REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2024
sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869
OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO
Scarica il Regolamento in formato PDF
CAPO II
OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO
Articolo 6
Energia da fonti rinnovabili
1. Ai fini dell’articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell’articolo 5, paragrafi 11 e 12, la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dell’articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell’articolo 5, paragrafi 11 e 12, a condizione che:
- a) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (44); o
- b) tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (45).
2. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l’applicazione del paragrafo 1a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Se gli Stati membri applicano restrizioni a norma del primo comma, ne informano la Commissione e le giustificano.
- (44) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
- (45) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
- Regolamento (UE) sul ripristino della NATURA – Motivazioni
- Art. 1,2,3 OGGETTO AMBITO GEOGRAFICO e DEFINIZIONI
- Art. 4 Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce
- Art. 5 Ripristino degli ecosistemi marini
- Art. 6 Energia da fonti rinnovabili
- Art. 7 Difesa Nazionale
- Art. 8 Ripristino degli ecosistemi urbani
- Art. 9 Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali
- Art. 10 Ripristino delle popolazioni di impollinatori
- Art. 11 Ripristino degli ecosistemi agricoli
- Art. 12 Ripristino degli ecosistemi forestali
- Art. 13 Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi
Sentiero Italia CAI Lazio 17 San Vito – Cittareale
San Vito – Cittareale Partendo da San Vito si percorre un sentiero in salita per circa 6 km, passando dapprima nella vallata fra Prati del Monte e Monte Nocella, arrivando infine, passando per un fitto bosco, sulla vetta del Monte Boragine (1824 m). Da qui il percorso è pressoché tutto in discesa fino a Cittareale, toccando…
Cotonastro, Cotoneaster spp
Il Cotonastro è una varietà originaria della Cina e dell’Himalaya. Il genere conta specie di arbusti a foglie decidue o sempreverdi, a portamento variabile, eretto o prostrato. Le specie decidue in autunno si ricoprono di colori vivaci, le sempreverdi sono adatte a formare siepi e quelle prostrate per coprire il terreno.
Sentiero Italia CAI TRENTINO ALTO ADIGE Percorso intero NORD da Rifugio Montozzo ad Arabba
Sentiero Italia CAI Trentino Alto Adige