Distanze piante e alberi (Cassazione)
La legge disciplina le distanze che bisogna rispettare se si intende piantare alberi o siepi in prossimità del confine tra due terreni appartenenti a proprietari diversi. Lo scopo è evitare sia l’invasione del fondo altrui con le radici sia che gli alberi tolgano luce e vista.
Le regole sulle distanze non si applicano:
- quando, sul confine, esiste già un muro (a prescindere se in comune o di uno dei due proprietari) a condizione però che l’altezza delle piante non superi il muro stesso;
- quando i due terreni sono separati da un fosso in comproprietà;[1]
- alle piante in vaso mobile e alle piante rampicanti.
A stabilire le distanze tra piante e alberi è il Codice civile, ma il Comune può indicare, con proprio regolamento, delle distanze diverse. Dunque, sarà sempre bene informarsi presso l’amministrazione locale per verificare se sono state previste discipline
In assenza di regolamenti comunali, ecco le distanze dal confine che devono rispettare piante e siepi:
- alberi:di alto fusto, 3 metri, non di alto fusto: 1,5 metri. L’albero è di alto fusto se questo, semplice o diviso in rami, arriva ad un’altezza superiore a 3 metri, come i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili. Non si considera di alto fusto se il tronco e le branche principali non superano i 3 metri. L’obbligo di rispettare la distanza riguarda anche gli alberi di alto fusto piantati non direttamente nel terreno ma in contenitori fissi al suolo, anche se le radici non hanno contatto diretto al suolo;
- viti, canneti e arbusti: 0,5 metri (a prescindere dall’altezza raggiunta);
- alberi da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri: 0,5 metri;
- siepi: vive: 0,5 metri; di ontano: 1 metro; di castagno e simili: 1 metro; di robinie: 2 metri.
I proprietari confinanti possono anche accordarsi tra loro per derogare questa disciplina, a meno che il regolamento comunale lo vieti. La deroga deve avere la forma scritta a pena di nullità.
Come si misura la distanza dal confine di siepi e alberi
La distanza si misura tracciando la linea retta più breve che parte dal punto della semina o dalla base esterna del tronco dell’albero al tempo della piantagione fino alla linea di confine. In caso di successivo sviluppo della pianta, la distanza si deve necessariamente misurare dal centro del tronco.
Si possono piantare siepi e alberi sul confine?
Se è vero dunque che siepi e alberi devono rispettare una distanza limite dal confine con la proprietà del vicino, non sarà neanche possibile piantarli sul confine stesso a meno che i due proprietari si mettano d’accordo per iscritto. In tal caso, potranno accordarsi per riconoscere la proprietà dei vegetali a un solo proprietario o a entrambi (comunione).
Che succede se il vicino pianta siepi e alberi sul confine?
Se, in barba alle regole appena elencate, il vicino pianta siepi o alberi sul confine o a una distanza inferiore rispetto ai limiti, l’altro può agire in tribunale per difendere i propri diritti. In particolare, è possibile rivolgersi al giudice affinché intimi al vicino lo sradicamento delle piante o degli alberi e il pagamento di un congruo risarcimento del danno. Ciò succede se la pianta (o le sue radici) ha provocato un danno al fondo del vicino.
Il vicino deve proporre l’azione entro cinque anni, solo nei confronti del proprietario (o dei comproprietari) del terreno confinante, a prescindere da chi abbia piantato i vegetali. Difatti, solo il proprietario può essere destinatario dell’ordine di ripristino delle distanze legali.
In ogni caso, contro l’estirpazione non può essere invocata la legge speciale a tutela del paesaggio.
Un recente orientamento della Cassazione ha riconosciuto che in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del Codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali [2]. Quindi, se le piante sul confine insistono da più di 20 anni, il vicino non può fare più nulla.
Se il terreno era di un unico proprietario (ad esempio, il padre) e poi è stato frazionato tra due o più proprietari (ad esempio, i figli), le piante sul confine non possono più essere rimosse.
Il vicino che ha acquisito, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, il diritto di mantenere la pianta a distanza inferiore a quella legale, può sostituire la pianta (morta o abbattuta) con un’altra ma deve rispettare le distanze legali.
[1] Cass. 25 settembre 2007 n. 19936.
[2] Cass. 22 febbraio 2010 n. 4240.
Fonte @donnegeometra.it
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