Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione, considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;
Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente; Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;
Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all’elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa, contribuendo cosi’ al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea; Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana; Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione; Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo; Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell’autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale d’Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell’autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), e la Convenzione relativa all’accesso all’informazione, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all’accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998) ;
Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;
Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei; hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
- a. “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
- b. “Politica del paesaggio” designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;
- c. “Obiettivo di qualità paesaggistica” designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
- d. “Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano;
- e. “Gestione dei paesaggi” indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
- f. “Pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.
Articolo 2 – Campo di applicazione
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati.
Articolo 3 – Obiettivi
La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.
CAPITOLO II – PROVVEDIMENTI NAZIONALI
Articolo 4 – Ripartizione delle competenze
Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell’autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.
Articolo 5 – Provvedimenti generali
Ogni Parte si impegna a :
- a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
- c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
- d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.
Articolo 6 – Misure specifiche
A Sensibilizzazione
Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.
B Formazione ed educazione
Ogni Parte si impegna a promuovere :
- a. la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell’intervento sui paesaggi;
- b. dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
- c. degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell’ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia , la sua gestione e la sua pianificazione.
C Individuazione e valutazione
Mobilitando i soggetti interessati conformemente all’articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:
a.
i. individuare i propri paesaggi, sull’insieme del proprio territorio;
ii. analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
iii. seguirne le trasformazioni ;
b. valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.
I lavori di individuazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell’articolo 8 della presente Convenzione.
D Obiettivi di qualità paesaggistica
Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all’articolo 5.c.
E Applicazione
Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.
CAPITOLO III – COOPERAZIONE EUROPEA
Articolo 7 – Politiche e programmi internazionali
Le Parti si impegnano a cooperare perchè venga tenuto conto della dimensione paesaggistica nelle loro politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.
Articolo 8 – Assistenza reciproca e scambio di informazioni
Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l’efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:
- a. prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;
- b. favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l’informazione;
- c. scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 9 – Paesaggi transfrontalieri
Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all’elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.
Articolo 10 – Controllo dell’applicazione della Convenzione
I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto del Consiglio d’Europa, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del controllo dell’applicazione della Convenzione.
Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.
I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l’assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa.
Articolo 11 – Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa
Il Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa può essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell’ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
Le candidature per l’assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa saranno trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all’articolo 10 dalle Parti. Possono essere candidate delle collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.
Su proposta dei Comitati di esperti di cui all’articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l’assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
L’assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.
CAPITOLO IV – CLAUSOLE FINALI
Articolo 12 – Relazioni con altri strumenti giuridici
Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l’applicazione di disposizioni più severe in
materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od
internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.
Articolo 13 – Firma, ratifica, entrata in vigore
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Sarà
sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di
approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa;
La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza
di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno
espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni
del precedente paragrafo;
Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere
vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione.
Articolo 14 – Adesione
Dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del
Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla
maggioranza prevista all’articolo 20.d dello statuto del Consiglio d’Europa, e all’unanimità
degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri;
Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente
Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale
del Consiglio d’Europa.
Articolo 15 – Applicazione territoriale
Ogni Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del deposito del
proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il
territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione;
Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente
Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà
in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale;
Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto
riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario
Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di
tre mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 16 – Denuncia
Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una
notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa;
Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segretario Generale.
Articolo 17 – Emendamenti
Ogni Parte o i Comitati di Esperti indicati all’articolo 10 possono proporre degli emendamenti
alla presente Convenzione.
Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio
d’Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle altre Parti
contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente
Convenzione ai sensi dell’articolo 14.
Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di Esperti indicati all’articolo 10
e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto
al Comitato dei Ministri per l’adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri
secondo la maggioranza prevista all’articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d’Europa e
all’unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto di partecipare alle
riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l’accettazione.
Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che l’abbiano accettato, il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti
Contraenti, membri del Consiglio d’Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo
accettato. Per qualsiasi altra Parte che l’avrà accettato successivamente, l’emendamento
entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi
dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.
Articolo 18 – Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente Convenzione:
- ogni firma ;
- il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;
- ogni dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 15;
- ogni denuncia fatta in virtù dell’articolo 16;
- ogni proposta di emendamento, cosi’ come ogni emendamento adottato conformemente all’articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
- ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.
Convenzione europea del paesaggio
Relazione esplicativa
I. Origini della Convenzione
Nel marzo del 1994, alcuni mesi prima della Prima Sessione plenaria del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa (CPLRE), l’allora Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d’Europa ha adottato la Risoluzione 256 (1994) relativa alla 3a Conferenza delle regioni mediterranee. Nel testo, l’allora Conferenza permanente ha invitato il Congresso, l’organo che l’ha sostituita, ” ad elaborare, in base alla Carta del paesaggio mediterraneo – adottata a Siviglia dalle Regioni Andalusia (Spagna), Languedoc-Roussillon (Francia) e Toscana (Italia) – una convenzione-quadro sulla gestione e la tutela del paesaggio naturale e culturale di tutta l’Europa “.
Un anno dopo, in seguito alla prima Conferenza dei ministri europei dell’Ambiente, svoltasi a Dobríš nel giugno del 1991, l’Agenzia europea dell’ambiente dell’Unione europea ha pubblicato L’ambiente dell’Europa, la relazione di Dobríš, che presenta un’analisi approfondita della situazione e delle prospettive dell’ambiente nella Grande Europa. Il Capitolo 8 di questo testo è dedicato alla questione del paesaggio e nelle sue conclusioni esprime l’auspicio che il Consiglio d’Europa prenda l’iniziativa di elaborare una convenzione europea sul paesaggio rurale.
Nel 1995, l’Unione mondiale per la natura (UICN) ha pubblicato il documento Parchi per la vita : delle iniziative per le aree protette d’Europa; con il supporto, tra l’altro, dell’Agenzia svedese di protezione dell’ambiente, del ministero dell’Agricoltura, dell’Assetto territoriale e della Pesca olandese, del Ministero dell’ambiente norgevese, della Countryside Commission britannica, del ministero dell’ambiente, della conservazione della natura e della sicurezza nucleare tedesco, del ministero dell’ambiente francese e del Fondo mondiale per la natura (WWF). Tale testo raccomanda la stesura di una convenzione internazionale sulla tutela dei paesaggi rurali in Europa, cui dovrebbe partecipare il Consiglio d’Europa.
In base a tali raccomandazioni e alla crescente domanda sociale, il Congresso ha deciso di elaborare un progetto di convenzione europea del paesaggio, in vista della sua adozione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Per la stesura di tale progetto, il Congresso ha istituito, nel settembre del 1994, un gruppo di lavoro ad hoc. Nel novembre dello stesso anno si è svolta la prima riunione del suddetto gruppo, composto di membri della Camera dei poteri locali e della Camera delle regioni del Congresso. In applicazione del principio di consultazione e di partecipazione, sono stati invitati a partecipare ai lavori di questo gruppo numerosi enti e programmi internazionali, nazionali e regionali.
Tra questi citiamo: l’Assemblea parlamentare e il Comitato del patrimonio culturale del Consiglio d’Europa (CC-PAT), il Comitato per le attività del Consiglio d’Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (CO-DBP), il Comitato per la tutela del patrimonio mondiale dell’Unesco, l’UICN, il Comitato delle Regioni e la Commissione europea dell’Unione europea, l’Ufficio della Strategia paneuropea per la diversità biologica e paesaggistica, nonché le regioni Andalusia (Spagna), Languedoc-Roussillon (Francia) e Toscana (Italia).
Vista la complessità scientifica delle tematiche e la diversità delle impostazioni giuridiche seguite nei
vari paesi, il gruppo di lavoro ha elaborato, in quanto documenti preparatori, una versione completa del
progetto di convenzione in termini non giuridici e uno studio del diritto comparato europeo in materia di
paesaggio. Tale studio è stato effettuato al fine di conoscere le situazioni giuridiche e pratiche in merito
alla protezione, alla gestione e alla pianificazione del paesaggio negli Stati membri del Consiglio
d’Europa.
Inoltre, nel corso della sua attività, il suddetto gruppo di lavoro si è costantemente riferito ai testi
giuridici già esistenti in materia, a livello internazionale e nazionale. Tra tali testi, occorre citare – oltre
alla Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell’Unesco- la Convenzione
per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa, la Convenzione sulla conservazione della
vita selvatica e dell’ambiente naturale d’Europa, la Convenzione europea per la tutela del patrimonio
archeologico, la Raccomandazione 95 (9) del Comitato dei Ministri relativa alla conservazione dei siti
culturali integrata alle politiche riguardanti il paesaggio, la Raccomandazione (79) 9 del Comitato dei
Ministri relativa alla scheda di individuazione e di valutazione dei paesaggi naturali in vista della loro
protezione, la Carta del paesaggio mediterraneo, il Regolamento delle Comunità europee sui metodi di
produzione agricola compatibili con le esigenze dell’ambiente e il mantenimento dello spazio naturale,
la direttiva delle Comunità europee sulla conservazione degli habitat naturali, nonché della fauna e
della flora selvatica, la direttiva delle Comunità europee sulla valutazione dell’impatto ambientale,
nonché altri importanti testi di diritto nazionale, comunitario ed internazionale.
In considerazione delle esigenze della democrazia, come pure delle specificità, della polivalenza e della
varietà dei valori e degli interessi paesaggistici di cui tener conto, il Gruppo di lavoro ha indetto a
Strasburgo due audizioni specifiche, nel quadro del suo programma di consultazioni in merito al
progetto di convenzione. La prima di queste, rivolta agli organismi scientifici nazionali e regionali,
pubblici e privati e alle organizzazioni non governative europee interessate, si è svolta l’8 e il 9
novembre 1995 ; la seconda, svoltasi il 24 marzo 1997, era rivolta alle organizzazioni internazionali e
alle autorità regionali europee interessate.
A seguito di tali audizioni, in occasione della sua 4a Sessione plenaria, che si è tenuta a Strasburgo dal
3 al 5 giugno 1997, il Congresso ha adottato il progetto preliminare di convenzione europea del
paesaggio, contenuto nella sua Risoluzione 53 (1997). Il progetto di convenzione espresso in termini
non giuridici e lo studio del diritto comparato europeo del paesaggio già citati sono stati presentati
come allegati alla motivazione di tale risoluzione (CG (4) 6, parte II).
Nella stessa occasione, con la sua Raccomandazione 31 (1997), il Congresso ha chiesto all’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa di esaminare il progetto preliminare di convenzione europea del
paesaggio contenuto nella sua Risoluzione 53 (1997), di esprimere il proprio parere, e, se possibile, di
sostenerlo. La stessa richiesta di parere e di sostegno è stata rivolta dal Congresso al Comitato delle
regioni dell’Unione europea.
Da notare che, prima di raccomandare al Comitato dei Ministri l’adozione della Convenzione europea
del paesaggio, il Congresso ha deciso, sempre nella sua Risoluzione 53 (1997), di consultare i
rappresentanti dei ministeri nazionali interessati. Ha pertanto incaricato il gruppo di lavoro di
organizzare una conferenza di consultazione rivolta a tali rappresentanti, come pure alle principali
organizzazioni internazionali e non governative qualificate sotto il profilo tecnico nel campo del
paesaggio.
Su invito del Ministero italiano per i beni culturali ed ambientali, tale importante Conferenza si è svolta
a Firenze (Italia), dal 2 al 4 aprile 1998.
Grazie a questa conferenza di consultazione, il Congresso ha potuto stabilire un dialogo costruttivo con
le autorità governative degli Stati membri del Consiglio d’Europa responsabili delle questioni connesse
con il paesaggio. Più particolarmente, mediante questo scambio di vedute aperto ed informale tra i
membri del gruppo di lavoro, affiancati dagli esperti che li hanno assistiti nella preparazione del
progetto di convenzione e i rappresentanti dei ministeri preposti al paesaggio, il Congresso è stato in
grado di comprendere le esigenze di questi Stati per quanto riguarda la definizione di norme comuni
volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei loro paesaggi attraverso il diritto
internazionale.
In base ai risultati molto incoraggianti della Conferenza di Firenze e ai pareri positivi delle istituzioni
internazionali interessate in merito al progetto preliminare di convenzione1
, e in considerazione delle
proposte avanzate nel corso delle succitate audizioni, il gruppo di lavoro ha redatto il progetto finale di
convenzione europea del paesaggio, in vista della sua adozione da parte del Congresso nel quadro del
progetto di raccomandazione presentato in occasione della sua 5a Sessione plenaria (Strasburgo, 26-
28 maggio 1998).
Questo progetto di raccomandazione, adottato dal Congresso il 27 maggio 1998 (Raccomandazione 40
(1998), chiede al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa di esaminare il progetto di convenzione
europea del paesaggio in vista della sua adozione in quanto convenzione del Consiglio d’Europa, se
possibile già in occasione della campagna sul patrimonio comune decisa dai capi di Stato e di governo
nel corso del loro 2° Vertice a Strasburgo nell’ottobre del 1997.
Tale raccomandazione ha invitato inoltre l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa a sostenere il
progetto di convenzione europea del paesaggio in vista della sua adozione da parte del Comitato dei
Ministri.
Nel corso della loro 641a
riunione (15-18 settembre 1998), i Delegati dei Ministri del Consiglio d’Europa
hanno esaminato la Raccomandazione 40 (1998) del CPLRE ed hanno chiesto al Comitato per le attività
del Consiglio d’Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (CO-DBP), come pure al
Comitato del patrimonio culturale (CC-PAT) di prendere in esame l’opportunità e la fattibilità di
elaborare sotto gli auspici del Consiglio d’Europa un testo di convenzione europea del paesaggio,
tenendo conto del progetto di convenzione europea del paesaggio del CPLRE contenuta nella
Raccomandazione n° 40 (1998).
Sia il CC-PAT che il CO-DBP hanno espresso un parere favorevole, rispettivamente il 17 febbraio e il 19
aprile 1999.
Su tale base, nel corso della sua 676a
riunione (1-2 luglio 1999), il Comitato dei Ministri ha deciso la
creazione di un Comitato ristretto di esperti governativi incaricato della redazione della convenzione
europea del paesaggio, basata sul progetto preparato dal Congresso. In particolare, il Comitato dei
Ministri ha raccomandato al Comitato ristretto di esperti di porre un’attenzione particolare agli articoli
riguardanti l’organo incaricato di controllare l’applicazione della convenzione e l’individuazione dei
paesaggi di interesse europeo.
Il suddetto Comitato di esperti si è riunito tre volte (settembre, novembre 1999 e gennaio 2000) ed ha
trasmesso un nuovo progetto di convenzione al CC-PAT e al CO-DBP nel gennaio 2000. I due comitati
hanno esaminato congiuntamente il testo il 10 marzo 2000 ed hanno deciso di presentarlo per esame
al Comitato dei Ministri, corredato dal rapporto della loro riunione [T-LAND (2000) 4], ai fini della sua
eventuale adozione ed apertura alla firma.
Sulla base dei testi contenuti nel suddetto rapporto e dei Pareri dell’Assemblea parlamentare e del
Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa, rispettivamente del 25 maggio 2000 e del 26 giugno
2000, il Segretario generale del Consiglio d’Europa ha sottoposto un progetto di Convenzione al
Comitato dei Ministri per adozione. Il Comitato dei Ministri ha adottato il testo della Convenzione il 19
luglio 2000 ed ha fissato al 20 ottobre 2000 la data di apertura alla firma.
II. Obiettivi e struttura della Convenzione
Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio
tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che
tale qualità poggi, tra l’altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in
particolar modo visualmente, l’ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la
consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di
fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.
Le attività degli organi pubblici in materia di paesaggio non possono più limitarsi a studi o a un’area
ridotta di interventi, appannaggio esclusivo di certi enti scientifici e tecnici specializzati.
Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto
rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di “subire i loro paesaggi”,
quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro. Il paesaggio è una questione
che interessa tutti i cittadini e deve venir trattato in modo democratico, soprattutto a livello locale e
regionale.
Il riconoscimento di un ruolo attivo dei cittadini nelle decisioni che riguardano il loro paesaggio puo’
offrir loro l’occasione di meglio identificarsi con i territori e le città in cui lavorano e trascorrono i loro
momenti di svago. Se si rafforzerà il rapporto dei cittadini con i luoghi in cui vivono, essi saranno in
grado di consolidare sia le loro identità, che le diversità locali e regionali, al fine di realizzarsi dal punto
di vista personale, sociale e culturale. Tale realizzazione è alla base dello sviluppo sostenibile di
qualsiasi territorio preso in esame, poiché la qualità del paesaggio costituisce un elemento essenziale
per il successo delle iniziative economiche e sociali, siano esse private, che pubbliche.
L’obiettivo generale della convenzione è di obbligare i pubblici poteri ad attuare, a livello locale,
regionale, nazionale ed internazionale, delle politiche e dei provvedimenti atti a salvaguardare, gestire
e pianificare i paesaggi d’Europa, al fine di conservarne o di migliorarne la qualità e di far si’ che le
popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il valore e l’interesse e partecipino alle
decisioni pubbliche in merito.
Il campo di intervento delle politiche e dei provvedimenti qui sopra citati deve riferirsi alla totalità della
dimensione paesaggistica del territorio degli Stati. A tal proposito, la convenzione si applica all’insieme
del territorio europeo, che si tratti degli spazi naturali, rurali, urbani o periurbani. Non la si potrebbe
limitare unicamente agli elementi culturali od artificiali, oppure agli elementi naturali del paesaggio: si
riferisce all’insieme di tali elementi e alle relazioni esistenti tra di loro.
L’estensione della portata dell’azione dei pubblici poteri in materia di paesaggio all’insieme della
dimensione paesaggistica del loro territorio nazionale non significa che si debbano applicare le stesse
misure e le stesse politiche all’insieme dei paesaggi; tali misure e politiche dovranno potersi riferire a
dei paesaggi che, a seconda delle loro caratteristiche, richiederanno degli interventi locali diversificati
che vanno dalla conservazione più rigorosa alla creazione vera e propria, passando per la salvaguardia,
la gestione e la pianificazione. Tali interventi possono permettere uno sviluppo socio-economico
determinante dei territori interessati.
La convenzione esige un atteggiamento rivolto verso il futuro da parte di tutti i protagonisti le cui
decisioni hanno un’influenza sulla salvaguardia, la gestione o la pianificazione dei paesaggi. Ha delle
conseguenze in numerosi settori della politica e dell’azione pubblica o privata, dal livello locale a quello
europeo.
I paesaggi d’Europa rappresentano un interesse locale, ma ugualmente un valore per l’insieme delle
popolazioni europee. Sono apprezzati oltre il loro ambito locale e oltre le frontiere nazionali. Inoltre
esistono paesaggi che presentano delle caratteristiche comuni da entrambi i lati di una frontiera e sono
allora necessarie delle misure transfrontaliere per attuare degli interventi. Infine, i paesaggi sono
esposti alle influenze, sia favorevoli, che sfavorevoli, di processi che possono essere provocati in altre
zone e far sentire i loro effetti al di là delle frontiere. Per questo, è legittimo occuparsi dei paesaggi a
livello europeo.
La diversità e la qualità dei valori culturali e naturali legati ai paesaggi europei costituiscono un
patrimonio comune degli Stati europei, elemento che li obbliga a definire insieme i mezzi atti a
garantire in modo concertato la tutela di tali valori. Soltanto una convenzione internazionale a livello
del Consiglio d’Europa puo’ contribuire a conseguire tale obiettivo, al fine di fornire un riferimento
giuridico alle altre iniziative internazionali che operano nello stesso campo.
Alcuni strumenti giuridici internazionali hanno una certa incidenza sul paesaggio, sia direttamente, che
indirettamente. Non esiste tuttavia uno strumento giuridico internazionale che tratti in modo diretto,
specifico e completo dei paesaggi europei e della loro tutela, malgrado il loro valore culturale e naturale
inestimabile e le molteplici minacce che pesano su di loro. La convenzione è destinata a colmare tale
lacuna.
Una convenzione internazionale costituisce uno strumento giuridico vivo, che evolve insieme all’oggetto
trattato nelle sue disposizioni. E’ essenziale che uno strumento giuridico internazionale mirante a tener
conto dei valori e degli interessi del paesaggio possa evolvere seguendo il carattere variabile di tali
valori ed interessi.
La Convenzione presenta il vantaggio di applicarsi per un periodo indeterminato e di essere applicata
sotto gli auspici di una organizzazione internazionale, in questo caso il Consiglio d’Europa. La
Convenzione europea del paesaggio è considerata il complemento di strumenti giuridici internazionali,
quali:
a. la Convenzione dell’Unesco sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16
novembre 1972) ; b. la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla conservazione della vita selvatica e
dell’ambiente naturale d’Europa (Berna, 19 settembre 1979) ; c. la Convenzione del Consiglio d’Europa
per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa (Granada, 3 ottobre 1985) ; d. la
Convenzione del Consiglio d’Europa per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16
gennaio 1992) ; e di iniziative internazionali, quali la Strategia paneuropea della diversità biologica e
paesaggistica (Sofia, 25 ottobre 1995). La Convenzione europea del paesaggio deve consentire di
stabilire dei legami formali, se del caso, tra i meccanismi della convenzione stessa e tutti questi altri
strumenti o iniziative.
La Convenzione europea del paesaggio lascia alle Parti la scelta dei mezzi da attivare nei loro
ordinamenti giuridici interni per soddisfare gli obblighi che ne derivano. Gli strumenti giuridici,
amministrativi, fiscali e finanziari messi in atto in ogni paese per applicare la convenzione devono
inserirsi nel modo più armonioso possibile nelle tradizioni nazionali. Inoltre, in virtù del principio di
sussidiarietà, la responsabilità dei provvedimenti a favore del paesaggio spetta anche ai pubblici poteri
del livello locale e regionale, e non unicamente a quelli del livello nazionale ed internazionale.
Il testo della Convenzione europea del paesaggio consiste in un preambolo e in quattro parti principali:
a. il capitolo I, che definisce gli obiettivi e il campo d’applicazione della convenzione,
nonché i suoi termini-chiave;
b. il capitolo II, che elenca i provvedimenti da prendere a livello nazionale;
c. il capitolo III, che precisa i fondamenti della cooperazione europea e le misure da
prendere a livello internazionale, come pure il ruolo dei Comitati responsabili del
controllo dell’applicazione della Convenzione;
d. il capitolo IV, che tratta delle procedure per l’adozione della convenzione e delle
questioni connesse.
III. Commenti sulle disposizioni della Convenzione
Preambolo
Il preambolo della Convenzione mira a sottolineare le poste in gioco che sono alla base della
Convenzione europea del paesaggio, ponendo in rilievo i punti enunciati qui appresso. La convenzione
si inserisce nel contesto dei lavori del Consiglio d’Europa nel campo del patrimonio naturale e culturale,
dell’assetto territoriale, dell’ambiente e dell’autonomia locale.
La preoccupazione dello sviluppo sostenibile enunciata alla Conferenza di Rio del 1992 accorda al
paesaggio un posto essenziale in quanto fattore di equilibrio tra patrimonio naturale e culturale, riflesso
dell’identità e della diversità europea e una risorsa economica creatrice di posti di lavoro e legata allo
sviluppo di un turismo sostenibile.
Il paesaggio svolge un ruolo importante in quanto elemento dell’ambiente e del contesto di vita delle
popolazioni, sia nelle aree urbane, che rurali e sia per i paesaggi con caratteristiche eccezionali, che per
quelli della vita quotidiana. Per questo, le popolazioni sono invitate a svolgere un ruolo attivo nella sua
gestione e nella sua pianificazione e devono sentirsi responsabili del loro futuro.
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, desiderosi di promuovere gli ideali che rappresentano il loro
patrimonio comune mediante accordi internazionali, dispongono quindi, con il paesaggio, di un bene
prezioso da mantenere e da gestire mediante una cooperazione internazionale effettiva ed organizzata
nel quadro di uno strumento giuridico esclusivamente dedicato al paesaggio.
CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Definizioni
L’articolo dà la definizione di una serie di termini utilizzati nella convenzione, al fine di garantire la loro interpretazione uniforme da parte di tutti coloro che intendono adoperarsi a favore dello stato dei paesaggi europei.
Il termine ” paesaggio ” viene definito come una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall’azione di fattori naturali e/o culturali (ossia antropici). Tale definizione tiene conto dell’idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l’effetto di forze naturali e per l’azione degli esseri umani. Sottolinea ugualmente l’idea che il paesaggio forma un tutto, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente.
I termini ” politica del paesaggio ” e” obiettivo di qualità paesaggistica ” indicano le fasi della strategia che gli Stati devono mettere a punto in due tappe: la ” politica del paesaggio ” è l’espressione della consapevolezza, da parte dei pubblici poteri, della necessità di enunciare una politica pubblica in materia di paesaggio. Consisterà nel formulare degli orientamenti fondamentali, dei principi generali e delle scelte strategiche che serviranno da guida alle decisioni relative alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione del paesaggio;
un ” obiettivo di qualità paesaggistica” consiste, per un determinato paesaggio, dopo che è stato individuato e valutato, nell’indicazione dettagliata delle caratteristiche che le popolazioni locali interessate aspirano a veder riconosciute per il loro ambiente di vita.
L’articolo 1 contiene poi delle definizioni relative a tre espressioni che si ritrovano frequentemente nella convenzione, ossia ” salvaguardia “, ” gestione ” e ” pianificazione ” dei paesaggi, che sono dei principi di azione sul paesaggio previsti in modo dinamico e prospettivo.
” Salvaguardia dei paesaggi ” riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.
” Gestione dei paesaggi ” riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l’organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni.
” Pianificazione dei paesaggi ” riguarda il processo formale di studio, di progettazione e di costruzione mediante il quale vengono creati nuovi paesaggi per soddisfare le aspirazioni della popolazione interessata. Occorre elaborare autentici progetti di pianificazione, soprattutto nelle aree maggiormente colpite dal cambiamento e fortemente deteriorate (periferie, zone periurbane ed industriali, litorali). Tali progetti di pianificazione si pongono come obiettivo la radicale ristrutturazione dei paesaggi degradati.
In ogni zona paesaggistica, l’equilibrio tra questi tre tipi di attività dipenderà dal carattere della zona e dagli obiettivi definiti per il suo futuro paesaggio. Certe zone possono richiedere una protezione molto rigorosa. Invece, possono esistere delle zone il cui paesaggio estremamente rovinato richiede di venir completamente ristrutturato. Per la maggior parte dei paesaggi, si rende necessario l’insieme delle tre tipologie di intervento, mentre altri richiedono uno specifico grado di intervento.
Nella ricerca di un buon equilibrio tra la protezione, la gestione e la pianificazione di un paesaggio, occorre ricordare che non si cerca di preservare o di “congelare” dei paesaggi ad un determinato stadio della loro lunga evoluzione. I paesaggi hanno sempre subito mutamenti e continueranno a cambiare, sia per effetto dei processi naturali, che dell’azione dell’uomo. In realtà, l’obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di accompagnare i cambiamenti futuri riconoscendo la grande diversità e la qualità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato, sforzandoci di preservare, o ancor meglio, di arricchire tale diversità e tale qualità invece di lasciarle andare in rovina.
Articolo 2 – Campo di applicazione
L’articolo precisa che la convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Riguarda tanto il paesaggio terrestre, che acquatico e concerne le acque interne (laghi, stagni), come pure le aree marittime (acque costiere, mare territoriale).
La riserva dell’articolo 15 si riferisce alla facoltà lasciata a certi Stati, per ragioni costituzionali, di non applicare automaticamente un trattato internazionale ratificato ad alcuni dei loro territori, in particolar modo quelli di oltremare (si veda il commento relativo all’articolo 15).
L’originalità della Convenzione risiede nella sua applicazione tanto ai paesaggi ordinari, che a quelli eccezionali, poiché sono tutti determinanti per la qualità dell’ambito di vita delle popolazioni in Europa. Comprende in tal modo i paesaggi della vita quotidiana, quelli eccezionali o degradati. Un campo d’applicazione cosi’ vasto è giustificato dalle seguenti ragioni: ogni paesaggio costituisce un ambito di vita per la popolazione che vi risiede; esistono delle interconnessioni complesse tra i paesaggi urbani e rurali; la maggior parte degli Europei vive nelle città (grandi e piccole), la cui qualità paesaggistica ha un’enorme influenza sulla loro esistenza; infine, i paesaggi rurali occupano un posto importante nella
sensibilità europea. Altro motivo che giustifica questo vasto campo di applicazione sono le profonde modifiche che subiscono attualmente i paesaggi europei, in particolar modo quelli periurbani.
Articolo 3 – Obiettivi
L’articolo enuncia l’obiettivo della convenzione, che è quello di garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei mediante l’adozione di provvedimenti nazionali e l’attuazione di una cooperazione europea tra le Parti. Il capitolo II (articoli 4-6) e il capitolo III (articoli 7-11) della convenzione trattano dei provvedimenti nazionali e della cooperazione europea.
CAPITOLO II – PROVVEDIMENTI NAZIONALI
Articolo 4 – Ripartizione delle competenze
Ai sensi di questo articolo, ogni Parte contraente dovrà applicare la convenzione al livello amministrativo meglio appropriato per l’adozione di misure riguardanti il paesaggio, tenendo conto del principio di sussidiarietà e della Carta europea dell’autonomia locale. Ne consegue che, quando necessario, gli enti locali e regionali, come pure i loro consorzi devono avere la garanzia di essere chiamati a partecipare in modo ufficiale al processo di applicazione.
Nei casi in cui le autorità locali e regionali dispongano delle competenze necessarie, la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi risulteranno maggiormente efficaci se la responsabilità della loro messa in atto verrà affidata – nel quadro costituzionale legislativo previsto a livello nazionale – alle autorità più vicine alla popolazione interessata. Ogni Stato deve definire precisamente i compiti e le misure che vengono affidati ad ogni livello (nazionale, regionale o locale) e stabilire delle norme per il coordinamento di tali provvedimenti tra i vari livelli, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti relativi all’urbanistica e alla pianificazione territoriale.
Articolo 5 – Provvedimenti generali
L’articolo determina i provvedimenti necessari per l’applicazione della convenzione in ogni Stato firmatario. Si tratta dei seguenti provvedimenti:
a. riconoscere giuridicamente il paesaggio, in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio, naturale, culturale, ambientale e socio-economico e fondamento delle loro identità locali. Vale la pena di notare che numerosi Stati europei già fanno dei riferimenti al paesaggio nella loro costituzione o nella loro legislazione sul patrimonio naturale o culturale, oppure sull’ambiente;
b. formulare ed attuare delle politiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, nel rispetto delle disposizioni della convenzione, adottando le misure particolari previste all’articolo 6;
c. avviare delle procedure per la partecipazione delle popolazioni, degli enti locali e regionali e degli altri soggetti interessati, ai fini di definire ed attuare le suddette politiche. Il paesaggio è un elemento che interessa l’insieme della popolazione: la cura del paesaggio richiede un partenariato tra una nutrita schiera di individui e di organizzazioni;
d. tener conto sistematicamente del paesaggio nelle politiche nazionali in materia di pianificazione territoriale e di urbanistica, nelle politiche culturali, ambientali, agricole, socioeconomiche, come pure nelle altre politiche settoriali suscettibili di avere un’incidenza, diretta od indiretta, sul paesaggio, cosi’ come per esempio i trasporti. Alla base di questa disposizione c’è l’idea che il paesaggio non è un tema da prendere in esame in quanto settore specializzato di
competenza degli affari. pubblici Il paesaggio può subire influenze positive o negative esercitate da interventi plurisettoriali. Ne deriva la necessità per i governi di vigilare affinché gli obiettivi connessi con il paesaggio siano presi in considerazione in tutti i settori pertinenti della vita pubblica.
Articolo 6 – Misure specifiche
L’articolo si riferisce alle misure specifiche che le Parti dovranno prendere a livello nazionale, regionale o locale.
Paragrafo A – Sensibilizzazione
Il paragrafo tratta della questione chiave della sensibilizzazione. Il paesaggio appartiene in parte ad ogni cittadino, che ha il dovere di averne cura. Ne deriva che la buona condizione dei paesaggi è strettamente connessa al livello di sensibilizzazione delle popolazioni. In tale prospettiva dovrebbero essere indette delle campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, dei rappresentanti eletti e delle associazioni sul valore dei paesaggi di oggi e di domani.
Paragrafo B – Formazione ed educazione
La salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi possono rivelarsi una questione complessa che coinvolge molteplici enti pubblici e privati e che comporta lavori pluridisciplinari di competenza di varie professioni.
Le Parti sono pertanto invitate a realizzare una formazione di livello elevato per gli specialisti nel settore della conoscenza e degli interventi sui paesaggi;
a. a promuovere dei programmi pluridisciplinari di formazione alle questioni connesse con il paesaggio per gli amministratori eletti e il personale tecnico delle autorità locali, regionali e nazionali e degli altri enti pubblici o privati interessati. Obiettivo di tali sforzi è il miglioramento delle competenze tecniche degli enti responsabili del paesaggio. Tali enti possono essere per
esempio delle organizzazioni di categoria incaricate della pianificazione territoriale,
dell’ambiente e della gestione del patrimonio, interessate all’utilizzo delle terre ai fini
dell’agricoltura, del turismo o dell’industria, oppure essere coinvolte nei lavori di edilizia e della
costruzione di infrastrutture;
b. a sviluppare degli insegnamenti scolastici ed universitari che trattino, nelle discipline
interessate, dei valori legati al paesaggio e delle questioni relative alla sua salvaguardia, alla
sua gestione e alla sua pianificazione, in modo che i giovani acquisiscano la consapevolezza dei
problemi connessi con il contesto nel quale vivono.
Paragrafo C – Individuazione e valutazione
Il paragrafo espone la natura dei lavori necessari per individuare e valutare i paesaggi, al fine di far
poggiare su solide basi un’azione sul lungo periodo, volta a tutelarne e a migliorarne la qualità. Tale
azione deve essere sostenuta da una conoscenza approfondita delle particolarità di ogni paesaggio, del
suo processo di evoluzione e del valore che la popolazione interessata gli accorda. La valutazione
potrebbe venir effettuata senza che si proceda necessariamente a stabilire una scala precisa di valori.
Il sottoparagrafo C 1 a impegna le Parti ad intraprendere delle ricerche e degli studi finalizzati ad
individuare i paesaggi e ad analizzarne le particolarità, come pure le dinamiche e le pressioni che li
modificano. Alcuni paesi hanno effettuato a livello nazionale un lavoro di esame e di censimento dei
loro paesaggi. Tale lavoro ha rivelato il carattere specifico dei paesaggi delle varie zone, poiché
ciascuno possiede la propria combinazione di elementi naturali ed antropici. Sistemi informativi
territoriali e moderne tecniche di cartografia informatizzata, anche a livello urbano, vengono impiegate
per evidenziare le specificità di un paesaggio (suoi rilievi, schema del suo popolamento, principali
utilizzazioni del suolo, attività economiche, zone residenziali, presenza o assenza di caratteristiche quali
siepi o terrazzi, testimonianze delle attività umane del passato o ad habitat per delle specie selvatiche,
ecc.).
Tale lavoro effettuato sul campo da professionisti deve obbligatoriamente rendere partecipi le comunità
locali , i cittadini e i vari soggetti interessati mediante indagini e riunioni di informazione.
Il sottoparagrafo C 1 b impegna le Parti a stabilire la qualità dei paesaggi cosi’ individuati, tenendo
conto del valore specifico loro attribuito dai cittadini e dai soggetti interessati, per esempio i proprietari
fondiari o quelli che intervengono nel loro utilizzo e nella loro gestione. Obiettivo di tale valutazione è
quello di fornire una base che consenta di determinare quali elementi, nel paesaggio di una zona
determinata, sono preziosi al punto da doverli proteggere, quali caratteristiche richiedono una gestione
volta a preservare la qualità del paesaggio e quali elementi o quali zone meritano che se ne preveda la
valorizzazione. E’ un processo che deve tener conto del parere della popolazione interessata e degli
interessi legati alle politiche settoriali; si tratta di punti di vista che possono rivelarsi estremamente vari
e soggettivi. Per questo sarebbe forse saggio cominciare la valutazione basandosi su dei criteri
obiettivi, e poi raffrontare i risultati con i diversi valori che la popolazione attribuisce al paesaggio e ad
interessi di altro tipo. Se del caso, tale confronto potrebbe essere oggetto di un’indagine pubblica
nell’ambito della quale i soggetti interessati potrebbero esprimere il loro parere. La partecipazione dei
cittadini a questo tipo di processo potrebbe venir incoraggiata mediante l’informazione del pubblico, la
consultazione di tutti gli enti rappresentativi o ricorrendo ai mass media e alle campagne di
sensibilizzazione condotte a tutti i livelli.
Il sottoparagrafo C 2 ricorda a tal proposito quanto puo’ apportare lo scambio internazionale di
esperienze e di idee, previsto agli articoli successivi. Non esiste nessun metodo riconosciuto da tutti per
studiare, individuare e valutare i paesaggi; esiste pero’ tutto un insieme molto importante di
conoscenze, di cui occorrerebbe avvalersi. La cooperazione internazionale dovrà incoraggiare i paesi a
prendere i provvedimenti; garantirà che vengano accomunate le esperienze sui paesaggi e sul loro
valore, come pure i problemi e le politiche attuali, consentirà infine di stabilire quali paesaggi o quali
problemi meriterebbero un’attenzione internazionale.
Paragrafo D – Obiettivi di qualità paesaggistica
Il paragrafo impegna le Parti a definire per i paesaggi individuati e valutati degli obiettivi di qualità
paesaggistica, mediante la consultazione della popolazione interessata. Prima di adottare qualsiasi
provvedimento di salvaguardia, gestione e pianificazione di un paesaggio, è essenziale dare al pubblico
una definizione chiara degli obiettivi che si vogliono conseguire. Gli obiettivi devono essere definiti,
presentati e pubblicati dall’autorità competente, previa consultazione del pubblico e tenendo conto di
tutti gli interessi in gioco. Gli obiettivi possono essere stabiliti nell’ambito più generale di una politica
condotta dagli enti territoriali o centrali interessati. La definizione degli obiettivi deve esporre in
maniera chiara le caratteristiche e le qualità particolari del paesaggio preso in esame, l’idea generale
della politica relativa a detto paesaggio, gli elementi specifici del paesaggio interessati dalle misure di
salvaguardia, di gestione o di pianificazione e deve quindi indicare quali sono gli strumenti che si
intende utilizzare per conseguire gli obiettivi prefissati.
Deve apparire una chiara relazione tra gli obiettivi, i risultati delle analisi di individuazione e di
valutazione e i provvedimenti giudicati necessari per conseguire tali obiettivi.
Paragrafo E – Applicazione
Il paragrafo invita le Parti ad adottare gli strumenti legislativi, amministrativi, fiscali o finanziari
specifici per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi, tenendo conto delle politiche
sul paesaggio convenute. Tali strumenti possono essere svariati. Possono consistere nell’elaborazione di
strumenti di pianificazione a valenza paesistica, di progetti sul paesaggio, nel regime speciale per certi
paesaggi, nella presa in considerazione dei paesaggi negli studi di impatto e nelle autorizzazioni alle
attività o all’occupazione dei suoli, in misure urgenti per salvaguardare un determinato paesaggio
minacciato, ecc. Spetta ad ogni Stato elaborare e adottare una serie di strumenti atti a soddisfare le
esigenze dei propri paesaggi e conformi al suo ordinamento giuridico. I Comitati di esperti competenti
di cui all’articolo 10 della convenzione potranno formulare delle raccomandazioni per agevolare
l’applicazione della convenzione.
CAPITOLO III – COOPERAZIONE EUROPEA
Articolo 7 – Politiche e programmi internazionali
La convenzione dovrebbe stimolare una maggiore presa in considerazione del paesaggio presso i diversi organismi internazionali come pure nei programmi internazionali. A tal scopo, le Parti specialmente sensibilizzate al problema del paesaggio dovrebbero svolgere un ruolo attivo, coordinando le loro riflessioni e le loro proposte in seno ai Comitati di esperti competenti di cui all’articolo 10 della Convenzione. Il Consiglio d’Europa dovrebbe inoltre organizzare una cooperazione particolare sul tema del paesaggio, in collaborazione con altri organismi internazionali, governative, in particolare l’Unesco, l’Unione europea e l’IUCN, e altre organizzazioni non governative.
Articolo 8 – Assistenza reciproca e scambio di informazioni
Per facilitare l’ applicazione della convenzione e rafforzarne l’efficacia, le Parti si impegnano a cooperare tra di loro in tre settori:
la reciproca assistenza tecnica e scientifica mediante lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;
a. gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente al fine della formazione e dell’informazione;
b. lo scambio di informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della convenzione.
In questi ultimi anni, si è potuto constatare un notevole aumento dell’interesse – politico, professionale ed accademico – suscitato dalle questioni relative al paesaggio, da cui deriva lo sviluppo di tutto un insieme di esperienze e di competenze alle quali possono ispirarsi gli Stati membri, gli enti locali e regionali e gli altri soggetti per l’applicazione della convenzione. Nel contempo, i mezzi disponibili per questo scambio di idee, – e per gli aspetti tecnici dello studio paesaggistico- sono stati radicalmente migliorati grazie al progresso delle comunicazioni elettroniche e all’arrivo di Internet. Tale evoluzione consente di portare avanti su una base molto più ampia rispetto soltanto ad una decina di anni fa lo scambio di idee e l’assistenza reciproca; in tal modo, in tutta Europa, i soggetti locali possono partecipare a questo scambio che consente di instaurare un’autentica “democrazia del paesaggio”.
Articolo 9 – Paesaggi transfrontalieri
L’articolo impegna le Parti a mettere a punto dei programmi transfrontalieri per l’individuazione, la valutazione, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi transfrontalieri. Nell’elaborare tali programmi, nel rispetto del principio di sussidiarità quale definito dalla Carta europea dell’autonomia locale, le Parti sono invitate ad avvalersi del sostegno degli enti locali e regionali, utilizzando come strumenti di realizzazione quelli raccomandati dalla Convenzione-quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, e i suoi protocolli addizionali.
Articolo 10 – Controllo dell’applicazione della convenzione
E’ emerso che gli obiettivi della convenzione sarebbero raggiunti più facilmente se i rappresentanti delle Parti avessero la possibilità di incontrarsi regolarmente per mettere a punto dei programmi comuni e coordinati e garantire in modo congiunto il controllo dell’applicazione della convenzione.
A tal proposito, è stato considerato che il Consiglio d’Europa rappresenta il quadro ideale, poiché
dispone di strutture competenti nell’ambito delle quali tutte le Parti contraenti della convenzione
possono farsi rappresentare.
Visto il carattere pluridisciplinare della nozione e delle attività legate al paesaggio, il controllo
dell’applicazione della convenzione potrà quindi essere affidato al Comitato per le attività del Consiglio
d’Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (CO-DBP) e al Comitato del patrimonio
culturale (CC-PAT) che, nell’ambito del Consiglio d’Europa, operano nel campo di attività trattate nelle
disposizioni della convenzione e hanno un accesso diretto al Comitato dei Ministri. Per svolgere tale
compito, questi comitati potranno riunirsi congiuntamente in modo che la convenzione possa avvalersi
di un forum di discussione appropriato. L’Assemblea parlamentare e il Congresso dei poteri locali e
regionali d’Europa (CPLRE) saranno associati ai lavori dei suddetti comitati sul tema della convenzione.
Considerando le crescenti responsabilità delle autorità locali e regionali nel campo della salvaguardia,
della gestione e della pianificazione dei paesaggi, il Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa
(CPLRE), l’organo rappresentativo di tali autorità in seno al Consiglio d’Europa, potrà indirizzare dei
pareri al Comitato dei Ministri circa i rapporti predisposti dall’istanza del Consiglio d’Europa incaricata
del controllo dell’applicazione della convenzione, in base all’articolo 2, capoverso 2 della Risoluzione
statutaria (2000) 1.
Nello stesso spirito, il CPLRE è chiamato a partecipare attivamente alle iniziative intraprese nell’ambito
del controllo e ad esprimere il proprio parere sui criteri seguiti per l’assegnazione del Premio del
paesaggio del Consiglio d’Europa previsto dall’articolo 11.
Articolo 11 – Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa
L’articolo prevede che il Comitato dei Ministri, su proposta dei Comitati di esperti competenti di cui
all’articolo 10 della convenzione, e dopo aver preso in considerazione il parere del Congresso dei poteri
locali e regionali d’Europa, assegnerà il Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa ad un ente locale o
regionale, a un consorzio di tali enti (all’interno di un solo paese o su base transfrontaliera) e a delle
organizzazioni non governative che abbiano attuato una politica o delle misure relative alla
salvaguardia, la gestione e/o la pianificazione dei paesaggi che dimostrino un’efficacia durevole e
possano servire da esempio alle altre collettività attraverso l’Europa.
Tale premio si prefigge lo scopo di stimolare un processo che gli Stati potrebbero innescare in tutta
Europa per incoraggiare e riconoscere una gestione esemplare dei paesaggi. Il Premio del paesaggio
del Consiglio d’Europa potrebbe in tal modo venir a completare un processo gestito a livello nazionale e
comprendente eventualmente l’organizzazione di concorsi nazionali analoghi e un sostegno finanziario
alle collettività locali e regionali interessate.
Il paragrafo 1 indica che le autorità locali e regionali, i loro consorzi, le organizzazioni non governative
possono presentare la loro candidatura per partecipare al concorso per il premio del paesaggio
attraverso il loro Stato membro. Lo Stato Parte della convenzione potrà in tal modo valutare le
candidature, eventualmente mediante un concorso nazionale che potrebbe prevedere dei premi o delle
ricompense, e presentare ai Comitati di esperti competenti il vincitore nazionale, oppure un numero
limitato di candidati per l’assegnazione del premio.
I paragrafi 2 e 3 autorizzano i Comitati di esperti competenti a definire e a pubblicare i criteri secondo i
quali verranno valutati i candidati al premio e a ricevere le proposte da parte degli Stati. Il Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa conferisce il premio.
Il paragrafo 4 predispone che i titolari del premio vengano invitati a garantire in modo durevole la
salvaguardia , la gestione e la pianificazione dei paesaggi considerati.
CAPITOLO IV – CLAUSOLE FINALI
Tranne poche eccezioni, le clausole finali si basano sul modello delle clausole finali delle convenzioni e
degli accordi stipulati in seno al Consiglio d’Europa, modello approvato dal Comitato dei Ministri alla
315a
riunione a livello dei Delegati, nel febbraio 1980. La maggior parte degli articoli non richiede
quindi delle osservazioni particolari, ma meritano una spiegazione i punti seguenti.
Articolo 12 – Relazioni con altri strumenti giuridici
La redazione di questo articolo si ispira alle disposizioni tipo già adottate per altre convenzioni
internazionali, per risolvere il problema dell’articolazione tra convenzioni che intervengono in settori
simili.
La presente convenzione si distingue sia sul piano formale, che su quello sostanziale dalla Convenzione
sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell’Unesco del 16 novembre 1972. Hanno
vocazioni distinte, al pari delle due organizzazioni sotto i cui auspici sono state elaborate. Una è a
vocazione regionale, l’altra mondiale. La convenzione del Consiglio d’Europa appare come
complementare di quella dell’Unesco. Sul piano sostanziale, la convenzione del Consiglio d’Europa
raggruppa tutti i paesaggi, anche quelli che non hanno un valore universale eccezionale, ma non
comprende i monumenti del patrimonio culturale, a differenza del testo dell’Unesco. Parimenti, il suo
obiettivo principale non è quello di stabilire un elenco di beni che presentano un interesse eccezionale
ed universale, bensi’ di stabilire un regime di salvaguardia, di gestione e di pianificazione di tutti i
paesaggi sulla base di una serie di principi. Ognuno dei due testi possiede pertanto la propria
specificità. Per coordinare l’azione complementare delle due convenzioni, si potrebbe prevedere una
cooperazione scientifica tra il Comitato del patrimonio mondiale dell’Unesco e i Comitati di esperti di cui
all’articolo 10 della Convenzione europea del paesaggio, mediante un accordo tra l’Unesco e il Consiglio
d’Europa, in applicazione dell’articolo 13.7 della Convenzione dell’Unesco del 16 novembre 1972 e in
base al suggerimento contenuto all’articolo 7 della presente convenzione.
L’articolo 12 della convenzione europea del paesaggio intende prevenire delle eventuali difficoltà con
altri strumenti giuridici internazionali, precisando che non preclude l’applicazione di disposizioni più
rigorose e più favorevoli eventualmentecontenute nei suddetti strumenti.
Articolo 13 – Firma, ratifica, entrata in vigore
La convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la ratifica da parte di dieci Stati membri del Consiglio
d’Europa.
Articolo 15 – Applicazione territoriale
Si tratta di una disposizione che interessa unicamente dei territori con statuto particolare, quali i
territori d’oltremare, oppure le isole Feroe e la Groenlandia per la Danimarca, o Gibilterra, l’isola di
Man, di Jersey e di Guernesey per il Regno Unito.
E’ stato chiaramente convenuto che sarebbe contrario all’oggetto e allo scopo della convenzione il fatto
che una Parte possa escludere dall’applicazione di questo strumento delle parti del suo territorio
metropolitano e che non era necessario esplicitare questo aspetto nella convenzione.
Articolo 17 – Emendamenti
Gli emendamenti possono consentire di adattare o di migliorare la convenzione. I comitati menzionati
all’articolo 10 della convenzione possono preparare gli emendamenti ed esaminare quelli che vengono
proposti dalle Parti. Gli emendamenti vengono adottati dal Comitato dei Ministri a maggioranza dei tre
quarti dei voti espressi, e poi accettati dalle Parti. Entrano in vigore tre mesi dopo la loro accettazione
da tre Stati Parti firmatari membri del Consiglio d’Europa.
L’Assemblea parlamentare e il Comitato del patrimonio culturale del Consiglio d’Europa, come pure il Comitato delle
regioni dell’Unione europea, il Comitato per la tutela del patrimonio mondiale dell’Unesco, la Commissione per le zone
protette e la Commissione del diritto dell’ambiente dell’Unione mondiale per la natura (UICN) hanno espresso il loro
parere ufficiale nel quadro della Conferenza di Firenze. In tale occasione, un certo numero di organizzazioni non
governative qualificate sotto il profilo tecnico nel campo