Interventi esclusi dall’Autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.

In vigore dal 6 aprile 2017 il DPR n.31 del 13 febbraio 2017 – VEDI e con applicativa di chiarimento del Ministero dei beni Culturali – CIRCOLARE n.42  del 21 luglio 2017 specifica i seguenti interventi:

IN ALLEGATO A – INTERVENTI ESCLUSI DALL’ AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:

A.1. Opere interne che non  alterano  l’aspetto  esteriore  degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi,  anche  ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;

A.2. interventi sui prospetti o sulle  coperture  degli  edifici, purche’ eseguiti  nel  rispetto  degli  eventuali  piani  del  colore vigenti  nel  comune   e   delle   caratteristiche   architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture  esistenti,  quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o  mantidi copertura; opere di manutenzione  di  balconi,  terrazze  o  scale esterne; integrazione o sostituzione  di  vetrine  e  dispositivi  di protezione  delle  attivita’  economiche,  di  finiture   esterne   o manufatti quali infissi, cornici, parapetti,  lattonerie,  lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione  volti  a  migliorare l’efficienza  energetica  degli  edifici  che   non   comportino   la realizzazione di elementi o manufatti  emergenti  dalla  sagoma,  ivi compresi quelli eseguiti sulle  falde  di  copertura.  Alle  medesime condizioni  non   e’   altresi’   soggetta   ad   autorizzazione   la realizzazione o la modifica di  aperture  esterne  o  di  finestre  a tetto, purche’ tali interventi non interessino i  beni  vincolati  ai sensi  del  Codice,  art.  136,  comma  1,  lettere  a),  b)   e   c) limitatamente,  per  quest’ultima,   agli   immobili   di   interesse storico-architettonico   o   storico-testimoniale,    ivi    compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  onuclei storici;

A.3. interventi che abbiano finalita’ di  consolidamento  statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si  rendano  necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purche’ non comportanti  modifiche  alle  caratteristiche  morfotipologiche,   ai materiali  di  finitura  o  di  rivestimento,  o  alla  volumetria  e all’altezza dell’edificio;

A.4. interventi indispensabili  per  l’eliminazione  di  barriere architettoniche, quali la  realizzazione  di  rampe  esterne  per  il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm,  l’installazione  di apparecchi servoscala esterni, nonche’ la realizzazione, negli  spazi pertinenziali  interni  non  visibili  dallo  spazio   pubblico,   diascensori esterni o di altri manufatti consimili;

A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio  di singoli edifici non soggette ad alcun  titolo  abilitativo  edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati  di  unita’ esterna, caldaie, parabole, antenne, purche’ effettuate su  prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni  comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purche’ si tratti  di  impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi  del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b)  e  c)  limitatamente,  per quest’ultima, agli immobili  di  interesse  storico-architettonico  o storico-testimoniale, ivi compresa  l’edilizia  rurale  tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici)  a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture  piane  e  in modo  da  non  essere  visibili   dagli   spazi   pubblici   esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a  servizio di singoli edifici,  purche’  integrati  nella  configurazione  delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con  la  stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli  edifici,  aisensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere  b)  ec), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

A.7.  installazione  di  micro  generatori  eolici  con   altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro  non  superiore  a  ml 1,00, qualora tali interventi non interessino  i  beni  vincolati  aisensi  del  Codice,  art.  136,  comma  1,  lettere  a),  b)   e   c) limitatamente,  per  quest’ultima,   agli   immobili   di   interesse storico-architettonico   o   storico-testimoniale,    ivi    compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o nuclei storici;

A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per  impianti tecnologici  a  rete,  ivi  compresa  la  sostituzione  delle  cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni,  nonche’ interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete  di comunicazione  elettronica  ad  alta  velocita’,  ivi  compresi   gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;

A.9. installazione di dispositivi di sicurezza  anticaduta  sulle coperture degli edifici;

A.10. opere di manutenzione e adeguamento  degli  spazi  esterni, pubblici  o  privati,   relative   a   manufatti   esistenti,   quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo  urbano, purche’    eseguite    nel     rispetto     delle     caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;

A.11.  opere  di  urbanizzazione  primaria  previste   in   piani attuativi gia’ valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o dispecifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico  approvato  aisensi dell’art. 143 del codice;

A.12. interventi da eseguirsi  nelle  aree  di  pertinenza  degli edifici  non  comportanti  significative  modifiche   degli   assetti planimetrici  e   vegetazionali,   quali   l’adeguamento   di   spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili  che  non  incidano  sulla  morfologia  del  terreno, nonche’, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi  tecnici  e  manufatti  accessori  privi  divalenza architettonica, storica o  testimoniale,  l’installazione  di serre ad uso domestico con  superficie  non  superiore  a  20  mq,  a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art.136, comma 1, lettera b) del Codice;

A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o  adeguamento  di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di  contenimento  del  terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le  recinzioni  e sui  muri  di  cinta  eseguiti  nel  rispetto  delle  caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture  esistenti  che  non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma  1,lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o nuclei storici;

A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti,  singolio in gruppi, in aree pubbliche  o  private,  eseguita  con  esemplari adulti  della  stessa  specie  o  di  specie  autoctone  o   comunque storicamente  naturalizzate  e  tipiche  dei  luoghi,  purche’   tali interventi non interessino i beni  di  cui  all’art.  136,  comma  1,lettere a) e b)  del  Codice,  ferma  l’autorizzazione  degli  uffici competenti, ove prevista;

A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonche’ le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche  relative alle aree di interesse archeologico di cui  all’art.  142,  comma  1,lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di  interventi nel sottosuolo  che  non  comportino  la  modifica  permanente  della morfologia  del  terreno   e   che   non   incidano   sugli   assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza  opere  in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di  presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio  di  singoli  edifici;  serbatoi,  cisterne  emanufatti  consimili  nel  sottosuolo;  tratti   di   canalizzazioni,tubazioni o cavi interrati per le reti  di  distribuzione  locale  diservizi di pubblico interesse o di fognatura senza  realizzazione  di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo  o  dal  piano  di  campagna; l’allaccio alle infrastrutture a  rete.  Nei  casi  sopraelencati  e’consentita la realizzazione di pozzetti a raso  emergenti  dal  suolonon oltre i 40 cm;

A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di  uso pubblico  mediante  installazione  di  strutture   o   di   manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di  fondazione,per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il  solo  periodo  di  svolgimento  della  manifestazione,comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;

A.17.  installazioni  esterne  poste  a  corredo   di   attivita’ economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e  bevande,attivita’ commerciali,  turistico-ricettive,  sportive  o  del  tempo libero, costituite da  elementi  facilmente  amovibili  quali  tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;

A.18. installazione di  strutture  di  supporto  al  monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche,  con  esclusione  di  quelle destinate ad attivita’ di ricerca di idrocarburi;

A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma  1,lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari  prividi valenza storica o  testimoniale;  installazione  di  serre  mobili stagionali  sprovviste  di  strutture  in  muratura;   palificazioni, pergolati, singoli  manufatti  amovibili,  realizzati  in  legno  per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo  senza  opere di  fondazione  o   opere   murarie;   interventi   di   manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attivita’ ittica; interventi di manutenzione della viabilita’ vicinale, poderale e  forestale  che non modifichino la  struttura  e  le  pavimentazioni  dei  tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione  di  muretti  a  secco  ed abbeveratoi funzionali alle attivita’ agro-silvo-pastorali,  eseguiti con materiali e  tecniche  tradizionali;  installazione  di  pannelli amovibili  realizzati  in  legno  o  altri  materiali   leggeri   per informazione  turistica   o   per   attivita’   didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attivita’ agricole e  pastorali  nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o  arborea, previo accertamento del preesistente uso  agricolo  o  pastorale,  da parte  delle  autorita’  competenti  e  ove   tali   aree   risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;

A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma  1,lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali  autorizzate  in  base alla  normativa  di  settore;  interventi   di   contenimento   della vegetazione  spontanea  indispensabili  per  la  manutenzione   delle infrastrutture  pubbliche  esistenti  pertinenti  al   bosco,   quali elettrodotti, viabilita’ pubblica, opere  idrauliche;  interventi  di realizzazione o adeguamento della viabilita’  forestale  al  servizio delle attivita’  agrosilvopastorali  e  funzionali  alla  gestione  e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con  fondo  non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da  piani  o  strumenti  digestione forestale approvati dalla Regione previo  parere  favorevole del  Soprintendente  per  la  parte  inerente  la   realizzazione   o adeguamento della viabilita’ forestale;

A.21. realizzazione di monumenti, lapidi,  edicole  funerarie  ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;

A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;

A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali  o  altre attivita’ economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a cio’ preordinata; sostituzione diinsegne  esistenti,  gia’  legittimamente  installate,  con   insegne analoghe    per    dimensioni     e     collocazione.     L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari  a messaggio o luminosita’ variabile;

A.24.  installazione  o  modifica  di  impianti  delle  reti   dicomunicazione  elettronica  o  di  impianti  radioelettrici,  di  cuiall’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,nonche’ smantellamento di reti elettriche aeree;

A.25. interventi di manutenzione  degli  alvei,  delle  sponde  e degli  argini  dei  corsi  d’acqua,  compresi  gli  interventi  sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero  deflusso  delle  acque  e  che  non  comportino   alterazioni permanenti  della  visione  d’insieme  della  morfologia  del   corso d’acqua; interventi  di  manutenzione  e  ripristino  funzionale  dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle  opere  idrauliche in alveo;

A.26. interventi puntuali  di  ingegneria  naturalistica  diretti alla regimazione delle acque e/o alla  conservazione  del  suolo  che prevedano  l’utilizzo  di  piante  autoctone  e  pioniere,  anche  in combinazione con materiali inerti di origine locale o  con  materiali artificiali biodegradabili;

A.27.  interventi   di   manutenzione   o   sostituzione,   senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria  aperta  gia’  munite  di autorizzazione   paesaggistica,   eseguiti   nel    rispetto    delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei  materiali  e  delle  finiture esistenti;

A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture  stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;

A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti  eimpianti tecnologici che  in  conseguenza  di  calamita’  naturali  o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di  crollo,  purche’ sia   possibile   accertarne   la   consistenza   e    configurazione legittimamente preesistente ed  a  condizione  che  l’intervento  sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edificio o manufatto    originario    quanto    a     collocazione,     ingombro planivolumetrico, configurazione  degli  esterni  e  finiture,  fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;

A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;

A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due  per  cento delle misure progettuali  quanto  ad  altezza,  distacchi,  cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.

IN ALLEGATO B    – ELENCO  INTERVENTI  DI  LIEVE   ENTITA’   SOGGETTI   A   PROCEDIMENTO       AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

B.1. Incrementi di volume non superiori al  10  per  cento  della volumetria della costruzione originaria e comunque  non  superiori  a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche  architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e  delle  finiture  esistenti.  Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da  eseguirsi  nei  cinque anni successivi all’ultimazione lavori e’ sottoposto  a  procedimento autorizzatorio ordinario;

B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne  o  finestre  a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di  interesse  storico-architettonico  o  storico-testimoniale,   ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale,  isolati  o  ricompresi  nei centri o nuclei storici, purche’ tali interventi siano  eseguiti  nel rispetto delle  caratteristiche  architettoniche,  morfo-tipologiche,dei materiali e delle finiture esistenti;

B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione  dell’aspetto  esteriore  degli  edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture  esistenti,  quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione  di aperture esterne, ivi comprese vetrine e  dispositivi  di  protezione delle  attivita’  economiche, o di  manufatti   quali   cornicioni, ringhiere,  parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento  di  intonaci,  tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi  di  quelli preesistenti;  realizzazione,  modifica   o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica  sostanziale di scale esterne;

B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli  di  cui  alla voce  B.2,  comportanti  alterazione  dell’aspetto  esteriore   degli edifici  mediante  modifica  delle  caratteristiche  architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture  esistenti,  quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture  finalizzate  all’installazione  di  impianti  tecnologici; modifiche  alla  inclinazione  o  alla  configurazione  delle  falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca;  inserimento  di canne  fumarie  o  comignoli;  realizzazione  di  finestre  a  tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;

B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica  ovvero finalizzati al contenimento dei  consumi  energetici  degli  edifici, laddove     comportanti     innovazioni     nelle     caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di  rivestimento preesistenti;

B.6.  interventi  necessari  per  il  superamento   di   barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la  realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la  sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;

B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio  di singoli edifici, quali condizionatori e impianti  di  climatizzazione dotati di unita’ esterna, caldaie, parabole,  antenne,  su  prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque  visibili  dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati  nella configurazione   esterna   degli   edifici   oppure   qualora    tali installazioni riguardino beni vincolati ai  sensi  del  Codice,  art.136, comma 1, lettere a), b) e c)  limitatamente,  per  quest’ultima, agli    immobili    di     interesse     storico-architettonico     ostorico-testimoniale, ivi compresa  l’edilizia  rurale  tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici)  a servizio di singoli edifici, purche’ integrati  nella  configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli  edifici  con  la stessa inclinazione  e  lo  stesso  orientamento  della  falda  degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b)e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42;  installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici)  a  servizio  di  singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;

B.9.  installazione  di  micro  generatori  eolici  con   altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro  non  superiore  a  ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati  ai  sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, pe rquest’ultima, agli immobili  di  interesse  storico-architettonico  o storico-testimoniale, ivi compresa  l’edilizia  rurale  tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a  rete  o colonnine modulari  ovvero  sostituzione  delle  medesime  con  altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;

B.11.  interventi  puntuali  di  adeguamento   della   viabilita’ esistente, quali:  sistemazioni  di  rotatorie,  riconfigurazione  di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi  ciclabili,  manufatti  necessari  per  la  sicurezza  della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante  o che assicuri adeguata permeabilita’ del suolo;

B.12.  interventi  sistematici  di  arredo   urbano   comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli  impianti  di pubblica illuminazione;

B.13.  opere  di  urbanizzazione  primaria  previste   in   piani attuativi gia’ valutati ai fini paesaggistici, ove non siano  oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli  enti locali o di specifica disciplina contenuta  nel  piano  paesaggistic oapprovato ai sensi dell’art. 143 del codice;

B.14. interventi di cui alla  voce  A.12  dell’Allegato  «A»,  da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove  si  tratti  di beni vincolati ai sensi  dell’art.  136,  comma  1,  lettera  b)  del Codice;

B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi  in  genere,  privi  di  interesse  architettonico, storico o testimoniale;

B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra  ovvero parzialmente  interrate,  con  volume  emergente  fuori   terra   non superiore a 50 mc, compresi i percorsi  di  accesso  e  le  eventuali rampe;

B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi  da  giardino di natura permanente e  manufatti  consimili  aperti  su  piu’  lati,aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti  accessorio volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a  30mc;

B.18. interventi sistematici  di  configurazione  delle  aree  di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui  alla  voceB.14, quali: nuove  pavimentazioni,  accessi  pedonali  e  carrabili, modellazioni  del  suolo  incidenti  sulla  morfologia  del  terreno, realizzazione di  rampe,  opere  fisse  di  arredo,  modifiche  degli assetti vegetazionali;

B.19. installazione di tettoie aperte  di  servizio  a  capannoni destinati ad attivita’ produttive, o di collegamento tra i  capannoni stessi, entro il limite del 10 per  cento  della  superficie  coperta preesistente;

B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione  produttiva,  quali  strutture  per  lo  stoccaggio  dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi  mediante tubazioni esterne;

B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta  o  di contenimento del terreno, inserimento di elementi  antintrusione  sui cancelli,  le  recinzioni  e  sui  muri  di  cinta,   interventi   di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi  manufatti,  se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o  finiture diversi da quelle preesistenti  e,  comunque,  ove  interessino  beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente,  per  quest’ultima,   agli   immobili   di   interesse storico-architettonico   o   storico-testimoniale,    ivi    compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o nuclei storici;

B.22.   taglio,   senza   sostituzione,    di    alberi,    ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;  sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136,  comma  1,  lettere  a)  e  b)  del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

B.23. realizzazione di opere accessorie in  soprasuolo  correlate alla realizzazione di reti di  distribuzione  locale  di  servizi  di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di  allaccio  alle infrastrutture a rete;

B.24. posa in opera di  manufatti  parzialmente  o  completamente interrati quali serbatoi e  cisterne,  ove  comportanti  la  modifica permanente   della   morfologia   del   terreno   o   degli   assetti vegetazionali,  comprese  le  opere  di  recinzione  o   sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei  medesimi  manufatti,  con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere  di  recinzione  o sistemazione;

B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico,  mediante  installazione  di  strutture  o   di   manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o  di  fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni  e  vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare;

B.26. verande e strutture in genere poste  all’esterno  (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad  attivita’  economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e  bevande,  attività commerciali,  turistico-ricettive,  sportive  o  del  tempo   libero; installazione  di  manufatti  amovibili  o   di   facile   rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a  servizio  della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e  cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti  amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;

B.27. manufatti in soprasuolo  correlati  alla  realizzazione  di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;

B.28. realizzazione di ponticelli  di  attraversamento  di  corsi d’acqua, o  tombinamento  parziale  dei  medesimi,  limitatamente  al tratto necessario per dare accesso ad edifici  esistenti  o  a  fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua;

B.29. manufatti per ricovero attrezzi  agricoli,  realizzati  con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore  a  diecimetri quadrati;

B.30. realizzazione di  nuove  strutture  relative  all’esercizio dell’attivita’ ittica con superficie non superiore a 30 mq;

B.31. interventi  di  adeguamento  della  viabilita’  vicinale  epoderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;

B.32.  interventi  di  ripristino  delle  attivita’  agricole   e pastorali nelle aree  rurali  invase  da  formazioni  di  vegetazione arbustiva  o  arborea,  previo  accertamento  del  preesistente   uso agricolo  o  pastorale  da  parte  delle  autorita’  competenti,  ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico  regionale  che  individuitali aree;

B.33. interventi  di  diradamento  boschivo  con  inserimento  di colture agricole di radura;

B.34. riduzione di superfici boscate in  aree  di  pertinenza  di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000  mq,  purche’ preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;

B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della  viabilita’ forestale in assenza di  piani  o  strumenti  di  gestione  forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole  del  Soprintendenteper la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilita’ forestale;

B.36. posa in opera di cartelli e altri  mezzi  pubblicitari  non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del  Codice,  di  dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi  pubblicitari  a messaggio o luminosita’ variabile, nonche’ l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni  consimili  a  cio’ preordinate;

B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su  palo  a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;

B.38. installazione  di  impianti  delle  reti  di  comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da  quelli  di  cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non  superioria 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione  di sopralzi di  infrastrutture  esistenti  come  pali  o  tralicci,  non superiori  a  6  metri,  e/o  la   realizzazione   di   apparati   di telecomunicazioni  a  servizio  delle  antenne,  costituenti   volumi tecnici, tali comunque da  non  superare  l’altezza  di  metri  3  se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente  a terra;

B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa  dalle  acque delle  sponde  dei  corsi  d’acqua  e  dei  laghi   per   adeguamento funzionale;

B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica  diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione  del  suolo  o  alla difesa dei versanti da frane e slavine;

B.41. interventi di demolizione  e  ricostruzione  di  edifici  e manufatti, ivi compresi gli  impianti  tecnologici,  con  volumetria, sagoma ed  area  di  sedime  corrispondenti  a  quelle  preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione  di  edifici  e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in  conseguenza  di calamita’  naturali  o  catastrofi.  Sono  esclusi  dal  procedimento semplificato  gli  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b)  delCodice;

B.42.  interventi  di  ripascimento  circoscritti  di  tratti  di arenile in erosione, manutenzione di  dune  artificiali  in  funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.

VEDI DPR del 13 febbraio 2017 n.31

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