a un massimo del 40 %, al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c).
Le misure di ripristino consistenti nella riumidificazione delle torbiere, compresi i livelli idrici da raggiungere, contribuiscono a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra e ad aumentare la biodiversità, tenendo conto nel contempo delle circostanze nazionali e locali.
Ove debitamente giustificato, la portata della riumidificazione delle torbiere a uso agricolo può essere ridotta da uno Stato membro a un livello inferiore di quanto prescritto al primo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo se è probabile che tale riumidificazione abbia impatti negativi significativi su infrastrutture, edifici, adattamento ai cambiamenti climatici o altri interessi pubblici e se tale riumidificazione non può avvenire su terreni diversi dai terreni agricoli. Tali eventuali riduzioni sono determinate conformemente all’articolo 14, paragrafo 8.
Conseguimento obiettivi di riumidificazione
L’obbligo per gli Stati membri di conseguire gli obiettivi di riumidificazione di cui al primo comma, lettere a), b) e c), non implica l’obbligo di riumidificare i loro terreni per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati, per i quali la riumidificazione dei terreni agricoli rimane volontaria, fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto nazionale.
Se del caso, gli Stati membri incentivano la riumidificazione per renderla un’opzione attraente per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati e promuovono l’accesso degli agricoltori e degli altri portatori di interessi a formazioni e consulenze sui benefici della riumidificazione delle torbiere e sulle opzioni relative alla successiva gestione del territorio e le opportunità che ne derivano.
- Regolamento (UE) sul ripristino della NATURA – Motivazioni
- Art. 1,2,3 OGGETTO AMBITO GEOGRAFICO e DEFINIZIONI
- Art. 4 Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce
- Art. 5 Ripristino degli ecosistemi marini
- Art. 6 Energia da fonti rinnovabili
- Art. 7 Difesa Nazionale
- Art. 8 Ripristino degli ecosistemi urbani
- Art. 9 Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali
- Art. 10 Ripristino delle popolazioni di impollinatori
- Art. 11 Ripristino degli ecosistemi agricoli
- Art. 12 Ripristino degli ecosistemi forestali
- Art. 13 Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi
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