L’Indicazione Geografica Protetta “Salina” identifica le seguenti tipologie di vino: bianco (anche frizzante), rosso (anche frizzante e novello), rosato (anche frizzante).
Uvaggio
I vini a Indicazione Geografica Protetta “Salina” devono essere prodotti da vitigni idonei alla coltivazione in Sicilia. La specificazione del vitigno è consentita in caso di utilizzo minimo dell’85% del corrispondente vitigno, mentre il restante 15% può essere ottenuto da altro vitigno, a bacca di colore analogo, idoneo alla Sicilia. In caso di specificazione di due vitigni sono previste ulteriori condizioni, consultabili sul disciplinare.
Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche
I vini ad indicazione geografica protetta “Salina” bianchi si presentano color giallo paglierino con profumo intenso, fruttato e sapore da secco a dolce, tipico, sapido. La tipologia rosso si caratterizza per il color rosso rubino, l’odore intenso, fruttato e il gusto da secco a dolce, tipico, sapido. Il rosato, infine, alla vista è color rosato cerasuolo, all’olfatto si presenta intenso, persistente ed ha un sapore da secco a dolce, tipico, caratteristico. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 9% vol. per i frizzanti, 10,50% vol. per il bianco, il rosso e il rosato, 11% vol. per il novello.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione comprende l’arcipelago delle Isole Eolie. L’arcipelago è costituito da sette isole maggiori cui si aggiungono isolotti e scogli affioranti dal mare. Le isole sono disposte al largo della Sicilia settentrionale, di fronte la costa tirrenica del messinese da cui distano circa 40 km.
Specificità e note storiche
Una delle prime testimonianze dell’attività vinicola nell’arcipelago delle Eolie risale al 1596, quando A. Bacci affermava l’esistenza di un vino pregiato ottenuto dalle viti delle colline di Lipari.
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