I vini a Indicazione Geografica Protetta “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” devono essere ottenuti da vitigni idonei alla coltivazione in Abruzzo. In caso di specificazione di vitigno, questo deve rappresentare una quota minima dell’85% delle uve, mentre il restante 15% può essere prodotto da altri vitigni idonei per l’Abruzzo. In caso di specificazione di due vitigni, invece, tutte le uve devono provenire dagli stessi e ciascuno non può essere presente per una quota minore del 15%
Scarica in formato PDF Disciplinare VINO TERRE AQUILANE o TERRE DE L’AQUILA IGP