REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2024
sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869
OGGETTO – AMBITO GEOGRAFICO -DEFINIZIONI
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme destinate a contribuire:
- a) al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;
- b) al conseguimento degli obiettivi generali dell’Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;
- c) a una maggiore sicurezza alimentare;
- d) all’adempimento degli impegni internazionali dell’Unione.
Il presente regolamento istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano misure di ripristino efficaci basate sulla superficie allo scopo di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell’Unione, nell’insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, almeno il 20 % delle zone terrestri e almeno il 20 % delle zone marine entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.
Articolo 2
Ambito geografico
Il presente regolamento si applica agli ecosistemi di cui agli articoli da 4 a 12:
- a) sul territorio degli Stati membri;
- b) nelle acque costiere, quali definite all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2000/60/CE, degli Stati membri, nei loro fondali marini o nei loro sottosuoli;
- c) nelle acque, nei fondali o nei sottosuoli situati al di là della linea di base che serve a misurare l’estensione delle acque territoriali di uno Stato membro fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha o esercita diritti sovrani o giurisdizione, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.).
Il presente regolamento si applica solo agli ecosistemi del territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
- 1) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che interagiscono formando un’unità funzionale; comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie;
- 2) «habitat di una specie»: habitat di una specie quale definito all’articolo 1, lettera f), della direttiva 92/43/CEE;
- 3) «ripristino»: processo volto ad aiutare, attivamente o passivamente, il ripristino di un ecosistema al fine di migliorarne la struttura e le funzioni, con lo scopo di conservare o rafforzare la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi, migliorando una superficie di un tipo di habitat fino a portarla a un buono stato , ristabilendo la superficie di riferimento favorevole e migliorando l’habitat di una specie fino a portarlo a una qualità e quantità sufficienti conformemente all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, e all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, nonché conseguendo gli obiettivi e adempiendo gli obblighi di cui agli articoli da 8 a 12, e anche raggiungendo livelli soddisfacenti per gli indicatori di cui agli articoli da 8 a 12;
- 4) «buono stato»: con riferimento a una superficie di un tipo di habitat, stato in cui le caratteristiche fondamentali del tipo di habitat, in particolare la sua struttura, le sue funzioni e le sue specie tipiche o la sua composizione di specie tipiche, riflettono l’elevato livello di integrità, stabilità e resilienza ecologica necessario per garantirne il mantenimento a lungo termine e contribuiscono così al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di un habitat, qualora il tipo di habitat in questione sia elencato nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE, e, negli ecosistemi marini, contribuiscono al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
- 5) «buono stato ecologico»: buono stato ecologico quale definito all’articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE;
- 6) «stato di conservazione soddisfacente di un habitat»: stato di conservazione soddisfacente ai sensi dell’articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;
- 7) «stato di conservazione soddisfacente di una specie»: stato di conservazione soddisfacente ai sensi dell’articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;
- 8) «superficie di riferimento favorevole»: superficie totale di un tipo di habitat in una data regione biogeografica o marina a livello nazionale che è considerata il minimo necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine del tipo di habitat e delle sue specie tipiche o della sua composizione di specie tipiche, e di tutte le variazioni ecologiche significative di tale tipo di habitat nella sua area di ripartizione naturale, costituita dalla superficie attuale del tipo di habitat e, se tale superficie non è sufficiente per la sostenibilità a lungo termine del tipo di habitat e delle sue specie tipiche o della sua composizione di specie tipiche, dalla superficie aggiuntiva necessaria per il ristabilimento del tipo di habitat; qualora il tipo di habitat in questione sia elencato nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE, tale ristabilimento contribuisce al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente di un habitat e, negli ecosistemi marini, tale ristabilimento contribuisce al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
- 9) «qualità sufficiente dell’habitat»: qualità dell’habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine ad essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di una specie elencata nell’allegato II, IV o V della direttiva 92/43/CEE e proteggendo le popolazioni delle specie degli uccelli selvatici contemplate dalla direttiva 2009/147/CE e, inoltre, negli ecosistemi marini, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
- 10) «quantità sufficiente dell’habitat»: quantità dell’habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine a essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di una specie elencata nell’allegato II, IV o V della direttiva 92/43/CEE e proteggendo le popolazioni delle specie degli uccelli selvatici contemplate dalla direttiva 2009/147/CE e, inoltre, negli ecosistemi marini, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
- 11) «tipo di habitat molto comune e diffuso»: un tipo di habitat che si trova in diverse regioni biogeografiche dell’Unione con un intervallo superiore a 10 000 km2
- 12) «impollinatore»: insetto selvatico che trasporta polline dall’antera allo stigma di una pianta, consentendo la fertilizzazione e la produzione di sementi;
- 13) «diminuzione delle popolazioni di impollinatori»: diminuzione dell’abbondanza e/o della diversità degli impollinatori;
- 14) «specie arborea autoctona»: una specie arborea presente nella sua area di ripartizione naturale, passata o presente, e nella sua area naturale di dispersione potenziale, ossia all’interno dell’area di ripartizione che occupa naturalmente o che potrebbe occupare senza l’introduzione o l’intervento diretti o indiretti da parte dell’uomo;
- 15) «unità amministrativa locale» o «LAU»: divisione amministrativa di basso livello di uno Stato membro, al di sotto del livello di provincia, regione o Stato, istituita conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1));
- 16) «centri urbani» e «agglomerati urbani»: unità territoriali classificate in città, piccole città e sobborghi utilizzando la tipologia basata sulla griglia in conformità dell’articolo 4 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1059/2003;
- 17) «città»: LAU in cui almeno il 50 % della popolazione vive in uno o più centri urbani, percentuale misurata utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all’articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;
- 18) «piccole città e sobborghi»: LAU in cui meno del 50 % della popolazione vive in un centro urbano ma almeno il 50 % vive in un agglomerato urbano, percentuali misurate utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all’articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;
- 19) «zone periurbane»: zone adiacenti ai centri urbani o agli agglomerati urbani, comprese almeno tutte le zone situate entro un chilometro dai limiti esterni di tali centri urbani o agglomerati urbani, e situate nella stessa città o nella stessa piccola città e sobborgo di tali centri urbani o agglomerati urbani;
- 20) «spazi verdi urbani»: superficie totale di alberi, di boscaglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d’acqua presente nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell’ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;
- 21) «copertura della volta arborea urbana»: superficie totale di copertura arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell’ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;
- 22) «fiume a scorrimento libero»: un fiume o un tratto di fiume la cui connettività longitudinale, laterale e verticale non è ostacolata da strutture artificiali che formano una barriera e le cui funzioni naturali sono in gran parte inalterate;
- 23) «riumidificazione delle torbiere»: processo di trasformazione di un terreno torboso drenato in terreno torboso umido;
- 24) «zona di accelerazione per le energie rinnovabili»: zona di accelerazione per le energie rinnovabili quale definitaall’articolo 2, punto 9 bis), della direttiva (UE) 2018/2001
- Regolamento (UE) sul ripristino della NATURA – Motivazioni
- Art. 1,2,3 OGGETTO AMBITO GEOGRAFICO e DEFINIZIONI
- Art. 4 Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce
- Art. 5 Ripristino degli ecosistemi marini
- Art. 6 Energia da fonti rinnovabili
- Art. 7 Difesa Nazionale
- Art. 8 Ripristino degli ecosistemi urbani
- Art. 9 Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali
- Art. 10 Ripristino delle popolazioni di impollinatori
- Art. 11 Ripristino degli ecosistemi agricoli
- Art. 12 Ripristino degli ecosistemi forestali
- Art. 13 Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi
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