DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(79/409/CEE)
ALLEGATO IV
a) — Lacci (con l’eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di Lagopus Lagopus Lagopus e Lagopus mutusa nord della latitudine 58ºN) , vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.
— Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d’immagine o di amplificatore elettronico d’immagine per tiro notturno.
— Esplosivi.
— Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.
— Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.
b) — Aerei, autoveicoli.
— Battelli spinti a velocita superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l’uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.
ALLEGATO V
a) Fissazione dell’elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.
b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.
c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell’inanellamento.
d) Determinazione dell’influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d’inquinamento.
g) Studio degli effetti dannosi dell’inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.