L’Indicazione Geografica Protetta “Tarantino” identifica vini bianchi (anche nelle tipologie Frizzante, Uve stramature e Passito), rossi (anche nelle tipologie Frizzante, Uve stramature, Passito e Novello) e rosati (anche nelle tipologie Frizzante e Novello).
Uvaggio
I vini a Indicazione Geografica Protetta “Tarantino” devono essere prodotti da vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Taranto. La specificazione dei vitigni è riservata ai vini prodotti per almeno l’85% con il corrispondente vitigno. Il restante 15% può essere prodotto da altro vitigno idoneo alla coltivazione nella provincia di Taranto. La specificazione del vitigno è prevista anche per le tipologie Frizzante, Passito e Novello per la bacca rossa, Rosato per la bacca nera. La lista completa dei vitigni coinvolti dalla specificazione è consultabile sul disciplinare.
Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche
Il bianco (titolo alcolometrico volumico totale minimo 10% vol.) è color giallo paglierino più o meno intenso, con odore gradevole e delicato e gusto fresco, da secco ad abboccato. La tipologia rosso (11,50% vol.) presenta colore dal rosso rubino al granato, abbinato ad odore gradevole, caratteristico e a un sapore da secco ad abboccato, armonico. La versione rosato (11% vol.) ha color rosa più o meno intenso, odore caratteristico e fruttato e gusto da secco ad abboccato, armonico. Per i caratteri peculiari delle altre tipologie, monovitigno e con vinificazione particolare, si rimanda alle indicazioni contenute nel disciplinare.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione è prevalentemente collinare, con un’altitudine media di 200 metri s.l.m.
Specificità e note storiche
L’origine della viticoltura nell’area del Tarantino si deve ai coloni spartani che fondarono la città greca. L’attività vinicola rivestì un ruolo fondamentale nella chora del V-III secolo a.C.
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