REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2024
sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869
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Motivazioni
(1) È necessario stabilire a livello dell’Unione norme sul ripristino degli ecosistemi al fine di garantire il recupero di una natura ricca di biodiversità e resilienza in tutto il territorio dell’Unione. Il ripristino degli ecosistemi contribuisce inoltre agli obiettivi dell’Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi.
(2) La comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») definisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l’Unione in una società equa e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, volta a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti ambientali. Nell’ambito del Green Deal europeo, la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2023 — Riportare la natura nella nostra vita» definisce la strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030.
(3) L’Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione sulla diversità biologica (4). In quanto tali, si sono impegnati a rispettare la visione strategica a lungo termine adottata in occasione della decima riunione della conferenza delle parti di tale convenzione il 18-29 ottobre 2010 con la decisione X/2 «Piano strategico per la biodiversità 2011-2020», secondo cui, entro il 2050, la biodiversità deve essere valorizzata, conservata, ripristinata e usata con saggezza, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo vantaggi essenziali per tutte le persone.
Quadro globale in materia di biodiversità
(4) Il quadro globale in materia biodiversità, adottato in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica tenutasi dal 7 al 19 dicembre 2022, stabilisce obiettivi operativi globali per un’azione urgente nel decennio fino al 2030. L’obiettivo 1 consiste nel garantire che tutti i settori siano oggetto di una pianificazione territoriale partecipativa, integrata e inclusiva in termini di biodiversità e/o di processi di gestione efficaci che affrontino il cambiamento di uso del suolo e del mare; portare a valori prossimi allo zero entro il 2030 la perdita di zone di elevata importanza in termini di biodiversità, compresi gli ecosistemi di elevata integrità ecologica, rispettando nel contempo i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, come stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. L’obiettivo 2 consiste nel garantire che, entro il 2030, almeno il 30 % delle zone degli ecosistemi terrestri, idrici interni, marini e costieri degradati sia oggetto di un ripristino efficace, al fine di rafforzare la biodiversità e migliorare le funzioni e i servizi ecosistemici,l’integrità ecologica e la connettività. L’obiettivo 11 consiste nel ripristinare, mantenere e migliorare il contributo della natura alle persone, comprese le funzioni e i servizi ecosistemici, quali la regolazione dell’aria, dell’acqua e del clima, la salute del suolo, l’impollinazione e la riduzione del rischio di malattie, nonché la protezione dai rischi e dalle catastrofi naturali, attraverso soluzioni basate sulla natura e/o approcci ecosistemici a beneficio di tutte le persone e della natura. Il quadro globale in materia di biodiversità consentirà di compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi orientati ai risultati per il 2050.
- (1) GU C 140 del 21.4.2023, pag. 46.
- (2) GU C 157 del 3.5.2023, pag. 38.
- (3) Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 giugno 2024.
- (4) GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.
(5) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi 14.2, 15.1, 15.2 e 15.3, fanno riferimento alla necessità di garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce e terrestri e dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle zone umide, delle montagne e delle zone aride.
(6) Nella risoluzione del 1o marzo 2019, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il periodo 2021-2030 il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi, con l’obiettivo di sostenere e intensificare gli sforzi per prevenire, fermare e invertire il degrado degli ecosistemi in tutto il mondo e sensibilizzare in merito all’importanza del ripristino degli ecosistemi.
(7) La strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 mira a garantire che la biodiversità europea sia riportata sulla via della ripresa entro il 2030, nell’interesse delle persone, del pianeta, del clima e della nostra economia. Stabilisce un ambizioso piano dell’UE di ripristino della natura corredato di una serie di impegni fondamentali, tra cui quello di presentare una proposta di obiettivi di ripristino della natura nell’UE giuridicamente vincolanti al fine di ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli potenzialmente più in grado di catturare e stoccare il carbonio nonché di prevenire e ridurre l’impatto delle catastrofi naturali.
(8) Nella risoluzione del 9 giugno 2021 sulla Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 il Parlamento europeo ha accolto con grande favore l’impegno a elaborare una proposta legislativa con obiettivi vincolanti di ripristino della natura, ritenendo che, oltre a un obiettivo di ripristino generale, dovrebbero essere inclusi obiettivi di ripristino specifici per gli ecosistemi, gli habitat e le specie, che riguardino foreste, praterie (formazioni erbose), zone umide,torbiere, impollinatori, fiumi a scorrimento libero, zone costiere ed ecosistemi marini.
(9) Nelle conclusioni del 23 ottobre 2020 il Consiglio ha riconosciuto che prevenire un ulteriore declino dell’attuale stato della biodiversità e della natura sarà fondamentale, ma non sufficiente a riportare la natura nelle nostre vite. Ha ribadito che occorre rafforzare l’ambizione sul fronte del ripristino della natura, come proposto nel nuovo piano dell’UE in materia che include misure volte a proteggere e ripristinare la biodiversità al di là delle zone protette. Il Consiglio ha inoltre dichiarato di attendersi una proposta di obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti, sottoposta a una valutazione d’impatto.
(10) La strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l’impegno a proteggere giuridicamente almeno il 30 % della superficie terrestre, comprese le acque interne, e il 30 % dei mari dell’Unione, di cui almeno un terzo dovrebbe essere oggetto di una protezione rigorosa, comprese tutte le foreste primarie e antiche ancora esistenti. I criteri e gli orientamenti per la designazione di ulteriori zone protette da parte degli Stati membri («Criteri e orientamenti»), elaborati dalla Commissione nel 2022 in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, sottolineano che se, una volta che il ripristino avrà prodotto tutti i suoi effetti, le zone ripristinate rispettano o si prevede che rispettino i criteri per le zone protette, esse dovrebbero contribuire anche al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di zone protette. Nei Criteri e orientamenti si sottolinea inoltre che le zone protette possono offrire un importante contributo agli obiettivi di ripristino della strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, creando le condizioni per il buon esito degli sforzi di ripristino. Ciò vale in particolare per le zone che possono riprendersi naturalmente se si mette fine o si limitano alcune pressioni derivanti dalle attività umane. Per garantire il recupero delle ricchezze naturali che ospitano, in alcuni casi basterà sottoporre queste zone, anche dell’ambiente marino, a una protezione rigorosa. Nei Criteri e orientamenti si sottolinea anche che tutti gli Stati membri sono tenuti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di zone protette stabiliti dalla strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, in misura proporzionata alle ricchezze naturali che ospitano e al loro potenziale di ripristino della natura.
(11) La strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l’obiettivo di garantire che non si verifichi un deterioramento delle tendenze o dello stato di conservazione degli habitat e delle specie protetti e che almeno il 30 % delle specie e degli habitat il cui attuale stato di conservazione non è soddisfacente lo diventi o evidenzi una netta tendenza positiva in modo da raggiungere questo stato entro il 2030. Gli orientamenti elaborati dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, per sostenere il raggiungimento di tali obiettivi sottolineano che è probabile che siano necessari sforzi di mantenimento e ripristino per la maggior parte di tali habitat e specie mediante interventi che pongano fine alle attuali tendenze negative entro il 2030, mantengano le tendenze attualmente stabili o di segno positivo, o impediscano il declino di habitat e specie il cui stato di conservazione è soddisfacente. Rilevano inoltre che tali sforzi di ripristino devono essere pianificati, attuati e coordinati principalmente a livello nazionale o regionale e che, nella selezione e nella definizione delle priorità delle specie e degli habitat da migliorare entro il 2030, occorre ricercare sinergie con altri obiettivi dell’Unione e internazionali, in particolare con gli obiettivi della politica ambientale o climatica.
(12) La relazione della Commissione del 15 ottobre 2020 dal titolo «Lo stato della natura nell’Unione europea» («relazione 2020 sullo stato della natura») ha rilevato che l’Unione non è ancora riuscita ad arginare il calo dei tipi di habitat e delle specie protetti la cui conservazione è motivo di preoccupazione nell’Unione. Questo calo è dovuto principalmente all’abbandono dell’agricoltura estensiva, all’intensificazione delle pratiche di gestione, alla modifica dei regimi idrologici, all’urbanizzazione e all’inquinamento, nonché alle attività forestali non sostenibili e allo sfruttamento delle specie. Inoltre, le specie esotiche invasive e i cambiamenti climatici rappresentano minacce importanti e crescenti per la fauna e la flora autoctone dell’Unione.
(13) Il Green Deal europeo porterà a una progressiva e profonda trasformazione dell’economia dell’Unione e dei suoi Stati membri, che a sua volta avrà un forte impatto sull’azione esterna dell’Unione. È importante che l’Unione utilizzi la sua politica commerciale e la sua vasta rete di accordi commerciali per dialogare con i partner sulla protezione dell’ambiente e della biodiversità anche a livello mondiale, promuovendo nel contempo condizioni di parità.
(14) È opportuno fissare un obiettivo generale per il ripristino degli ecosistemi al fine di favorire la trasformazione economica e sociale, la creazione di posti di lavoro di elevata qualità e una crescita sostenibile. Gli ecosistemi ricchi di biodiversità come le zone umide, le acque dolci, le foreste e gli ecosistemi agricoli, scarsamente vegetati, marini, costieri e urbani forniscono, se in buono stato, una serie di servizi ecosistemici essenziali e i benefici del ripristino del buono stato degli ecosistemi degradati in tutte le zone terrestri e marine superano di gran lunga i costi. Questi servizi contribuiscono a un’ampia gamma di benefici socioeconomici, in funzione delle caratteristiche economiche, sociali, culturali, regionali e locali.
(15) La Commissione statistica delle Nazioni Unite ha adottato il Sistema di contabilità economico-ambientale — Contabilità degli ecosistemi (System of Environmental Economic Accounting — Ecosystem Accounting — SEEA EA) in occasione della sua 52a sessione nel marzo 2021. Il SEEA EA costituisce un quadro statistico integrato e completo che serve a organizzare i dati concernenti gli habitat e i paesaggi, misurare la portata, le condizioni e i servizi degli ecosistemi, monitorare l’evoluzione delle risorse degli ecosistemi e collegare tali informazioni all’attività economica e ad altre attività umane.
(16) La disponibilità di ecosistemi ricchi di biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegate. La natura e le soluzioni basate sulla natura, compresi gli stock e i pozzi naturali di assorbimento di carbonio, sono fondamentali per combattere la crisi climatica. Allo stesso tempo, la crisi climatica è già un fattore di cambiamento degli ecosistemi terrestri e marini e l’Unione deve prepararsi a un aumento dell’intensità, della frequenza e della pervasività dei suoi effetti. La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC) sugli effetti del riscaldamento globale di 1,5 o C ha sottolineato che alcuni impatti possono essere duraturi o irreversibili. Nella sesta relazione di valutazione dell’IPCC si afferma che
il ripristino degli ecosistemi sarà fondamentale per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici e anche per ridurre i rischi per la sicurezza alimentare. La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services — IPBES), nella sua relazione di valutazione globale del 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, considera i cambiamenti climatici un fattore chiave dei cambiamenti nella natura e prevede che gli effetti dei cambiamenti climatici aumenteranno nel corso dei prossimi decenni, superando in alcuni casi l’impatto di altri fattori di cambiamento degli ecosistemi, come i cambiamenti dell’uso dei suoli e dei mari.
(17) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050 e, successivamente, del conseguimento di emissioni negative, dando priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziando degli assorbimenti dai pozzi naturali. Il ripristino degli ecosistemi può contribuire in ampia misura a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a incrementare la biodiversità, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici. Il regolamento (UE) 2021/1119 impone inoltre alle istituzioni competenti dell’Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel rafforzamento della capacità di adattamento e della resilienza nonché nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Richiede inoltre agli Stati membri di integrare l’adattamento in tutti i settori di intervento e di promuovere un adattamento basato sugli ecosistemi e soluzioni basate sulla natura. Le soluzioni basate sulla natura sono quelle ispirate alla natura e da essa supportate, sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Le soluzioni basate sulla natura devono pertanto favorire la biodiversità e sostenere la fornitura di una serie di servizi ecosistemici.
- (5) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(18) La comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021 dal titolo «Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici» sottolinea la necessità di promuovere soluzioni basate sulla natura e riconosce che un adattamento ai cambiamenti climatici efficace sotto il profilo dei costi può essere conseguito proteggendo e ripristinando le zone umide e le torbiere nonché gli ecosistemi costieri e marini, sviluppando spazi verdi urbani, installando tetti e muri verdi e promuovendo e gestendo in modo sostenibile le foreste e i terreni agricoli. La presenza di un maggior numero di ecosistemi ricchi di biodiversità determina una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e offre modalità più efficaci di riduzione e prevenzione delle catastrofi.
(19) La politica climatica dell’Unione è in fase di revisione al fine di seguire il percorso indicato nel regolamento (UE) 2021/1119 per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. In particolare, il regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) mira a rafforzare il contributo del settore del suolo all’ambizione globale in materia di clima per il 2030 e allinea gli obiettivi concernenti la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore dell’uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (land use, land use change and forestry — LULUCF) alle iniziative strategiche correlate in materia di biodiversità. Il regolamento pone l’accento sulla necessità di proteggere e potenziare gli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, migliorare la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici, ripristinare i terreni e gli ecosistemi degradati e riumidificare le torbiere. Mira inoltre a migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra dei terreni oggetto di misure di protezione e ripristino. In tale contesto, è importante che gli ecosistemi di tutte le categorie di terreni, compresi i pascoli (formazioni erbose), le foreste, le terre coltivate e le zone umide, siano in buono stato in modo da poter catturare e immagazzinare il carbonio in maniera efficace.
(20) Come indicato nella comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo «Proteggere la sicurezza
alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari», gli sviluppi della situazione geopolitica hanno
ulteriormente evidenziato la necessità di salvaguardare la resilienza dei sistemi alimentari. È comprovato che il
ripristino degli ecosistemi agricoli ha effetti positivi sulla produttività alimentare a lungo termine e che il ripristino
della natura funge da polizza assicurativa per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dell’Unione.
(21) Nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell’Europa di maggio 2022, i cittadini invitano l’Unione
a proteggere e ripristinare la biodiversità, i paesaggi e gli oceani, a eliminare l’inquinamento e a promuovere la
conoscenza, la sensibilizzazione, l’istruzione e il dialogo in materia di ambiente, cambiamenti climatici, uso
dell’energia e sostenibilità.
(22) Il ripristino degli ecosistemi, associato agli sforzi volti a ridurre il commercio e il consumo di flora e fauna selvatiche,
contribuirà inoltre a prevenire possibili future malattie trasmissibili con potenziale zoonotico e a rafforzare la
resilienza di fronte a queste malattie, riducendo così il rischio di epidemie e pandemie, e contribuirà a sostenere gli
sforzi dell’Unione e a livello mondiale per applicare l’approccio «One Health», che riconosce il nesso intrinseco tra la
salute umana, la salute animale e una natura integra e resiliente.
(23) I suoli sono parte integrante degli ecosistemi terrestri. La comunicazione della Commissione del 17 novembre 2021
dal titolo «Strategia dell’UE per il suolo 2030 — Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del
clima» delinea la necessità di ripristinare i suoli degradati e di migliorare la biodiversità del suolo. Il Meccanismo
Globale, un organismo creato nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione nei paesi
gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa (
7
), e il segretariato di tale
convenzione hanno istituito il programma per la definizione di obiettivi di neutralità in termini di degrado del suolo
al fine di aiutare i paesi a raggiungere la neutralità in termini di degrado del suolo entro il 2030.
- (6) Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l’ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).
- (7) GU L 83 del 19.3.1998, pag. 3.
(24) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio (
8
) e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
9
) mirano
a garantire la protezione, la conservazione e la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat più preziosi
e minacciati d’Europa, nonché degli ecosistemi di cui fanno parte. Natura 2000, la più grande rete coordinata di aree
protette al mondo istituita nel 1992, è lo strumento chiave per la realizzazione degli obiettivi di queste due direttive.
È opportuno che il presente regolamento si applichi al territorio europeo degli Stati membri cui si applicano
i trattati, allineandosi in tal modo alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, come pure alla direttiva 2008/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (
10).
(25) La Commissione ha messo a punto un quadro e orientamenti per determinare il buono stato dei tipi di habitat
protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e per determinare la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle
specie che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Gli obiettivi di ripristino per questi tipi di habitat
e habitat di specie possono essere fissati sulla base di questo quadro e questi orientamenti. Tuttavia, il ripristino che
ne risulta non sarà sufficiente a invertire la perdita di biodiversità e a consentire il recupero di tutti gli ecosistemi. È
pertanto opportuno stabilire obblighi supplementari basati su indicatori specifici al fine di migliorare la biodiversità
a livello di ecosistemi più ampi.
(26) Sulla base delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti,
gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di ripristino per garantire il recupero degli habitat e delle specie
protetti, compresi gli uccelli selvatici, in tutte le regioni dell’Unione, anche in zone che non rientrano tra i siti di
Natura 2000.
(27) La direttiva 92/43/CEE mira a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli habitat
naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse unionale. Tuttavia, non fissa un termine per il
conseguimento di tale obiettivo. Analogamente, la direttiva 2009/147/CE non stabilisce un termine per il recupero
delle popolazioni di uccelli nell’Unione.
(28) È opportuno fissare un termine per l’attuazione delle misure di ripristino all’interno e al di fuori dei siti Natura 2000,
al fine di migliorare gradualmente lo stato dei tipi di habitat protetti in tutta l’Unione e al fine di ristabilirli fino
a quando non sarà raggiunta la superficie di riferimento favorevole necessaria perché pervengano a uno stato di
conservazione soddisfacente. Nell’attuazione delle misure di ripristino gli Stati membri dovrebbero dare priorità, se
del caso e fino al 2030, alle zone dei tipi di habitat che non sono in buono stato e che sono situate nei siti
Natura 2000, considerato il ruolo essenziale di tali siti per la conservazione della natura e il fatto che, ai sensi del
diritto dell’Unione vigente, esiste già l’obbligo di istituire sistemi efficaci per garantire l’efficacia a lungo termine delle
misure di ripristino nei siti Natura 2000. Al fine di concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per
intraprendere iniziative di ripristino su vasta scala, è opportuno che gli Stati membri mantengano la possibilità di
mettere in atto misure di ripristino nelle zone dei tipi di habitat che non sono in buono stato e che sono situate al di
fuori dei siti Natura 2000, laddove giustificato da circostanze e condizioni locali specifiche. Inoltre, è opportuno
raggruppare i tipi di habitat in funzione dell’ecosistema cui appartengono e fissare gli obiettivi per gruppi di tipi di
habitat, con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. Ciò consentirebbe agli Stati membri di scegliere
quali habitat ripristinare per primi all’interno di un determinato gruppo.
(29) Le prescrizioni stabilite per gli habitat delle specie che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE
e per gli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE
dovrebbero essere analoghe, tenendo conto in particolare della connettività necessaria tra questi due habitat affinché
le popolazioni delle specie possano prosperare.
(30) È necessario che le misure di ripristino per tipi di habitat siano adeguate e idonee affinché tali tipi di habitat
raggiungano un buono stato e affinché siano stabilite superfici di riferimento favorevoli il più rapidamente possibile,
al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente di tali tipi di habitat. È importante che le misure di
ripristino siano quelle necessarie per conseguire gli obiettivi con scadenze definite e quantificati in base alla
superficie. È inoltre necessario che le misure di ripristino degli habitat delle specie siano adeguate e idonee
a raggiungere il più rapidamente possibile la qualità e quantità sufficienti al fine di conseguire uno stato diconservazione soddisfacente delle specie.
- (8) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
- (9) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
- (10) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008,pag. 19).
(31) Le misure di ripristino messe in atto ai sensi del presente regolamento per ripristinare o mantenere determinati tipi
di habitat di cui all’allegato I, come i tipi di habitat di formazioni erbose, brughiere o zone umide, potrebbero in
alcuni casi richiedere la rimozione delle foreste al fine di reintrodurre una gestione basata sulla conservazione, che
potrebbe includere attività quali lo sfalcio o il pascolo. Il ripristino della natura e l’arresto della deforestazione sono
entrambi obiettivi ambientali importanti che si rafforzano a vicenda. La Commissione elaborerà orientamenti, come
indicato al considerando 36 del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio (
11), al fine di
chiarire l’interpretazione della definizione di «uso agricolo» di cui a tale regolamento, in particolare in relazione alla
conversione di aree forestali in terreni la cui destinazione non è l’uso agricolo.
(32) È importante garantire che le misure di ripristino messe in atto a norma del presente regolamento apportino un
miglioramento concreto e misurabile dello stato degli ecosistemi, sia a livello delle singole zone soggette a ripristino
sia a livello nazionale e dell’Unione.
(33) Per garantire che le misure di ripristino siano efficaci e che i loro risultati possano essere misurati nel tempo, è
essenziale che le aree soggette a queste misure di ripristino, destinate a migliorare lo stato degli habitat che rientrano
nell’ambito di applicazione dell’allegato I della direttiva 92/43/CEE, ristabilirli e migliorarne la connettività, registrino
costanti miglioramenti fino al raggiungimento di un buono stato.
(34) È inoltre essenziale che le zone soggette a misure di ripristino intese a migliorare la qualità e la quantità degli habitat
delle specie che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli
selvatici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, registrino costanti miglioramenti
verso il conseguimento di una quantità e di una qualità sufficienti degli habitat di queste specie.
(35) È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio europeo degli Stati membri e nell’insieme
dell’Unione, delle superfici coperte dai tipi di habitat oggetto della direttiva 92/43/CEE che si trovano in buone
condizioni, fino a quando non si raggiunge la superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat
e almeno il 90 % di tali superfici a livello di Stato membro sia in buono stato, in modo da consentire a questi tipi di
habitat di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente nell’Unione. Ove debitamente giustificato e per i tipi
di habitat che sono molto comuni e diffusi nell’Unione e coprono oltre il 3 % del territorio europeo dello Stato
membro interessato, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare una percentuale inferiore al 90 %
per la superficie che deve essere in buono stato per i singoli tipi di habitat di cui all’allegato I del presente
regolamento, laddove tale percentuale non impedisca il raggiungimento o il mantenimento a livello biogeografico
nazionale di uno stato di conservazione soddisfacente per tali tipi di habitat, determinato a norma dell’articolo 1,
lettera e), della direttiva 92/43/CEE. Ove applichi tale deroga, lo Stato membro dovrebbe giustificarla nel proprio
piano nazionale di ripristino.
(36) È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio europeo degli Stati membri e nell’insieme
dell’Unione, della qualità e della quantità degli habitat delle specie che rientrano nell’ambito di applicazione della
direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell’ambito di applicazione della
direttiva 2009/147/CE, fino a quando non saranno sufficienti a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste
specie.
(37) È importante che gli Stati membri mettano in atto misure volte a far sì che le zone coperte dai tipi di habitat
rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento soggette a misure di ripristino mostrino un costante
miglioramento dello stato fino al raggiungimento di un buono stato e che gli Stati membri mettano in atto misure
volte a far sì che, una volta raggiunto un buono stato, tali tipi di habitat non si deteriorino in misura significativa in
modo da non comprometterne il mantenimento a lungo termine o il raggiungimento di un buono stato. Il fatto di
non conseguire questi risultati non implica il mancato rispetto dell’obbligo di mettere in atto misure idonee
a conseguirli. È altresì importante che gli Stati membri cerchino di adoperarsi per prevenire un deterioramento
significativo delle zone coperte da tali tipi di habitat che sono già in buono stato o che non sono in buono stato ma
che non sono ancora soggette a misure di ripristino. Tali misure sono importanti per evitare l’aumento delle esigenze
di ripristino in futuro e dovrebbero concentrarsi sulle superfici dei tipi di habitat, individuate dagli Stati membri nei
rispettivi piani nazionali di ripristino, il cui ripristino è necessario per conseguire gli obiettivi di ripristino. È
opportuno considerare l’eventualità di casi di forza maggiore, come le catastrofi naturali, che potrebbero comportare il deterioramento di zone coperte da tali tipi di habitat, nonché di trasformazioni inevitabili degli habitat causate
direttamente dai cambiamenti climatici. Al di fuori dei siti Natura 2000 è opportuno considerare anche il risultato di
un piano o di un progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative
meno dannose. Per le zone soggette a misure di ripristino, ciò dovrebbe essere determinato caso per caso. Per i siti
Natura 2000, i piani e i progetti sono autorizzati a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. È
opportuno garantire che gli Stati membri mantengano la possibilità, in assenza di alternative, di applicare l’obbligo
di non deterioramento a livello di ciascuna regione biogeografica del loro territorio per ciascun tipo di habitat
e ciascun habitat di specie. Tale possibilità dovrebbe essere consentita a determinate condizioni, compresa l’adozione
di misure di compensazione per ogni caso di deterioramento significativo. Se, come risultato ricercato di una misura
di ripristino, una zona è trasformata da un tipo di habitat rientrante nell’ambito di applicazione del presente
regolamento a un altro tipo di habitat rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, la zona in
questione non dovrebbe essere considerata una zona che si è deteriorata.
- (11) Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).
(38) Ai fini delle deroghe agli obblighi di miglioramento costante e di non deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000
nell’ambito del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presumere che gli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano di interesse
pubblico prevalente. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di limitare l’applicazione di tale presunzione in
circostanze debitamente giustificate e specifiche, come ad esempio motivi connessi alla difesa nazionale. Gli Stati
membri dovrebbero inoltre poter esentare tali progetti relativi alle energie rinnovabili dall’obbligo che non vi siano
disponibili soluzioni alternative meno dannose ai fini dell’applicazione di tali deroghe, a condizione che i progetti
siano stati oggetto di una valutazione ambientale strategica o di una valutazione dell’impatto ambientale. Il fatto di
considerare tali impianti di interesse pubblico prevalente e, se del caso, limitare l’obbligo di valutare soluzioni
alternative meno dannose consentirebbe a tali progetti di beneficiare di una valutazione semplificata per quanto
riguarda le deroghe alla valutazione dell’interesse pubblico prevalente ai sensi del presente regolamento.
(39) È opportuno dare la massima priorità alle attività il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale. Pertanto,
quando attuano misure di ripristino, gli Stati membri dovrebbero poter esentare le zone utilizzate per le suddette
attività, qualora tali misure siano ritenute incompatibili con un continuo uso militare delle zone in questione. Inoltre,
ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di deroghe agli obblighi di
miglioramento costante e di non deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000, gli Stati membri dovrebbero essere
autorizzati a presumere che i piani e i progetti riguardanti tali attività siano di interesse pubblico prevalente. Gli Stati
membri dovrebbero inoltre poter esentare tali piani e progetti dall’obbligo che non vi siano disponibili soluzioni
alternative meno dannose. Tuttavia, qualora applichino tale esenzione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti
a mettere in atto misure, per quanto ragionevole e fattibile, volte a mitigare l’impatto di tali piani e progetti sui tipi di
habitat.
(40) La strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 sottolinea la necessità di un’azione più incisiva per ripristinare gli
ecosistemi marini degradati, compresi quelli ricchi di carbonio e le zone importanti di riproduzione e crescita del
novellame. Tale strategia indica inoltre che la Commissione proporrà un nuovo piano d’azione per la conservazione
delle risorse alieutiche e la protezione degli ecosistemi marini.
(41) I tipi di habitat marini che figurano nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE sono definiti a grandi linee
e comprendono molti sottotipi ecologicamente diversi caratterizzati da potenziali di ripristino diversi, il che rende
difficile per gli Stati membri mettere in atto misure di ripristino adeguate a livello di questi tipi di habitat. È
opportuno pertanto specificare ulteriormente i tipi di habitat marini che figurano nell’allegato I della suddetta
direttiva utilizzando i pertinenti livelli di classificazione del sistema UE d’informazione sulla natura (European nature
information system — EUNIS). Gli Stati membri dovrebbero stabilire le superfici di riferimento favorevoli per il
raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente per ciascuno di questi tipi di habitat, nella misura in cui
tali superfici di riferimento non siano già contemplate in altre normative dell’Unione. Il gruppo di tipi di habitat
marini caratterizzati da sedimenti morbidi, corrispondenti ad alcuni dei tipi generali di habitat bentonici specificati
nella direttiva 2008/56/CE, è ampiamente rappresentato nelle acque marine di vari Stati membri. Gli Stati membri
dovrebbero pertanto essere autorizzati a limitare le misure di ripristino attuate gradualmente a una percentuale
inferiore della superficie di tali tipi di habitat che non sono in buono stato, a patto che ciò non impedisca il
conseguimento o il mantenimento di un buono stato ecologico quale determinato a norma della direttiva
2008/56/CE, tenendo conto in particolare dei valori soglia fissati per i descrittori per la determinazione del buono
stato ecologico di cui ai punti 1 e 6 dell’allegato I di tale direttiva stabiliti conformemente all’articolo 9, paragrafo 3,
della stessa, per l’entità della perdita di tali tipi di habitat, per gli effetti negativi sulla condizione di tali tipi di habitat
e per l’entità massima ammessa di tali effetti negativi.
(42) Qualora la protezione degli habitat costieri e marini richieda che le attività di pesca o di acquacoltura siano
regolamentate, si applica la politica comune della pesca (PCP). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio (
12) prevede, in particolare, che la PCP attui un approccio ecosistemico in materia di gestione
della pesca in modo da garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull’ecosistema marino siano ridotti al
minimo. Il regolamento prevede inoltre che la PCP si adoperi per garantire che le attività di acquacoltura e di pesca
evitino il degrado dell’ambiente marino.
(43) Al fine di conseguire l’obiettivo di un recupero continuo, a lungo termine e duraturo della biodiversità e della
resilienza della natura, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le possibilità offerte dalla PCP. Nell’ambito della
competenza esclusiva dell’Unione per quanto riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine, gli Stati
membri hanno la possibilità di adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock
ittici e per il mantenimento o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini entro il limite di
12 miglia nautiche. Inoltre, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, quale definito nel
regolamento (UE) n. 1380/2013, possono concordare di presentare raccomandazioni comuni concernenti le misure
di conservazione necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione in materia ambientale.
Qualora uno Stato membro includa, nel proprio piano nazionale di ripristino, misure di conservazione necessarie
per contribuire agli obiettivi del presente regolamento e tali misure di conservazione richiedano la presentazione di
raccomandazioni comuni, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare consultazioni e presentare tali
raccomandazioni comuni entro un termine che ne consenta l’adozione tempestiva prima dello scadere dei rispettivi
termini, allo scopo di promuovere la coerenza tra le diverse politiche di conservazione degli ecosistemi marini.
Queste misure devono essere valutate e adottate conformemente alle norme e alle procedure previste dalla PCP.
(44) La direttiva 2008/56/CE impone agli Stati membri di cooperare a livello bilaterale e nell’ambito di meccanismi di
cooperazione regionale e subregionale, ivi comprese le convenzioni marittime regionali, segnatamente la
convenzione per la protezione dell’ambiente marino nell’Atlantico nordorientale (
13), la convenzione sulla
protezione dell’ambiente marino nella zona del Mar Baltico (
14), la convenzione per la protezione dell’ambiente
marino e del litorale del Mediterraneo (
15) e la convenzione per la protezione del Mar Nero, firmata a Bucarest il
21 aprile 1992, nonché, per quanto riguarda le misure nel settore della pesca, nei gruppi regionali istituiti
nell’ambito della PCP.
(45) È importante che siano messe in atto misure di ripristino anche per gli habitat di determinate specie marine, quali
squali e razze, che rientrano nell’ambito di applicazione, ad esempio, della convenzione sulla conservazione delle
specie migratrici della fauna selvatica, firmata a Bonn il 23 giugno 1979, o degli elenchi di specie in pericolo
o minacciate di cui alle convenzioni marittime regionali, ma non in quello della direttiva 92/43/CEE, giacché
svolgono una funzione importante nell’ecosistema.
(46) Per sostenere il ripristino e il non deterioramento degli habitat terrestri, di acqua dolce, costieri e marini, gli Stati
membri hanno la possibilità di designare altre zone come «zone protette» o «zone rigorosamente protette», attuare
altre misure di conservazione efficaci in base alla superficie e promuovere misure di conservazione dei terreni
privati.
(47) Gli ecosistemi urbani rappresentano circa il 22 % della superficie terrestre dell’Unione ed è qui che vive la
maggioranza dei cittadini dell’Unione. Gli spazi verdi urbani comprendono, tra l’altro, boschi, parchi e giardini
urbani, fattorie urbane, strade alberate, prati e siepi urbane. Gli ecosistemi urbani, come gli altri ecosistemi oggetto
del presente regolamento, costituiscono habitat importanti per la biodiversità, in particolare per le piante, gli uccelli
e gli insetti, compresi gli impollinatori. Forniscono inoltre molti altri servizi ecosistemici essenziali, tra cui la
riduzione e il contenimento del rischio di catastrofi naturali, ad esempio per le inondazioni e gli effetti «da isole di
calore urbano», il raffrescamento, le attività ricreative, la depurazione dell’acqua e dell’aria, nonché la mitigazione
e l’adattamento ai cambiamenti climatici. L’aumento dello spazio verde urbano è un parametro importante per
misurare l’aumento della capacità degli ecosistemi urbani di fornire questi servizi essenziali. Incrementare la
copertura vegetale in una determinata area urbana rallenta il deflusso delle acque, riducendo così il rischio di
inquinamento dei fiumi dovuto alle tracimazioni causate da piogge violente, e contribuisce a contenere le
temperature estive, rafforzando così la resilienza climatica, oltre ad offrire alla natura uno spazio supplementare per
prosperare. Aumentare il livello degli spazi verdi urbani migliorerà, in molti casi, la salute dell’ecosistema urbano. A loro volta, ecosistemi urbani sani sono essenziali per favorire la salute di altri ecosistemi europei fondamentali, ad
esempio grazie al fatto di collegare le aree naturali situate nelle zone rurali circostanti, di migliorare la salute dei
fiumi lontano dalla città, di offrire un rifugio e un luogo di riproduzione per le specie di uccelli e impollinatori legate
agli habitat agricoli e forestali, nonché di fornire habitat importanti per gli uccelli migratori.
- (12) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
- (13) GU L 104 del 3.4.1998, pag. 2.
- (14) GU L 73 del 16.3.1994, pag. 20.
- (15) GU L 240 del 19.9.1977, pag. 3.
(48) Occorre rafforzare notevolmente le azioni volte a scongiurare il rischio di riduzione della copertura di spazi verdi urbani, in particolare di alberi. Al fine di garantire che gli spazi verdi urbani continuino a fornire i servizi ecosistemici necessari, occorre porre fine alla loro scomparsa ripristinandoli e ampliandoli, tra l’altro integrando le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura, come tetti e muri verdi, nella progettazione degli edifici. Tale integrazione può contribuire a mantenere e ad aumentare non solo la superficie degli spazi verdi urbani, ma anche, se include alberi, la superficie della copertura della volta arborea urbana.
(49) I dati scientifici suggeriscono che la luce artificiale ha un impatto negativo sulla biodiversità e può altresì influire sulla salute umana. In fase di preparazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter prendere in considerazione la possibilità di arrestare o ridurre l’inquinamento luminoso in tutti gli ecosistemi oppure porvi rimedio.
(50) La strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 indica che occorre adoperarsi di più per ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi. Il ripristino degli ecosistemi di acqua dolce dovrebbe includere interventi volti a ripristinare la connettività naturale dei fiumi, delle loro zone rivierasche e delle loro pianure alluvionali, anche attraverso l’eliminazione delle barriere artificiali, al fine di agevolare il conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per i fiumi, i laghi, gli habitat alluvionali e le specie che vivono in questi habitat protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché il conseguimento di uno degli obiettivi fondamentali della strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, ossia il ripristino di almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero, rispetto al 2020 quando è stata adottata tale strategia. Nell’eliminare le barriere, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto considerare le barriere obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l’approvvigionamento idrico o altri usi.
(51) Nell’Unione gli impollinatori sono drasticamente diminuiti negli ultimi decenni: una specie di api e di farfalle su tre è in declino e una su dieci di tali specie è a rischio di estinzione. Gli impollinatori sono essenziali per il funzionamento degli ecosistemi terrestri, il benessere delle persone e la sicurezza alimentare, in quanto consentono l’impollinazione di piante selvatiche e coltivate. La relazione 2021 basata sui risultati del progetto Integrated System for Natural Capital Accounting (INCA), avviato congiuntamente dai servizi della Commissione e dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), mostra che una quota della produzione agricola annua dell’Unione equivalente a quasi 5 miliardi di EUR è direttamente attribuibile agli insetti impollinatori.
(52) In risposta agli inviti del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, attraverso la sua comunicazione del 1° giugno 2018, ha varato l’iniziativa dell’UE a favore degli impollinatori per affrontare il problema della loro riduzione. Dalla relazione del 27 maggio 2021 sui progressi compiuti nell’attuazione dell’iniziativa emerge che sussistono sfide significative nella lotta contro i fattori all’origine del problema, tra cui l’uso dei pesticidi. Sia il Parlamento europeo, nella risoluzione del 9 giugno, sia il Consiglio, nelle conclusioni del 17 dicembre 2020 sulla relazione speciale n. 15/2020 della Corte dei conti europea, hanno chiesto azioni più incisive per affrontare il declino degli impollinatori, l’istituzione di un quadro di monitoraggio a livello dell’Unione per gli impollinatori, nonché obiettivi e indicatori chiari per quanto riguarda l’impegno a invertire questa tendenza. Nella relazione speciale pubblicata nel 2020, la Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione di istituire adeguati meccanismi di governance e controllo per le azioni destinate ad affrontare le minacce che gravano sugli impollinatori. Nella comunicazione del 24 gennaio 2023, la Commissione ha presentato una versione riveduta dell’iniziativa dell’UE a favore degli impollinatori dal titolo «Revisione dell’iniziativa dell’UE a favore degli impollinatori — Un nuovo patto per gli impollinatori», la quale definisce le azioni che devono adottare l’Unione e i suoi Stati membri per invertire la tendenza al declino degli impollinatori entro il 2030.
(53) La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari mira a disciplinare uno dei fattori alla base della diminuzione degli impollinatori vietando l’uso di pesticidi nelle zone ecologicamente sensibili, molte delle quali sono disciplinate dal presente regolamento, ad esempio quelle che ospitano specie impollinatrici che nelle liste rosse europee delle specie sono classificate come a rischio di estinzione.
(54) Per disporre di prodotti alimentari sicuri, sostenibili, nutrienti e a prezzi accessibili sono necessari ecosistemi agricoli sostenibili, resilienti e ricchi di biodiversità. Gli ecosistemi agricoli ricchi di biodiversità aumentano inoltre la resilienza dell’agricoltura ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali, garantendo nel contempo la sicurezza degli alimenti e del loro approvvigionamento e creando nuovi posti di lavoro nelle zone rurali, in particolare posti di lavoro legati all’agricoltura biologica nonché al turismo rurale e alle attività ricreative. L’Unione deve pertanto migliorare la biodiversità dei suoi terreni agricoli ricorrendo a una serie di pratiche esistenti utili o compatibili con il miglioramento della biodiversità, compreso il ricorso all’agricoltura estensiva. L’agricoltura estensiva è essenziale per il mantenimento di molte specie e habitat nelle zone ricche di biodiversità. Esistono numerose pratiche agricole estensive che comportano molti benefici importanti per la protezione della biodiversità, dei servizi ecosistemici e degli elementi caratteristici del paesaggio, come l’agricoltura di precisione, l’agricoltura biologica, l’agroecologia, l’agrosilvicoltura e prati permanenti a bassa intensità. Tali pratiche non intendono arrestare l’uso del suolo agricolo, bensì adattare questo tipo di uso a vantaggio del funzionamento e della produttività a lungo termine degli ecosistemi agricoli. Regimi di finanziamento attraenti sul piano finanziario in grado di spingere proprietari, agricoltori e altri gestori di terreni a intraprendere volontariamente tali pratiche sono importanti per ottenere i benefici a lungo termine del ripristino.
(55) È necessario adottare misure di ripristino per migliorare la biodiversità degli ecosistemi agricoli in tutta l’Unione, anche nelle zone non coperte dai tipi di habitat che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In assenza di un metodo comune di valutazione delle condizioni degli ecosistemi agricoli che consenta di fissare i relativi obiettivi di ripristino specifici, è opportuno stabilire l’obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e misurarne il rispetto sulla base di una selezione di indicatori tra l’indice delle farfalle comuni (Grassland Butterfly Index), gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati o la percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio a elevata diversità.
(56) Poiché l’avifauna in habitat agricolo è un indicatore chiave noto e ampiamente riconosciuto della salute degli ecosistemi agricoli, è opportuno fissare obiettivi per il suo ripristino. L’obbligo di raggiungere tali obiettivi dovrebbe applicarsi agli Stati membri e non ai singoli agricoltori. Gli Stati membri dovrebbero conseguire gli obiettivi mettendo in atto misure di ripristino efficaci nelle aree agricole, collaborando con gli agricoltori e altri portatori di interessi e sostenendoli nella progettazione e attuazione sul campo di queste misure.
(57) Gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei terreni agricoli, in particolare fasce tampone, maggese completo o con rotazione, siepi, alberi isolati o in gruppi, filari, bordi di campi, particelle, fossati, ruscelli, piccole zone umide, terrazzamenti, tumuli funerari (cairns), muretti di pietra, piccoli stagni ed elementi culturali, offrono spazio alle piante e agli animali selvatici, compresi gli impollinatori, prevengono l’erosione e l’impoverimento del suolo, filtrano l’aria e l’acqua, sostengono la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e la produttività agricola delle colture dipendenti dall’impollinazione. Anche gli elementi produttivi possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità a determinate condizioni.
(58) La politica agricola comune (PAC) mira a sostenere e rafforzare la protezione dell’ambiente, compresa la biodiversità. La PAC si prefigge, tra l’altro, di contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. La nuova norma di condizionalità della PAC n. 8 per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 8) di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) impone ai beneficiari di pagamenti per superficie di destinare almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, ad esempio i terreni lasciati a riposo, e a mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio esistenti. La percentuale del 4 % da attribuire al rispetto della norma BCAA 8 può essere ridotta al 3 % se sono soddisfatti determinati prerequisiti. Questo obbligo contribuirà a far sì che gli Stati membri registrino una tendenza positiva per quanto riguarda gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità sui terreni agricoli. Inoltre, nell’ambito della PAC, gli Stati membri hanno la possibilità di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole attuate dagli agricoltori sulle superfici agricole, che possono includere il mantenimento e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio o di superfici non produttive. Analogamente, nei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri possono includere anche impegni agro-climatico-ambientali, compresa una migliore gestione degli elementi caratteristici del paesaggio che vada oltre la norma BCAA 8 o i regimi ecologici. Anche i progetti nell’ambito del sottoprogramma «Natura e biodiversità» del programma LIFE, istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), contribuiranno a riportare la biodiversità dei terreni agricoli in Europa sulla via della ripresa entro il 2030, sostenendo l’attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché della strategia dell’UE sulla
biodiversità per il 2030.
- (16) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
- (17) Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).
(59) Il ripristino e la riumidificazione dei suoli organici, quali definiti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per uso agricolo, ossia in quanto formazioni erbose e terreni coltivati, che sono torbiere drenate contribuiscono a conseguire benefici significativi in termini di biodiversità, una riduzione importante delle emissioni di gas a effetto serra e altri benefici ambientali, contribuendo nel contempo alla diversificazione del paesaggio agricolo. Gli Stati membri possono scegliere tra un’ampia gamma di misure di ripristino per le torbiere drenate a uso agricolo, che vanno dalla conversione delle terre coltivate in prati permanenti e da interventi di estensivizzazione accompagnati da una riduzione del drenaggio, alla piena riumidificazione con possibilità di uso produttivo delle torbiere (paludicoltura) o di insediamento di vegetazione che formerà la torba. I benefici climatici più significativi sono generati dal ripristino e dalla riumidificazione delle terre coltivate e dal ripristino dei prati intensivi. Per consentire un’attuazione flessibile dell’obiettivo di ripristino delle torbiere drenate per uso agricolo, gli Stati membri dovrebbero poter conteggiare misure di ripristino e di riumidificazione delle torbiere drenate nelle zone dei siti di estrazione della torba nonché, in una certa misura, il ripristino e la riumidificazione delle torbiere drenate destinate ad altri usi, ad esempio le foreste, quali misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di ripristino relativi alle torbiere drenate per uso agricolo. Ove debitamente giustificato, qualora la riumidificazione delle torbiere drenate per uso agricolo non possa essere effettuata a causa di notevoli ripercussioni negative per gli edifici, le infrastrutture, l’adattamento ai cambiamenti climatici o altri interessi pubblici e non sia possibile riumidificare le torbiere destinate ad altri usi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ridurre la portata della riumidificazione delle torbiere.
(60) Al fine di sfruttare appieno i benefici in termini di biodiversità, il ripristino e la riumidificazione delle zone delle torbiere drenate dovrebbero estendersi al di là delle aree dei tipi di habitat delle zone umide di cui all’allegato I della direttiva 92/43/CEE che devono essere ripristinate e ristabilite. I dati relativi all’estensione dei suoli organici e alle loro emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra sono monitorati in virtù degli obblighi di rendicontazione del settore LULUCF e resi disponibili negli inventari nazionali dei gas a effetto serra degli Stati membri trasmessi nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Le torbiere ripristinate e riumidificate possono continuare ad essere valorizzate in modo produttivo con modalità diverse. Ad esempio, la paludicoltura — la pratica di coltivazione su torbiere umide — può comprendere la coltivazione di vari tipi di canne, alcuni tipi di legname, la coltivazione di mirtilli, di mirtilli rossi e di sfagno e il pascolo di bufali d’acqua. Queste pratiche dovrebbero basarsi sui principi della gestione sostenibile e mirare a migliorare la biodiversità in modo da rivestire un valore elevato sia dal punto di vista finanziario che ecologico. La paludicoltura può inoltre essere vantaggiosa per diverse specie minacciate nell’Unione e può facilitare la connettività delle zone umide e delle popolazioni di specie ad esse associate nell’Unione. Il finanziamento di misure volte a ripristinare e a riumidificare le torbiere drenate e a compensare eventuali perdite di reddito può provenire da un’ampia gamma di fonti, tra cui le spese a carico del bilancio dell’Unione e i programmi di finanziamento dell’Unione.
(61) La nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030, illustrata nella comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021, ha sottolineato la necessità di ripristinare la biodiversità forestale. Le foreste e le altre superfici boschive coprono oltre il 43,5 % del territorio dell’Unione. Gli ecosistemi forestali che ospitano una ricca biodiversità sono vulnerabili ai cambiamenti climatici, ma sono anche un alleato naturale nell’adattamento e nella lotta ai cambiamenti climatici e ai rischi legati al clima, anche grazie alla loro funzione di stock di carbonio e di pozzi di assorbimento del carbonio. Forniscono inoltre molti altri servizi e benefici ecosistemici essenziali, quali legname e legno, prodotti alimentari e altri prodotti non legnosi, la regolazione del clima, la stabilizzazione del suolo, il contenimento dell’erosione e la depurazione dell’aria e dell’acqua.
(62) È necessario adottare misure di ripristino per migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali in tutta l’Unione, anche nelle zone che non ospitano tipi di habitat che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In assenza di un metodo comune per la valutazione dello stato degli ecosistemi forestali che consenta di fissare obiettivi di ripristino specifici per questi ecosistemi, è opportuno stabilire l’obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi forestali e misurarne il rispetto sulla base dell’indice dell’avifauna comune in habitat forestale (Common Forest Bird Index) e di una selezione di altri indicatori, tra il legno morto in piedi, il legno morto a terra, la quota di foreste disetanee, la connettività forestale, gli stock di carbonio organico, la percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone e la diversità delle specie arboree.
(63) Nella pianificazione e nell’attuazione delle misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità negli ecosistemi forestali e nella fissazione di livelli soddisfacenti per gli indicatori di biodiversità per le foreste, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei rischi di incendi boschivi sulla base delle circostanze locali. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle migliori pratiche per ridurre tali rischi, in particolare come descritto negli orientamenti della Commissione sulla prevenzione degli incendi boschivi basata sul territorio, pubblicati nel 2021.
(64) La strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 prevede l’impegno a piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi nell’Unione entro il 2030 nel pieno rispetto dei principi ecologici. La nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030, illustrata nella comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021, comprende una tabella di marcia per l’attuazione di tale impegno basata sul principio generale di piantare e far crescere l’albero giusto nel posto giusto e per lo scopo giusto. Un contatore di alberi online è disponibile quale strumento per registrare i contributi all’impegno e i relativi progressi compiuti; gli Stati membri dovrebbero documentare nello strumento gli alberi piantati. Come stabilito nella strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 e nella tabella di marcia contenuta nella nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030, il 17 marzo 2023 la Commissione ha pubblicato orientamenti sull’imboschimento, il rimboschimento e l’impianto di alberi nel rispetto della biodiversità. Tali orientamenti, che definiscono il quadro di principi ecologici da considerare, mirano a contribuire all’impegno e, in tal modo, a sostenere l’attuazione del presente regolamento.
(65) Gli obiettivi e gli obblighi di ripristino per gli habitat e le specie protetti a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE per gli impollinatori e per gli ecosistemi di acqua dolce, urbani, agricoli e forestali dovrebbero essere complementari e operare in sinergia, al fine di conseguire l’obiettivo generale di ripristinare gli ecosistemi nelle zone terrestri e marine degli Stati membri. Le misure di ripristino necessarie per conseguire un obiettivo specifico contribuiranno, in molti casi, al conseguimento di altri obiettivi o all’adempimento di altri obblighi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pianificare le misure di ripristino in modo strategico al fine di massimizzarne l’efficacia nel contribuire al ripristino della natura in tutta l’Unione. Le misure di ripristino dovrebbero inoltre essere pianificate in modo da concorrere alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, nonché alla prevenzione e al controllo dell’impatto delle catastrofi naturali e del degrado del suolo. Dovrebbero mirare a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi, compreso il loro potenziale di produttività, tenendo conto del loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate. Al fine di evitare conseguenze indesiderate, gli Stati membri dovrebbero considerare anche gli impatti socioeconomici prevedibili e i benefici previsti dell’attuazione delle misure di ripristino. È importante che gli Stati membri elaborino piani nazionali di ripristino dettagliati sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili. I registri documentati sulla distribuzione e sulla superficie storica, nonché sui cambiamenti delle condizioni ambientali previsti a causa dei cambiamenti climatici, dovrebbero servire da base per la determinazione delle superfici di riferimento favorevoli per tipi di habitat. Inoltre, è importante che al pubblico siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione dei piani. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle condizioni e delle esigenze specifiche nel loro territorio, affinché i piani possano rispondere alle pressioni, alle minacce e ai fattori della perdita di biodiversità, e dovrebbero cooperare per garantire il ripristino e la connettività a livello transfrontaliero.
(66) Per garantire sinergie tra le diverse misure che sono state o devono essere messe in atto per proteggere, conservare e ripristinare la natura nell’Unione, nella preparazione dei loro piani nazionali di ripristino gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 e dei quadri di azioni prioritarie preparati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, delle misure per conseguire un buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), delle strategie per l’ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell’Unione preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE, dei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), delle strategie nazionali in materia di biodiversità e dei piani d’azione elaborati a norma dell’articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica, delle misure di conservazione adottate a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 e delle misure tecniche adottate a norma del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).
- (18) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
- (19) Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
- (20) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(67) Al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi del presente regolamento e della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, in particolare durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale dei progetti di energia rinnovabile di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino della natura.
(68) Considerata l’importanza di affrontare in modo coerente la duplice sfida della perdita di biodiversità e dei cambiamenti climatici, il ripristino della biodiversità dovrebbe tenere conto della diffusione delle energie rinnovabili e viceversa. Dovrebbe essere fattibile combinare le attività di ripristino e i progetti relativi alla diffusione delle energie rinnovabili, ove possibile, incluso nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e nelle apposite zone della rete. La direttiva (UE) 2018/2001 impone agli Stati membri di effettuare una mappatura coordinata per la diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di determinare il potenziale interno e la superficie terrestre, la sottosuperficie, il mare o le acque interne disponibili necessari per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e della correlata infrastruttura, come reti e impianti di stoccaggio, incluso lo stoccaggio termico, che sono necessari al fine di soddisfare almeno i loro contributi nazionali all’obiettivo riveduto per il 2030 in materia di rinnovabili. Tali zone necessarie, inclusi gli impianti e i meccanismi di cooperazione esistenti, devonoessere commisurate alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l’energia e il clima. Gli Stati membri dovrebbero designare un sottoinsieme di tali zone come zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Le zone di accelerazione per le energie rinnovabili sono luoghi specifici, sulla terraferma o in mare, particolarmente adatti all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in cui si prevede che la diffusione di un tipo specifico di energia rinnovabile non abbia impatti ambientali significativi, tenuto conto delle particolarità del territorio selezionato. Gli Stati membri devono assegnare priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti e le facciate degli edifici, le infrastrutture di trasporto e le loro immediate vicinanze, i parcheggi, le aziende agricole, i siti dismaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi artificiali o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce inoltre che sia concesso agli Stati membri di adottare uno o più piani per designare apposite zone per le infrastrutture per lo sviluppo di progetti di rete e di stoccaggio necessari per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico, qualora si preveda che tale sviluppo non abbia un impatto ambientale significativo, che tale impatto possa essere debitamente attenuato oppure, ove ciò non sia possibile, compensato. L’obiettivo di tali zone deve essere di sostenere e integrare le zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Nella designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle apposite zone per le infrastrutture, gli Stati membri devono evitare le zone protette e tenere conto dei loro piani nazionali di ripristino. È opportuno che gli Stati membri coordinino l’elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la mappatura delle zone che sono necessarie per rispettare almeno il loro contributo nazionale per il conseguimento dell’obiettivo per il 2030 in materia di rinnovabili e, se del caso, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle apposite zone della rete. Durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membridovrebbero garantire sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell’infrastruttura energetica e con le zone diaccelerazione per le energie rinnovabili e le apposite zone della rete già designate e assicurare che rimanga invariatoil funzionamento di tali zone , comprese le procedure di autorizzazione applicabile nelle zone in questione previstedalla direttiva (UE) 2018/2001.
(69) Al fine di garantire sinergie con le misure di ripristino già pianificate o messe in atto negli Stati membri, i piani nazionali di ripristino dovrebbero riconoscerle e tenerne conto. Alla luce della sesta relazione di valutazione dell’IPCC, che ha sottolineato l’urgenza di interventi di ripristino degli ecosistemi degradati, gli Stati membri dovrebbero attuare queste misure parallelamente alla preparazione dei piani di ripristino.
(70) I piani nazionali di ripristino e le misure di ripristino degli habitat nonché le misure volte a prevenirne il deterioramento dovrebbero inoltre tenere conto dei risultati dei progetti di ricerca pertinenti per la valutazione dello stato degli ecosistemi, l’individuazione e l’attuazione di misure di ripristino e le attività di monitoraggio. Ove opportuno, dovrebbero altresì tenere conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione, in conformità dell’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come le esigenze sociali, economiche e culturali nonché le caratteristiche regionali e locali, compresa la densità della popolazione.
- (21) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
- (22) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
- (23) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).
(71) È opportuno tener conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, elencate all’articolo 349 TFUE, che prevede misure specifiche a loro sostegno. Come previsto anche dalla strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla protezione e al ripristino degli ecosistemi delle regioni ultraperiferiche, per via della loro eccezionale ricchezza sotto il profilo della biodiversità. Nel contempo è opportuno tenere conto dei costi associati per la protezione e il ripristino di tali ecosistemi e della grande distanza, dell’insularità, della superficie ridotta, della topografia e del clima difficili delle regioni ultraperiferiche, in particolare nell’elaborazione dei piani nazionali di ripristino. Gli Stati membri sono incoraggiati a includere, su base volontaria, misure di ripristino specifiche nelle regioni ultraperiferiche che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
(72) L’AEA dovrebbe sostenere gli Stati membri nella preparazione dei loro piani nazionali di ripristino e nel monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l’adempimento degli obblighi di ripristino. La Commissione dovrebbe valutare se i piani nazionali di ripristino siano adeguati al conseguimento di tali obiettivi e all’adempimento di tali obblighi, al conseguimento degli obiettivi generali dell’Unione di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell’Unione, nell’insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, almeno il 20 % delle zone terrestri e almeno il 20 % delle zone marine entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050, agli obiettivi di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero nell’Unione entro il 2030, nonché a contribuire all’impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi nell’Unione entro il 2030.
(73) Dalla relazione sullo stato della natura del 2020 è emerso che una parte sostanziale delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, in particolare sullo stato di conservazione e sulle tendenze degli habitat e delle specie che le direttive proteggono, proviene da indagini parziali o si basa unicamente sul parere di esperti. La relazione ha inoltre indicato che lo stato di diversi tipi di habitat e specie protetti a norma della direttiva 92/43/CEE è ancora sconosciuto. È necessario colmare queste lacune di conoscenze e investire nel monitoraggio e nella sorveglianza al fine di fondare i piani nazionali di ripristino su informazioni solide e scientificamente comprovate. Per aumentare la tempestività, l’efficacia e la coerenza di vari metodi di monitoraggio, il monitoraggio e la sorveglianza dovrebbero utilizzare al meglio i risultati dei progetti di ricerca e innovazione finanziati dall’Unione e le nuove tecnologie, come il monitoraggio in situ e il telerilevamento, utilizzando i dati e i servizi spaziali forniti nell’ambito delle componenti EGNOS, Galileo e Copernicus del programma spaziale dell’Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). Le missioni dell’UE «Far rivivere i nostri mari e le nostre acque», «Adattamento ai cambiamenti climatici» e «Un patto europeo per i suoli», presentate nella comunicazione della Commissione del 29 settembre 2021 sulle missioni europee, sosterranno l’attuazione degli obiettivi di ripristino.
(74) In considerazione delle particolari sfide tecniche e finanziarie associate alla mappatura e al monitoraggio degli ambienti marini, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare, a complemento delle informazioni comunicate a norma dell’articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 17 della direttiva 2008/56/CE, le informazioni sulle pressioni e le minacce o altre informazioni pertinenti come base per effettuare estrapolazioni nel valutare lo stato degli habitat marini elencati nell’allegato II del presente regolamento. Dovrebbe essere possibile utilizzare tale approccio anche come base per la pianificazione delle misure di ripristino degli habitat marini in conformità del presente regolamento. La valutazione generale dello stato degli habitat marini di cui all’allegato II del presente regolamento dovrebbe basarsi sulle migliori conoscenze disponibili e sui più recenti progressi tecnici e scientifici.
- (24) Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014/CE e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
(75) Al fine di garantire il monitoraggio dei progressi compiuti nell’attuazione dei piani nazionali di ripristino, delle misure di ripristino messe in atto, delle zone soggette a misure di ripristino e dei dati sull’inventario delle barriere alla continuità fluviale, è opportuno introdurre un sistema che imponga agli Stati membri di istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili i dati sui risultati del monitoraggio. La comunicazione elettronica dei dati alla Commissione dovrebbe avvenire mediante il sistema Reportnet dell’AEA, mirando a limitare il più possibile gli oneri amministrativi a carico di tutti i soggetti. Al fine di garantire un’infrastruttura adeguata per l’accesso del pubblico e la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri, se del caso, dovrebbero basare le specifiche dei dati su quelle previste dalle direttive 2003/4/CE (25), 2007/2/CE (26) e (UE) 2019/1024 (27) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(76) Affinché il presente regolamento sia attuato efficacemente, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito a norma del regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), che prevede un’assistenza tecnica su misura per l’elaborazione e l’attuazione delle riforme. Il sostegno tecnico fornito nel quadro di tale strumento è destinato, ad esempio, a rafforzare la capacità amministrativa, armonizzare i quadri legislativi e condividere le migliori pratiche.
(77) La Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi e nell’adempimento degli obblighi di ripristino previsti dal presente regolamento, sulla base di relazioni intermedie a livello dell’Unione elaborate dall’AEA nonché di altre analisi e relazioni messe a disposizione dagli Stati membri nei settori strategici pertinenti, quali la politica di tutela della natura, la politica marittima e la politica in materia di acqua.
(78) Per garantire il conseguimento degli obiettivi e l’adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, è indispensabile effettuare adeguati investimenti pubblici e privati a favore del ripristino. Gli Stati membri dovrebbero pertanto integrare nei rispettivi bilanci nazionali la spesa per gli obiettivi di biodiversità, anche in relazione ai costi di opportunità e di transizione derivanti dall’attuazione dei piani nazionali di ripristino, e indicare le modalità di utilizzo dei finanziamenti dell’Unione. Per quanto riguarda il finanziamento dell’Unione, le spese a carico del bilancio dell’Unione e dei programmi di finanziamento dell’Unione, quali il programma LIFE, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), istituito dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), istituiti entrambi dal regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione, istituiti entrambi dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), e il Fondo per una transizione giusta, istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), nonché il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), contribuiscono agli obiettivi di biodiversità con l’ambizione di destinare il 7,5 % nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 della spesa annuale nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (34) («QFP 2021-2027») agli obiettivi di biodiversità. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (35), è un’altra fonte di finanziamento per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Con riferimento al programma LIFE, si dovrebbe prestare particolare attenzione all’uso appropriato dei progetti strategici di tutela della natura in quanto strumenti specifici che potrebbero sostenere l’attuazione del presente regolamento, integrando in modo efficace ed efficiente le risorse finanziarie disponibili.
- (25) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
- (26) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
- (27) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
- (28) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
- (29) Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).
- (30) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).
- (31) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).
- (32) Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
- (33) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
- (34) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
- (35) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(79) La preparazione dei piani nazionali di ripristino non dovrebbe comportare l’obbligo per gli Stati membri di riprogrammare finanziamenti a titolo della PAC, della PCP o di altri programmi o strumenti di finanziamento per l’agricoltura e la pesca nell’ambito del QFP 2021-2027 ai fini dell’attuazione del presente regolamento.
(80) Esiste una serie di iniziative dell’Unione, nazionali e private per incentivare i finanziamenti privati, come il programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), che offre l’opportunità di mobilitare finanziamenti pubblici e privati per sostenere, tra l’altro la valorizzazione della natura e della biodiversità attraverso progetti di infrastrutture verdi e blu e il sequestro del carbonio nei suoli agricoli come modello imprenditoriale verde. Si potrebbe promuovere il finanziamento sul campo di misure di ripristino della natura attraverso finanziamenti pubblici o privati, tra cui un sostegno basato sui risultati e regimi innovativi come i sistemi di certificazione degli assorbimenti di carbonio. Anche gli investimenti privati potrebbero essere incentivati attraverso regimi di investimento pubblico, compresi strumenti finanziari, sovvenzioni e altri strumenti, purchésiano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato.
(81) Per garantire l’attuazione del presente regolamento sono essenziali investimenti pubblici e privati adeguati per le misure di ripristino della natura. Pertanto, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e in consultazione con gli Stati membri, la Commissione dovrebbe presentare una relazione corredata di un’analisi che individui eventuali carenze nell’attuazione del presente regolamento. La relazione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da proposte di misure adeguate, comprese misure finanziarie per far fronte alle carenze individuate, come l’istituzione di finanziamenti ad hoc, e fatte salve le prerogative dei colegislatori per l’adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027.
(82) Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell’ambito del diritto dell’Unione. Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. L’Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (37) («convenzione di Aarhus»). Ai sensi della convenzione di Aarhus, gli Stati membri devono provvedere, conformemente al pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso alla giustizia.
(83) Gli Stati membri dovrebbero promuovere un approccio equo e trasversale alla preparazione e all’attuazione dei loro piani nazionali di ripristino. Dovrebbero mettere in atto le misure necessarie per coinvolgere le autorità locali e regionali, i proprietari terrieri e gli utilizzatori dei terreni e le loro associazioni, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, le comunità della ricerca e dell’istruzione, gli agricoltori, i pescatori, i silvicoltori, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il grande pubblico in tutte le fasi della preparazione, della revisione e dell’attuazione dei piani nazionali di ripristino, e per promuovere il dialogo e la diffusione diinformazioni scientifiche sulla biodiversità e sui benefici del ripristino.
(84) A norma del regolamento (UE) 2021/2115, i piani strategici della PAC sono intesi a contribuire al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all’allegato XIII ed essere coerenti con tali target. Sarebbe opportuno tenere conto del presente regolamento quando, a norma dell’articolo 159 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione riesaminerà, entro il 31 dicembre 2025, l’elenco di cui all’allegato XIII di tale regolamento.
(85) In linea con l’impegno assunto nell’8o programma di azione per l’ambiente enunciato nella decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio(38), gli Stati membri devono eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l’ambiente a livello nazionale, utilizzando al meglio gli strumenti di mercato e gli strumenti di bilancio e di finanziamento verdi, anche quelli necessari per garantire una transizione socialmente equa, e sostenendo le imprese e gli altri portatori di interessi nello sviluppo di pratiche contabili standardizzate per quanto riguarda il capitale naturale.
- (36) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
- (37) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
- (38) Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azionedell’Unione per l’ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
(86) Per garantire il necessario adeguamento del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’integrazione del presente regolamento, stabilendo e aggiornando un metodo scientifico di monitoraggio della diversità e delle popolazioni degli impollinatori, e alla modifica degli allegati da I a VII del presente regolamento, adeguando al progresso tecnico e scientifico i gruppi e gli elenchi dei tipi di habitat, l’elenco delle specie marine, l’elenco delle specie utilizzate per l’indice dell’avifauna comune in habitat agricolo, la descrizione, l’unità e il metodo in relazione agli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli e gli ecosistemi forestali e l’elenco di esempi delle misure di ripristino, per tenere conto dell’esperienza acquisita con l’applicazione del presente regolamento o per garantire la coerenza con i tipi di habitat dell’EUNIS. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga valutazioni d’impatto e adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (39). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(87) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all’allegato IV del presente regolamento e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all’allegato VI del presente regolamento, definire quadri di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di spazi verdi urbani, di copertura della volta arborea urbana negli ecosistemi urbani, di impollinatori, di indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli di cui all’allegato IV del presente regolamento e di indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all’allegato VI del presente regolamento, predisporre un formato tipo per i piani nazionali di ripristino e definire il formato, la struttura e le modalità dettagliate della comunicazione elettronica dei dati e delle informazioni alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (40).
(88) Al fine di consentire una risposta rapida ed efficace quando si verifica un evento imprevedibile, eccezionale e nonprovocato al di fuori del controllo dell’Unione, con gravi conseguenze a livello dell’Unione sulla disponibilità di terreni necessari per garantire una produzione agricola sufficiente per il consumo alimentare dell’Unione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la sospensione temporanea dell’applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari, fino a un massimo di 12 mesi, preservando nel contempo gli obiettivi del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011
(89) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente all’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la valutazione dovrebbe fondarsi sui criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per le valutazioni d’impatto delle opzioni di azione ulteriore. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, sulla base di metodi comuni di valutazione dello stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.
(90) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (41).
(91) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire il recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutto il territorio europeo degli Stati membri, attraverso misure di ripristino che gli Stati membri devono attuare per conseguire collettivamente un obiettivo dell’Unione per il ripristino delle zone terrestri e marine entro il 2030 e di tutte le zone che necessitano di ripristino entro il 2050, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo
- (39) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
- (40) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
- (41) Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).
- Regolamento (UE) sul ripristino della NATURA – Motivazioni
- Art. 1,2,3 OGGETTO AMBITO GEOGRAFICO e DEFINIZIONI
- Art. 4 Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce
- Art. 5 Ripristino degli ecosistemi marini
- Art. 6 Energia da fonti rinnovabili
- Art. 7 Difesa Nazionale
- Art. 8 Ripristino degli ecosistemi urbani
- Art. 9 Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali
- Art. 10 Ripristino delle popolazioni di impollinatori
- Art. 11 Ripristino degli ecosistemi agricoli
- Art. 12 Ripristino degli ecosistemi forestali
- Art. 13 Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi
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