Con ‘enoturismo’ la legge nazionale indica una nuova tipologia di attività connessa a quella agricola legata specificamente al mondo della vitivinicoltura.
Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio della attività enoturistica.
VISTO l’articolo 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
VISTO, in particolare, il comma 504, a mente del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l’esercizio dell’attività enoturistica;
VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.97, recante: “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, del citato decreto-legge 86/2018 le materie afferenti il turismo sono state trasferite dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
CONSIDERATA l’importanza delle origini e delle potenzialità del turismo del vino, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese;
CONSIDERATA l ‘importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni vitivinicole del territorio;
RITENUTO opportuno, al fine di qualificare l’accoglienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività enoturistica;
ACQUISITA in data 7 marzo 2019 l’intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
DECRETA
Articolo 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l’esercizio dell’attività enoturistica, ai sensi dell’articolo l, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Prot. n. 2779 del 12/03/2019 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
2. L’attività enoturistica, di cui all’articolo 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile
3.Coerentemente con la definizione di “enoturismo” di cui all’’articolo l, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate attività enoturistiche, ai fini del presente decreto, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard di cui all’articolo 2, comma 1 e 2.
Articolo 2
(Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività enoturistica)
Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:
- 1) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- 2) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- 3) cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- 4) sito o pagina web aziendale;
- 5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- 6) materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l’’italiano;
- 7) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
- 8) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
- 9) personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni.
- 10) l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
- 11) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:
a) titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti;
b) dipendenti dell’azienda;
c) collaboratori esterni
L’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica:
DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica. Dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le Organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i Comuni che ricevono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, possono altresì istituire, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche.
Ferma l’applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le Regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.
Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l’attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.
Articolo 3
(Logo)
Il Ministero con apposito decreto può istituire un logo identificativo per l’indicazione facoltativa dell’enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l’attività enoturistica.
Articolo 4
(Entrata in vigore)
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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