Art. 8 Regolamento (UE) sul ripristino della NATURA Ripristino degli ecosistemi urbani

REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2024
sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869

OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO

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CAPO II
OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO
Articolo 8
Ripristino degli ecosistemi urbani

1, Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, rispetto al 2024. Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono escludere da dette superfici nazionali totali le zone di ecosistemi urbani in cui la quota di spazi verdi urbani nei centri urbani e negli agglomerati urbani supera il 45 % e la quota di copertura della volta arborea urbana supera il 10 %.

2. Dal 1° gennaio 2031 gli Stati membri conseguono una tendenza all’aumento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, compreso mediante l’integrazione di spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, misurata ogni sei anni a decorrere dal 1o gennaio 2031, fino al raggiungimento di un livello soddisfacente stabilito a norma dell’articolo 14, paragrafo 5.

3. Gli Stati membri conseguono in ogni zona di ecosistemi urbani determinata a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, una tendenza all’aumento della copertura della volta arborea urbana è misurata ogni sei anni a decorrere dal 1o gennaio 2031 fino al raggiungimento del livello soddisfacente stabilito a norma dell’articolo 14, paragrafo 5.

Art. 1,2,3 Regolamento (UE) sul ripristino della NATURA OGGETTO – AMBITO GEOGRAFICO – DEFINIZIONI

Art. 4 Regolamento (UE) sul ripristino della NATURA Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce

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