GEOTERMIA – Linee guida
0.2 Inquadramento Normativo

Vedi anche: Cosa è l’ENTALPIA?

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Vedi anche PREMESSE PER USO RISORSE GEOTERMICHE

Linee guida per l’utilizzazione della risorsa geotermica a media ed alta entalpia
Inquadramento Normativo

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative relative al conferimento di titoli minerari per risorse geotermiche nella terraferma, lasciando allo Stato il compito di rilasciare i titoli minerari in mare, le funzioni di inventario con i relativi aggiornamenti, l’acquisizione di dati e la promozione di nuove tecnologie.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della Legge 23 luglio 2009, n. 99), la Legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche), che ha regolamentato a lungo la geotermia, è stata abrogata.

Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, modificato dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e dall’articolo 28 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha previsto che al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geo-termoelettriche a ridotto impatto ambientale sono considerati di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e con potenza nominale installata non superiore a 5 MW elettrici per ciascuna centrale.

AUTORITÀ COMPETENTE

L’autorità competente per il conferimento dei relativi titoli minerari è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l’intesa con la regione interessata.

Inoltre la Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha disposto l’inserimento dell’energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche e la Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, ha disposto che gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale (integrando l’art. 1 comma 3bis del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 e il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Relativamente agli aspetti ambientali, appare utile precisare che queste Linee Guida individuano metodologie consolidate per la prevenzione e la mitigazione dei potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute pubblica connessi alle diverse fasi di ricerca e utilizzazione della risorsa geotermica (Capitoli 6, 7, 8) e potranno fornire valido supporto alla predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto, ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006. Ciò non esime tuttavia il proponente dal rispetto dei requisiti per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale e della ulteriore documentazione prevista per la procedura di VIA dalla vigente normativa e dal rispetto delle eventuali prescrizioni che potranno essere impartite nell’ambito del provvedimento di VIA emanato dall’Autorità competente, in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto (per gli impianti pilota geotermici ex art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. 22/2010 il provvedimento di VIA è rilasciato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il turismo).

Per quanto riguarda alcune fenomenologie fisiche di interesse, come la microsismicità, la subsidenza, le pressioni di poro, si rimanda al documento “Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche” del 24 novembre 2014, pubblicato sul sito della DGS-UNMIG del
Ministero dello sviluppo economico, opportunamente adattato al fine di renderlo applicabile alla specificità della coltivazione geotermica (cfr. successivo Capitolo 8).

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