L’IGP “Lipuda” è riservata ai vini prodotti con uve provenienti da vigneti composti esclusivamente da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria.
View More PDF DisciplinareLIPUDA IGP
L’IGP “Lipuda” è riservata ai vini prodotti con uve provenienti da vigneti composti esclusivamente da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria.
View More PDF DisciplinareI vini “Costa Viola” devono essere ottenuti da uve provenienti da uno o più vitigni idonei alla coltivazione in Calabria. La specificazione di un vitigno specifico è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti per almeno l’85% da quel vitigno. Per la restante parte, possono concorrere vitigni a bacca dello stesso colore, non aromatici, idonei alla coltivazione in Calabria, fino a un massimo del 15%.”
View More PDF DisciplinareI vini a Indicazione Geografica Protetta “Arghillà” rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Calabria.
View More PDF DisciplinareI vini delle tipologie Rosso e Rosato vengo prodotti utilizzando uve da vigneti composti, per almeno l’80% da vitigno Gaglioppo. Per la restante quota, e fino ad un massimo del 20%, possono concorrere alla realizzazione altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Calabria. Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Sangiovese e Merlot, però, possono rappresentare solo il 10%. I vini bianchi, invece, sono prodotti con l’80% di Greco bianco e la restante parte con uve da altri vitigni a bacca bianca coltivabili in regione.
View More PDF DisciplinarePer la produzione dei vini Terre di Cosenza che non hanno indicazione di vitigno, sono previste specifiche composizioni dell’uvaggio. Per il Rosso è necessario un 60% di Magliocco, mentre per il rosato la medesima percentuale è riconosciuta ai vitigni Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico e Calabrese (da soli o congiuntamente). Nei bianchi il 60% deve essere rappresentato da Greco bianco, Guarnaccia bianca, Pecorello e Montonico. Sempre il Montonico costituisce la base (60% minimo) degli spumanti, sia bianco che rosé.
View More PDF DisciplinarePer la produzione del Melissa bianco, l’uvaggio che deve essere utilizzato è composto da uve di vitigno Greco bianco, per una quota tra l’80% e il 95%, unite a quelle di Trebbiano toscano e Malvasia bianca che, da sole o congiuntamente, possono rappresentare tra il 5% e il 20% del totale. Per il rosso, invece, è prescritto l’uso del vitigno Gaglioppo (tra il 75% e il 95%), affiancato da Greco nero, Greco bianco, Trebbiano toscano e Malvasia bianca, che possono avere una quota tra il 5% e il 20% (da soli o congiuntamente).
View More PDF DisciplinareIl vitigno di riferimento per la produzione del Greco di Bianco è il Greco, che deve essere presente all’interno dei vigneti per una quota non inferiore al 95%. Alla restante parte (massimo 5%) possono concorrere altre uve a bacca bianca, purché coltivabili in Calabria.
View More PDF DisciplinareI vini a Indicazione Geografica Protetta “Basilicata” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da uno o più vitigni idonei o in osservazione per la regione Basilicata. Quando è indicato il vitigno, questo deve rappresentare almeno l’85% del totale delle uve (sono esclusi i vitigni Aglianico e Montepulciano). Possono concorrere alla produzione di tali vini uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, fino a un massimo del 15%.
View More PDF Disciplinare.Gli IGP “Terre di Chieti” devono essere prodotti da vitigni idonei alla coltivazione in Abruzzo. Nelle produzioni con indicazione di vitigno, questo deve rappresentare almeno l’85% dell’uvaggio. Invece, quando i vitigni indicati sono due, questi devono rappresentare il 100% delle uve utilizzate in vinificazione, e ciascuno non può costituire una quota inferiore al 15%.
View More PDF DisciplinareI vini a IGP “Colli Aprutini” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo. È prevista una quota di almeno l’85% per le produzioni con specificazione di uno dei seguenti vitigni, a bacca bianca o rossa: Bombino, Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Malvasia, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano, Verdicchio, Vermentino, Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Malbech, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah. Possono anche essere utilizzate le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
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