I vini a Indicazione Geografica Protetta “Val di Neto” devono essere ottenuti da vitigni idonei alla coltivazione in Calabria. L’indicazione mono-vitigno è riservata ai vini composti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno, mentre per la quota restante ne possono essere utilizzati altri, purché idonei alla coltivazione in regione.
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